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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40026/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s94te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 29/10/2013 al 23/12/2014, per un totale di giorni 420, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere, nell'ambito di procedimento nel quale era stato indagato per i reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso e di concorrenza sleale con violenza o minaccia.

Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia irrevocabile di assoluzione del Tribunale di Roma per non avere commesso il fatto.

I fatti riguardavano il coinvolgimento dell'istante in un'articolata vicenda che dette luogo a diversi procedimenti.

Le indagini, si legge nel provvedimento impugnato, avevano fatto emergere che [OSCURATO:PERSONA], capoclan di un ramo della organizzazione di tipo mafioso denominata "casalesi", aveva esteso le sue illecite attività nel settore delle slot machines nel Lazio, essendosi trasferito nell'anno 2003 in Acilia, frazione a sud di Roma. [OSCURATO:PERSONA] si era accordato con un autonomo gruppo criminale, già presente in zona, capeggiato dai due fratelli Guarnera, Sergio e Sandro, zii dell'odierno richiedente.

Era emerso che i due germani Guarnera, Sergio (detto "Ciccio") e Sandro, (detto Sandrino), intendevano raggiungere lo scopo di garantirsi il controllo assoluto, in Acilia e zone limitrofe, delle attività che riguardavano l'installazione e la distribuzione sul territorio di apparecchiature per il gioco e le scommesse.

A tal fine si avvalevano della collaborazione di un gruppo di cittadini albanesi, detti "i pugilatori", particolarmente temibili, in grado di assicurare, con azioni violente ed intimidatorie, gli scopi dell'associazione.

In tale contesto il richiedente ricopriva la carica di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", operante nel settore del noleggio delle slot nnachine e videopoker, di fatto gestita dallo zio [OSCURATO:PERSONA], che utilizzava la società per il perseguimento degli scopi dell'associazione a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso nel dettaglio la vicenda e richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo unico di ricorso in cui lamenta violazione di legge; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'asserito comportamento colposo del ricorrente; motivazione apparente.

La Corte di merito nella decisione assunta non avrebbe fatto buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, rendendo una motivazione incoerente, manifestamente illogica e solo apparente.

Non sarebbero stati correttamente interpretati gli elementi in atti valorizzati dai Giudici della riparazione, dai quali poteva desumersi esclusivamente la titolarità formale, in capo al ricorrente, della carica di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

Tale società era di fatto gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e solo a questi erano riconducibili le attività illecite collegate alla imposizione di macchinette slot machine agli esercizi commerciali della zona, in spregio alle regole sulla concorrenza.

Il ricorrente non avrebbe apportato alcun contributo nell'attività illecita altrui ed anzi avrebbe dimostrato, nel corso del colloquio registrato con lo zio [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di volere prendere le distanze dai comportamenti serbati da quest'ultimo, rivelando la sua estraneità ai fatti.

La lettura integrale di tale conversazione permetterebbe di comprendere la rabbia e la frustrazione del ragazzo verso lo zio, suo datore di lavoro, che lo aveva accusato ingiustamente di essersi sbagliato nei conteggi e di essersi appropriato indebitamente di piccole somme di denaro prelevate dagli esercizi commerciali che avevano preso a nolo le macchinette dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stessa sentenza di assoluzione ha significativamente puntualizzato come il Diotallevi rivestisse soltanto la carica formale di amministratore della società in questione, non essendo emerso nel corso delle indagini null'altro a suo carico, ed escludendo l'esistenza di intercettazioni telefoniche e ambientali compromettenti per la sua posizione.

La Corte territoriale ha ritenuto di individuare, sulla scorta di elementi smentiti nella sentenza assolutoria, comportamenti ostativi all'insorgenza del diritto azionato, consistito nella frequentazione con i sodali dell'organizzazione; ha inoltre affermato che il ricorrente veniva considerato una persona di fiducia dei sodali, sulla quale fare affidamento anche in momenti di crisi dell'organizzazione, come sarebbe emerso dallo stralcio dell'intercettazione n.356 del 9/05/2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Anche tale richiamo si sostanzierebbe in una vistosa violazione di» legge: la Cassazione ha infatti chiarito che "la prova dei comportamenti extraprocessuali gravemente colposi -quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti -integranti la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può essere tratta da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate; purchè la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stato univocamente accertato dalla sentenza di assoluzione" (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 27/02/2015, Rv. 262436 - 01).

Come già evidenziato dalla Suprema Corte alla connivenza può riconoscersi una valenza ostativa alla riparazione, tuttavia deve trattarsi di una condotta potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità.

