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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 1967

Cassazione n. 43372/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LIBERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1967 avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, aveva applicato a Bonomo, indagato per i reati di truffa aggravata appropriazione indebita e patrocinio infedele, la misura del divieto temporaneo di esercizio dall'attività professionale di avvocato. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 8, 9 e 10 cod. proc. pen. in ordine alla competenza territoriale: il Tribunale del riesame aveva ritenuto competente il Tribunale di Trapani sul rilievo che l'ultima azione del delitto di truffa si era realizzata a Castellammare del Golfo, ove era avvenuto il bonifico su conto estero disposto dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a casa delle quali si era tenuta la riunione in cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le aveva assicurate sul buon esito dele trattative per scongiurare la vendita all'asta del loro immobile: nessun elemento però vi era per individuare il luogo esatto in cui era stata effettuata la disposizione di pagamento e la riunione era avvenuta in epoca successiva alla percezione del profitto della truffa; il difensore aggiunge che l'ultima azione della presunta truffa era costituita dal messaggio whatsapp con cui Bonomo aveva fornito a [OSCURATO:PERSONA] le istruzioni e gli elementi per effettuare il pagamento, messaggio inviato dallo studio di Bonomo in Palermo; se poi non fosse stato possibile individuare la competenza territoriale per il reato di truffa, si sarebbe dovuto rilevare che gli altri due reati (il patrocinio infedele e l'appropriazione indebita) erano stati consumati sicuramente a Palermo, dove aveva lo studio Bonomo. 1.2 D difensore osserva che non vi era stata alcuna dissimulazione della realtà, in quanto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato fin dall'inizio che il tentativo di acquisto parziale del credito per evitare la vendita dell'immobile e che se la proposta non fosse stata accettata, i soldi sarebbero stati restituiti, per cui non vi era stato alcun raggiro; nemmeno vi era stato un profitto per il presunto truffatore, che si era adoperato per realizzare il proposito voluto specificatamente da Milazzo. 1.3 Il difensore lamenta l'insussistenza di sufficienti indizi in ordine all'appropriazione indebita; rileva innanzitutto che il capo di imputazione riportava che i documenti di cui si sarebbe appropriato Bonomo erano costituiti da carte e documenti di [OSCURATO:PERSONA] utilizzati per il ricorso in opposizione presentato nell'ambito della procedura esecutiva; in realtà, i querelanti non si lamentavano della restituzione dei documenti inerenti la pratica esecutiva, bensì di quelli relativi alla pratica della transazione e, in particolare, della corrispondenza che sarebbe intercorsa con il creditore procedente; pertanto, non vi era stata alcuna appropriazione di documenti, in quanto nessun documento era stato consegnato dai querelanti al professionista, il quale aveva svolto l'opposizione all'esecuzione utilizzando documenti di cui aveva avuto cognizione facendo richiesta di visibilità al fascicolo della procedura esecutiva; le parti offese comunque ne avevano già la disponibilità in quanto trasmessi via chat a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, poiché il giudizio civile è soltanto telematico, nella perquisizione dello studio professionale di Bonomo non era stato rinvenuto alcun documento pertinente alla vicenda in questione. 1.4 Il difensore eccepisce l'insussistenza di sufficienti indizi del reato di patrocinio infedele, visto che il patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era state chiesto per raggiungere una transazione con il creditore procedente in sede stragiudiziale, e la mancata conclusione dell'accordo non era certo imputabile a Bonomo, dal cui operato professionale i querelanti non avevano avuto alcun danno. 1.5 IL difensore lamenta l'insussistenza di sufficienti indizi in merito alle esigenze cautelari; irrilevante era la pendenza di altro procedimento per truffa, e i precedenti penale di Bonomo per calunnia e violazioni edilizie non incidevano sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 L'eccezione di incompetenza territoriale è manifestamente infondata, avendo il Tribunale correttamente applicato il secondo comma dell'art. 6 cod. pen., a norma del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte...", considerando che il bonifico mediante il quale è stato effettuato il pagamento della somma a Bonomo è avvenuto a Castellammare del Golfo; sul punto, il ricorso è generico, limitandosi ad affermare che non è stato possibile determinare il luogo esatto in cui venne effettuata la disposizione di pagamento, senza quindi confrontarsi in maniera specifica con l'ordinanza impugnata. 