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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 08975/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI RIMINInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (CUI00YOIU2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE DI RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia convertire il ricorso in appello con trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente; udito il difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e, in subordine, convertire il ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte territoriale competente.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 13 giugno 2023 il Tribunale di Rimini assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di rapina aggravata in concorso per non avere commesso il fatto.

2. Ha proposto ricorso immediato per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini "per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla esclusione della responsabilità dell'imputato".

3. La difesa dell'imputato ha depositato una memoria chiedendo in via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato (Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284333-01; Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Canella, Rv. 275664-01; Sez. 5, n. 7551 del 11/02/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213779-01).

Pertanto, è «indispensabile, al fine di una eventuale conversione del ricorso in appello come previsto dall'art. 569 c.p.p., comma 3, ricercare la reale intenzione della parte, con la conseguenza che qualora, per il contenuto essenziale delle censure, l'impugnazione si esaurisca nella richiesta di un controllo di pura legittimità, e prospetti, surrettiziamente, il vizio di motivazione, non è ipotizzabile nemmeno la conversione del ricorso in appello» (così Sez. 3, n. 24552 del 06/12/2011, dep. 2012, P. Rv. 252748-01).

Nel caso di specie non si evince che il ricorrente abbia sollecitato tale controllo prospettando in modo surrettizio censure alla motivazione, bensì che abbia espressamente denunciato i vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ai quali, però, è precluso il ricorso immediato per cassazione, secondo il disposto dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso proposto nel caso previsto dalla lettera e) del citato articolo «si converte in appello».

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bolog

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI RIMINInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (CUI00YOIU2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE DI RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia convertire il ricorso in appello con trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente; udito il difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e, in subordine, convertire il ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte territoriale competente.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 13 giugno 2023 il Tribunale di Rimini assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di rapina aggravata in concorso per non avere commesso il fatto. 2. Ha proposto ricorso immediato per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini "per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla esclusione della responsabilità dell'imputato". 3. La difesa dell'imputato ha depositato una memoria chiedendo in via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato (Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284333-01; Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Canella, Rv. 275664-01; Sez. 5, n. 7551 del 11/02/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213779-01). Pertanto, è «indispensabile, al fine di una eventuale conversione del ricorso in appello come previsto dall'art. 569 c.p.p., comma 3, ricercare la reale intenzione della parte, con la conseguenza che qualora, per il contenuto essenziale delle censure, l'impugnazione si esaurisca nella richiesta di un controllo di pura legittimità, e prospetti, surrettiziamente, il vizio di motivazione, non è ipotizzabile nemmeno la conversione del ricorso in appello» (così Sez. 3, n. 24552 del 06/12/2011, dep. 2012, P. Rv. 252748-01). Nel caso di specie non si evince che il ricorrente abbia sollecitato tale controllo prospettando in modo surrettizio censure alla motivazione, bensì che abbia espressamente denunciato i vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ai quali, però, è precluso il ricorso immediato per cassazione, secondo il disposto dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso proposto nel caso previsto dalla lettera e) del citato articolo «si converte in appello». P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bolog