CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Eti~i Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t: Q- ce-[OSCURATO:PERSONA] ▪ ceti, , QXLD _ Qk e e-Lg. -;r0 r-x-Z ect :cro [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecco in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'ad 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Al suddetto era, invero, contestato di avere violato le prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale c.d. "semplice", irrogata con ordinanza del Tribunale per le misure di prevenzione di Lecco, notificatagli in data 18.09.2018; in particolare di non essersi fatto trovare, durante un controllo delle forze dell'ordine, all'interno dell'abitazione della sorella [OSCURATO:PERSONA], in data 19 febbraio 2019, alle ore 23.45, quindi nell'orario in cui non poteva allontanarsi da detta abitazione (tra le ore 22.00 e le ore 6.00). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, lamentando violazione dell'art. 8, comma 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e vizio di motivazione. Il ricorrente rileva che l'obbligo di rientrare nella propria abitazione e rimanervi per determinate ore non è un generico obbligo di permanenza in qualsiasi domicilio ad libitum del prevenuto, ma in quello preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza; e che un'interpretazione difforme svuoterebbe di significato la norma, poiché chiunque, in ipotesi, potrebbe allontanarsi a suo piacimento salvo poi dire che si trovava in altro domicilio. Osserva che in ogni caso, anche a voler accedere all'interpretazione del giudicante, non risulterebbe sussistente la motivazione in ordine alla mancata condanna per la violazione della prescrizione di comunicare preventivamente l'allontanamento dalla dimora fissata all'autorità. Insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, non avendo fatto la sentenza impugnata corretta interpretazione ed applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha ritenuto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., insufficiente la prova della sussistenza del fatto materiale della contravvenzione contestata. E ciò sulla base dell'informativa in atti e del contratto di locazione (con data certa) tra Giletto e il Comune di Dolzago ad essa allegato. Da detti atti, invero, emerge che dal 19 febbraio 2019 all'imputato era stato assegnato dal Comune di Dolzago un alloggio nel quale lo stesso a quella data si sarebbe trasferito, come riferito alle forze dell'ordine dalla sorella del suddetto all'atto del controllo presso la sua abitazione, indicata dal sorvegliato speciale come domicilio. [OSCURATO:PERSONA], invero, muovendo dalla considerazione che la ratio della prescrizione, di cui alla misura preventiva personale, di rincasare prima delle ore 22.00 e di permanere a casa fino alle ore 6.00, sia quella di ridurre al minimo negli orari notturni i rischi di condotte devianti, rileva che «appare evidente che se fosse stato accertato che Giletto, il giorno della presa di possesso della nuova abitazione, vi avesse in effetti trascorso la notte anziché permanere ospite della sorella, sarebbe risultato mancante il substrato oggettivo del reato contestato, ossia la violazione dell'obbligo di permanenza domiciliare notturna, e ciò indipendentemente dai tempi e dalle modalità di comunicazione del nuovo alloggio alle forze dell'ordine». Conclude rilevando che la «insufficienza probatoria discende dalla circostanza che solo un controllo nell'immediatezza (ad esempio, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] di Dolzago, ma anche chiedendo a [OSCURATO:PERSONA] di telefonare al proprio fratello per farsi indicare il nuovo indirizzo) avrebbe consentito di superare il dubbio che conduce oggi ad assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste, pur se ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p.». Orbene, l'art. 8, comma 4, d. Igs. 6 settembre 2011, prevede, tra le prescrizioni accessorie alla misura preventiva personale della sorveglianza speciale, quella «[...]di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza [...]». Come correttamente evidenziato dal Pubblico ministero ricorrente, la disposizione relativa alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare notturna, risponde non solo alla ratio di ridurre al minimo i rischi di condotte devianti negli orari notturni, bensì anche a quella di far conoscere all'autorità ove si trovi un determinato soggetto in quell'arco temporale; con la conseguenza che l'obbligo di rincasare ad una determinata ora non può essere inteso come generico obbligo di rientro in un qualsiasi domicilio, ma in quello preventivamente indicato all'autorità di pubblica sicurezza. A nulla rileva, quanto evidenziato dalla sentenza in esame, ossia che nel corso di un successivo controllo l'imputato sia stato rinvenuto nell'alloggio popolare del Comune di Dolzago, a riprova del mancato intento di sottrarsi al controllo, atteso che ai fini dell'integrazione del reato è sufficiente, come emerge dal chiaro tenore letterale del disposto normativo sopra riportato e in generale dalla disciplina in materia di misure di prevenzione, la mancata comunicazione agli organi competenti della variazione dell'indirizzo di residenza. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per un nuovo giudizio, alla luce dei principi giuridici individuati, al Tribunale di Lecco in composizione monocratica, in diversa persona fisica. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Le