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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03635/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 23 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 12 dicembre 2019, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la nullità del decreto di citazione del giudizio di appello per genericità non era stata eccepita davanti alla Corte nonostante la presenza del difensore di fiducia e si rivela del tutto generico nella indicazione di presunte violazioni delle prerogative difensive riconnesse a non indicate specificità del decreto; che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato come il ricorrente avesse utilizzato per la transazione con la vittima tre assegni falsi traendola in inganno sulla bontà del pagamentoi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1111 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 23 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 12 dicembre 2019, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la nullità del decreto di citazione del giudizio di appello per genericità non era stata eccepita davanti alla Corte nonostante la presenza del difensore di fiducia e si rivela del tutto generico nella indicazione di presunte violazioni delle prerogative difensive riconnesse a non indicate specificità del decreto; che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato come il ricorrente avesse utilizzato per la transazione con la vittima tre assegni falsi traendola in inganno sulla bontà del pagamentoi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1111 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] se
Decreto Cassazione n. 03635/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris