CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 37292/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze, per quanto di interesse in questa sede, dichiarava inammissibili - in difetto di collaborazione utile con la giustizia, o di accertata collaborazione «impossibile», da limitata partecipazione ai fatti criminosi, ovvero da integrale accertamento dei medesimi e delle conseguenti responsabilità operato con sentenza irrevocabile - le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva temporanea per reati ricompresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. 2. Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il • giudice a quo avrebbe omesso la dovuta indagine in ordine al profilo dell'impossibilità di collaborazione con la giustizia, derivante da intervenuto integrale accertamento dei fatti criminosi e delle connesse responsabilità, pur dedotta nell'istanza di misure alternative. • L'omissione sarebbe particolarmente grave, alla luce dei principi affermati dalla Corte EDU in tema di ergastolo ostativo e sua incompatibilità con il valore della dignità umana. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che - se, ai fini del superamento delle ostatività di cui all'art. 4-bis Ord. pen., non sussiste un obbligo dell'Autorità inquirente di sollecitare il condannato a collaborare con la giustizia, e di indicare al medesimo i temi del suo possibile apporto informativo (Sez. 1, n. 36457 del 09/04/2018, Fava, Rv. 273610-01) - gli elementi che qualificano tale collaborazione devono essere accertati direttamente dal giudice, avendo tuttavia la parte interessata l'onere di allegare, e prospettare le circostanze idonee a dimostrare la sua eventuale impossibilità (Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv. 271474; Sez. 1, n. 29217 del 06/06/2013, Imparato, Rv. 256796; Sez. 1, n. 18658 del 12/02/2008, Sanfilippo, Rv. 240177). Tale onere non risulta essere stato minimamente soddisfatto nella specie, sicché la decisione impugnata, indipendentemente da ogni altra considerazione, appare manifestamente incensurabile nella parte in cui non ha approfondito il tema. Il ricorrente stesso afferma di essersi limitato, in istanza, a richiamare la sentenza di condanna pronunciata a suo carico, senza alcuna ulteriore specificazione e precisazione, solo riservandosi di interloquire in prosieguo. Una tale, più specifica, interlocuzione non è peraltro mai avvenuta, neppure dinanzi a questa Corte per il tramite del presente atto di impugnazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] " re estensore