1.2 Premesso che per quanto riguarda il reato di truffa l'ordinanza applicativa della misura è stata annullata, si deve rilevare che non vi è alcun confronto neppure con la motivazione contenuta nelle pagine 7 e seguenti dell'ordinanza, in cui si rileva che Bonomo aveva assicurato l'esistenza di una trattativa con il creditore procedente (smentita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], visto che la trattativa era successiva al pagamento e formulata in maniera del tutto generica), aveva affermato che l'immobile figurava ancora come destinato ad essere venduto all'asta perché non era possibile una cancellazione via internet, e non aveva riferito che la somma sarebbe stata versata su un conto corrente a lui riconducibile (né spiega in ricorso perché non poteva essere versato direttamente al creditore procedente). 1.3 Corretta è la motivazione del Tribunale anche relativamente alla sussistenza del reato di appropriazione indebita, visto che Bonomo non ha restituito la documentazione relativa al procedimento di esecuzione immobiliare, essendo irrilevante che i querelanti la potessero ottenere altrimenti; si deve ribadire che integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso ( Sez. 2 n. 26820 del 29/5/2008 , rv. 240693); la censura secondo cui i documenti chiesti dai querelanti non erano quelli indicati nel capo di imputazione è del tutto generica e introduce profili relativi al merito, inammissibili in questa sede. 1.4 Quanto alla sussistenza di indizi relativamente al reato di patrocinio infedele, vi è ampia motivazione nelle pagine da 14 a 16 della sentenza impugnata, nelle quali vengono evidenziati la condotta di Bonomo e il danno arrecato ai clienti; analogamente, quanto alla sussistenza di esigenze cautelari, la motivazione contenuta nelle pagine da 16 a 18 dell'ordinanza impugnata è congrua e coerente con le risultanze processuali, e sul punto il motivo di ricorso contrappone una inammissibile rivalutazione delle stesse.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LIBERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1967 avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, aveva applicato a Bonomo, indagato per i reati di truffa aggravata appropriazione indebita e patrocinio infedele, la misura del divieto temporaneo di esercizio dall'attività professionale di avvocato. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 8, 9 e 10 cod. proc. pen. in ordine alla competenza territoriale: il Tribunale del riesame aveva ritenuto competente il Tribunale di Trapani sul rilievo che l'ultima azione del delitto di truffa si era realizzata a Castellammare del Golfo, ove era avvenuto il bonifico su conto estero disposto dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a casa delle quali si era tenuta la riunione in cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le aveva assicurate sul buon esito dele trattative per scongiurare la vendita all'asta del loro immobile: nessun elemento però vi era per individuare il luogo esatto in cui era stata effettuata la disposizione di pagamento e la riunione era avvenuta in epoca successiva alla percezione del profitto della truffa; il difensore aggiunge che l'ultima azione della presunta truffa era costituita dal messaggio whatsapp con cui Bonomo aveva fornito a [OSCURATO:PERSONA] le istruzioni e gli elementi per effettuare il pagamento, messaggio inviato dallo studio di Bonomo in Palermo; se poi non fosse stato possibile individuare la competenza territoriale per il reato di truffa, si sarebbe dovuto rilevare che gli altri due reati (il patrocinio infedele e l'appropriazione indebita) erano stati consumati sicuramente a Palermo, dove aveva lo studio Bonomo. 1.2 D difensore osserva che non vi era stata alcuna dissimulazione della realtà, in quanto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato fin dall'inizio che il tentativo di acquisto parziale del credito per evitare la vendita dell'immobile e che se la proposta non fosse stata accettata, i soldi sarebbero stati restituiti, per cui non vi era stato alcun raggiro; nemmeno vi era stato un profitto per il presunto truffatore, che si era adoperato per realizzare il proposito voluto specificatamente da Milazzo. 