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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 29835/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 36070-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 3451/2019 della [OSCURATO:PERSONA] e L i , TRIBUTARIA REGIONALE di CATANIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 36070 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- Rg 36070/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] in fatto: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia, in composizione monocratica, emessa sull'appello proposto per l'ottemperanza alla sentenza della CTR n. 1446/2017 dep. 12.4.2017, passata in giudicato, che aveva disposto il rimborso di C. 5.162,40 - pari al 50% della somma azionata dalla contribuente- oltre interessi a favore di [OSCURATO:PERSONA], per il rimborso dei tributi versati nel triennio 1990/1992 a seguito del sisma che ha colpito le province siciliane, a seguito di istanza del 29.12.2007.

Il Presidente della Commissione, preso atto della ricorrenza dei presupposti dell'ottemperanza, vista la normativa di riferimento, ha statuito che "la cosa giudicata non può essere assoggettata alla regola del pagamento in misura ridotta del 50%", poiché ciò porterebbe alla ineseguibilità del giudicato "per l'esaurimento delle risorse di cui all'art. 16 octies dl. 91/2017 conv. in I. 123/2017, considerando che la normativa (art. 16 octies) ha disposto lo stanziamento espressamente "in relazione alle istanze di rimborso presentate" e non pure per la esecuzione del giudicato".

Ha conseguentemente nominato un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari al recupero della somma residua, con condanna alle spese dell'Ufficio.

Con l'unico motivo del presente ricorso per cassazione l'Agenzia deduce violazione di legge, art. 1 comma 665

I. 190/2014 come modificato dall'art. 16 octies dl. 91/2017, conv.

I. 123/2017, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza (richiama Cass. 29287/2017; 29906/2017).

La contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che: non sussistono i presupposti per la trattazione della controversia ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria.

Così deciso in Roma 11 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] Qed2i, 25 OTT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 36070-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 3451/2019 della [OSCURATO:PERSONA] e L i , TRIBUTARIA REGIONALE di CATANIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 36070 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- Rg 36070/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] in fatto: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia, in composizione monocratica, emessa sull'appello proposto per l'ottemperanza alla sentenza della CTR n. 1446/2017 dep. 12.4.2017, passata in giudicato, che aveva disposto il rimborso di C. 5.162,40 - pari al 50% della somma azionata dalla contribuente- oltre interessi a favore di [OSCURATO:PERSONA], per il rimborso dei tributi versati nel triennio 1990/1992 a seguito del sisma che ha colpito le province siciliane, a seguito di istanza del 29.12.2007. Il Presidente della Commissione, preso atto della ricorrenza dei presupposti dell'ottemperanza, vista la normativa di riferimento, ha statuito che "la cosa giudicata non può essere assoggettata alla regola del pagamento in misura ridotta del 50%", poiché ciò porterebbe alla ineseguibilità del giudicato "per l'esaurimento delle risorse di cui all'art. 16 octies dl. 91/2017 conv. in I. 123/2017, considerando che la normativa (art. 16 octies) ha disposto lo stanziamento espressamente "in relazione alle istanze di rimborso presentate" e non pure per la esecuzione del giudicato". Ha conseguentemente nominato un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari al recupero della somma residua, con condanna alle spese dell'Ufficio. Con l'unico motivo del presente ricorso per cassazione l'Agenzia deduce violazione di legge, art. 1 comma 665 I. 190/2014 come modificato dall'art. 16 octies dl. 91/2017, conv. I. 123/2017, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza (richiama Cass. 29287/2017; 29906/2017). La contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: non sussistono i presupposti per la trattazione della controversia ex art. 375 c.p.c.. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria. Così deciso in Roma 11 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] Qed2i, 25 OTT
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