CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 23 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati in rubrica meglio descritti (di peculato d'uso, falso, truffa; già dichiarati prescritti gli addebiti da I a Q); Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla condanna per il delitto di peculato d'uso in assenza di un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione; - alla ritenuta responsabilità per i delitti di falso non avendo il prevenuto alcuna potestà sui procedimenti amministrativi in oggetto; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - all'intervenuta prescrizione dei reati; Considerato che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte territoriale, infatti, aveva osservato come: - le condotte contestate a titolo di peculato d'uso configuravano in fatto il ritenuto delitto; - le false annotazioni riportate nei fogli di trasferta e negli ulteriori atti concretavano, in fatto, il contestato delitto di falso; - la reiterazione delle condotte non consentiva di ritenere l'ipotesi di cui all'art.131 bis cod. pen.; Rilevato come, considerando la sospensione del termine di prescrizione indicata dalla Corte territoriale, il termine di prescrizione non si è consumato prima della sentenza di appello (l'inammissibilità degli ulteriori motivi del gravame di legittimità vanifica l'ulteriore decorso) per nessuno dei reati per i quali vi è stata condanna (il più risalente è del 14 novembre 2013, i cui sette anni e sei mesi sono decorsi il 14 maggio 2021 a cui deve aggiungersi la ricordata sospensione); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ott