1.3 Il difensore lamenta l'insussistenza di sufficienti indizi in ordine all'appropriazione indebita; rileva innanzitutto che il capo di imputazione riportava che i documenti di cui si sarebbe appropriato Bonomo erano costituiti da carte e documenti di [OSCURATO:PERSONA] utilizzati per il ricorso in opposizione presentato nell'ambito della procedura esecutiva; in realtà, i querelanti non si lamentavano della restituzione dei documenti inerenti la pratica esecutiva, bensì di quelli relativi alla pratica della transazione e, in particolare, della corrispondenza che sarebbe intercorsa con il creditore procedente; pertanto, non vi era stata alcuna appropriazione di documenti, in quanto nessun documento era stato consegnato dai querelanti al professionista, il quale aveva svolto l'opposizione all'esecuzione utilizzando documenti di cui aveva avuto cognizione facendo richiesta di visibilità al fascicolo della procedura esecutiva; le parti offese comunque ne avevano già la disponibilità in quanto trasmessi via chat a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, poiché il giudizio civile è soltanto telematico, nella perquisizione dello studio professionale di Bonomo non era stato rinvenuto alcun documento pertinente alla vicenda in questione. 1.4 Il difensore eccepisce l'insussistenza di sufficienti indizi del reato di patrocinio infedele, visto che il patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era state chiesto per raggiungere una transazione con il creditore procedente in sede stragiudiziale, e la mancata conclusione dell'accordo non era certo imputabile a Bonomo, dal cui operato professionale i querelanti non avevano avuto alcun danno. 1.5 IL difensore lamenta l'insussistenza di sufficienti indizi in merito alle esigenze cautelari; irrilevante era la pendenza di altro procedimento per truffa, e i precedenti penale di Bonomo per calunnia e violazioni edilizie non incidevano sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 L'eccezione di incompetenza territoriale è manifestamente infondata, avendo il Tribunale correttamente applicato il secondo comma dell'art. 6 cod. pen., a norma del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte...", considerando che il bonifico mediante il quale è stato effettuato il pagamento della somma a Bonomo è avvenuto a Castellammare del Golfo; sul punto, il ricorso è generico, limitandosi ad affermare che non è stato possibile determinare il luogo esatto in cui venne effettuata la disposizione di pagamento, senza quindi confrontarsi in maniera specifica con l'ordinanza impugnata. 1.2 Premesso che per quanto riguarda il reato di truffa l'ordinanza applicativa della misura è stata annullata, si deve rilevare che non vi è alcun confronto neppure con la motivazione contenuta nelle pagine 7 e seguenti dell'ordinanza, in cui si rileva che Bonomo aveva assicurato l'esistenza di una trattativa con il creditore procedente (smentita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], visto che la trattativa era successiva al pagamento e formulata in maniera del tutto generica), aveva affermato che l'immobile figurava ancora come destinato ad essere venduto all'asta perché non era possibile una cancellazione via internet, e non aveva riferito che la somma sarebbe stata versata su un conto corrente a lui riconducibile (né spiega in ricorso perché non poteva essere versato direttamente al creditore procedente). 1.3 Corretta è la motivazione del Tribunale anche relativamente alla sussistenza del reato di appropriazione indebita, visto che Bonomo non ha restituito la documentazione relativa al procedimento di esecuzione immobiliare, essendo irrilevante che i querelanti la potessero ottenere altrimenti; si deve ribadire che integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso ( Sez. 2 n. 26820 del 29/5/2008 , rv. 240693); la censura secondo cui i documenti chiesti dai querelanti non erano quelli indicati nel capo di imputazione è del tutto generica e introduce profili relativi al merito, inammissibili in questa sede. 1.4 Quanto alla sussistenza di indizi relativamente al reato di patrocinio infedele, vi è ampia motivazione nelle pagine da 14 a 16 della sentenza impugnata, nelle quali vengono evidenziati la condotta di Bonomo e il danno arrecato ai clienti; analogamente, quanto alla sussistenza di esigenze cautelari, la motivazione contenuta nelle pagine da 16 a 18 dell'ordinanza impugnata è congrua e coerente con le risultanze processuali, e sul punto il motivo di ricorso contrappone una inammissibile rivalutazione delle stesse. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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