Al fine di evidenziare l'assoluta mancanza di rapporti tra il ricorrente e i soggetti ingaggiati dal Guarnera per azioni intimidatorie, si era evidenziato nella domanda riparatoria che dalla relazione di servizio effettuata dai [OSCURATO:PERSONA], Alemanno e Zanni, tutti appartenenti alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, risultava che il Diotallevi non avesse preso parte al pranzo del 14/06/2011.

In detta relazione si sottolineava come quel giorno il Diotallevi si fosse unicamente recato presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Roma per far visita al cugino [OSCURATO:PERSONA], per poi allontanarsi e andare a svolgere il suo consueto lavoro di operaio.

Contestualmente, veniva intrapreso un servizio di pedinamento che conduceva in piazza [OSCURATO:PERSONA] ove gli agenti operanti davano atto della presenza, nell'area esterna all'ingresso di un ristorante pizzeria, di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri due giovani, con vistosi tatuaggi, giunti sul posto successivamente.

I giudici della cautela, nell'enunciare le fonti di prova a carico del Diotallevi, sarebbero incorsi nel vistoso errore di ritenere che egli avesse partecipato al suddetto incontro.

Ulteriore elemento di colpa valorizzato dalla Corte territoriale per negare il diritto alla riparazione viene individuato nell'esercizio della facoltà di non rispondere, di cui il Diotallevi si era avvalso nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si era svolto, per rogatoria, davanti al G.i.p. di Roma.

In ordine a tale condotta, la Corte di merito non ha valutato la circostanza che, subito dopo l'arresto, il ricorrente era chiamato a svolgere interrogatorio innanzi ad un giudice che non si sarebbe occupato del caso, in quanto territorialmente incompetente.

Questo giustificherebbe la scelta di non rispondere alle domande.

La Suprema Corte si è già espressa nel senso che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave dell'interessato, fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio, alla reticenza o alla menzogna da parte dell'indagato, il fatto di non rispondere in interrogatorio può essere valutato negativamente, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, nell'ipotesi in cui l'indagato sia in grado di fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti a suo carico nel corso delle indagini.Nella specie la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto sia del contesto in cui l'indagato si era all'inizio avvalso della facoltà di non rispondere, sia della circostanza che egli rivestiva la qualifica di amministratore formale dell'[OSCURATO:PERSONA], risolutivamente emarginato dal Giudice dibattimentale come unico profilo indiziante.

Ciò porta a ritenere che l'indagato non avrebbe potuto riferire nulla di utile per chiarire la propria posizione in sede di interrogatorio.

3. Il Procuratore Generale, con articolata requisitoria scritta, chiede che si dichiari l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, conclude per la inammissibilità del ricorso.

In subordine, chiede che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione è assistita da congrua e dettagliata motivazione, avendo i giudici di merito individuato, con argomentare logico e coerente, le condotte cha hanno contribuito ad ingenerare nell'autorità procedente il convincimento ragionevole, seppure erroneo, che il Diotallevi fosse coinvolto nelle attività illecite in contestazione.

E' d'uopo rilevare, sulla base dei principi correttamente richiamati nell'ordinanza impugnata, come, in ambito riparatorio, anche un atteggiamento di mera connivenza - non rilevante in tema di affermazione di responsabilità - possa essere sufficiente ad integrare una circostanza ostativa ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ove in essa si individuino i caratteri della colpa grave.

Sul punto si è già espressa questa Corte in numerose occasioni affermando che:"In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente" (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 - 0) Ebbene, alla luce del citato condivisibile orientamento, viene posto in rilievo, nella ordinanza, il comportamento di consapevole contiguità serbato dal ricorrente, il quale, bene a conoscenza delle attività illecite poste in essere dallo zio [OSCURATO:PERSONA] (come risulta evidente nella conversazione in cui il nipote rinfaccia allo zio di fare "le cose sporche"), lungi dall'operare una scelta di vita diversa, prendendo effettivamente le distanze da tale operato, traeva il proprio quotidiano sostentamento dalle attività della società gestita dal Guarnera.

Si è poi evidenziato come il ricorrente avesse messo a disposizione della società, sia pure al di fuori dell'ambito della parallela attività illecita che si svolgeva al suo interno, le proprie competenze e capacità, venendo apprezzato dai sodali dell'organizzazione (si citano in proposito la conversazione n. 546 del 9/5/2011, in cui il [OSCURATO:PERSONA], colloquiando con [OSCURATO:PERSONA] della gestione della società e del momento di crisi attraversato, lodava la bravura di "Fabrizio" e quella in cui [OSCURATO:PERSONA], messo al corrente della difficoltà patita da un esercente che aveva subito il furto di una macchinetta, gli dice che avrebbe mandato "Fabrizio").

Le obiezioni sollevate nel ricorso con riferimento a tali passaggi si limitano a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti e a proporre un'alternativa chiave di lettura delle conversazioni intercettate.

Come è noto tale ambito valutativo è precluso alla Corte di Cassazione, valendo, anche nell'ambito della riparazione per ingiusta detenzione, il limite rappresentato dall'impossibilità per la Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella operata nel giudizio di merito (cfr. ex multis in argomento Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Rv. 253325 - 01:"In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo").

Coerente con il ragionamento spiegato dalla Corte di merito è la conclusione a cui perviene il collegio nel ritenere che le condotte evidenziate abbiano contribuito a ingenerare il ragionevole convincimento nell'autorità procedente di una partecipazione del ricorrente nelle attività illecite dell'associazione per delinquere.Il provvedimento si appalesa dunque immune da censure e rispettoso dei principi stabiliti in questa sede. 2.1 Ed invero, il giudice della riparazione, con valutazione autonoma rispetto a quello della cognizione, deve verificare non se il giudice, nell'emettere il provvedimento restrittivo, abbia correttamente valutato il quadro indiziario, ma se l'interessato abbia contribuito con un comportamento gravemente colposo, sia pure sinergicamente operante con l'errore del giudice, a determinarne l'evento detenzione.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel precisare le nozioni rilevanti ai fini del giudizio da compiersi in tale ambito, hanno evidenziato - Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637- che la nozione di colpa, ricavabile dall'art. 43 cod. pen., impone, nel giudizio riparatorio, di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

Si è quindi precisato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbia tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, sia stata idonea a determinare una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, sostanziatasi nell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, si è precisato che il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01).

Il giudizio d'idoneità delle condotte a indurre in errore il giudice deve essere valutato "ex ante" (Sez. 4, n. 1705 del 10.3.2000, dep. il 12.4.2000, Rv. 216479).

La Corte di merito, nel provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tali insegnamenti, enucleando comportamenti improntati a macroscopica imprudenza, suscettibili, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in base a regole di esperienza comunemente accettate, di determinare il doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della collettività.

3. Quanto all'ulteriore profilo riguardante il silenzio serbato dal ricorrente in interrogatorio, si osserva quanto segue.

E' ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio in base al quale all'imputato è riconosciuta la più ampia libertà nella scelta defensionale di non rispondere in sede d'interrogatorio.

Tale comportamento tuttavia può essere considerato quale fattore impeditivo del diritto alla riparazione.

Con orientamento consolidato, in sede di legittimità, si riconosce in capo all'indagato l'onere di apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Rv. 273744 - 01: "In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poichè è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare").

Sul punto la Corte di merito ha logicamente osservato che il ricorrente avrebbe potuto fornire un significativo contributo in ordine alla vicenda che lo vedeva coinvolto, chiarendo innanzi all'Autorità il ruolo effettivamente ricoperto nell'ambito della società di cui risultava essere formale amministratore ed i suoi rapporti con lo zio.

E' stata quindi correttamente valutata la circostanza ai fini della formazione del convincimento espresso dalla Corte di merito.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero convenuto che ritiene equo liquidare in complessivi euro 1.000,00; gli accessori seguono come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s94te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 29/10/2013 al 23/12/2014, per un totale di giorni 420, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere, nell'ambito di procedimento nel quale era stato indagato per i reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso e di concorrenza sleale con violenza o minaccia. Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia irrevocabile di assoluzione del Tribunale di Roma per non avere commesso il fatto. I fatti riguardavano il coinvolgimento dell'istante in un'articolata vicenda che dette luogo a diversi procedimenti. Le indagini, si legge nel provvedimento impugnato, avevano fatto emergere che [OSCURATO:PERSONA], capoclan di un ramo della organizzazione di tipo mafioso denominata "casalesi", aveva esteso le sue illecite attività nel settore delle slot machines nel Lazio, essendosi trasferito nell'anno 2003 in Acilia, frazione a sud di Roma. [OSCURATO:PERSONA] si era accordato con un autonomo gruppo criminale, già presente in zona, capeggiato dai due fratelli Guarnera, Sergio e Sandro, zii dell'odierno richiedente. Era emerso che i due germani Guarnera, Sergio (detto "Ciccio") e Sandro, (detto Sandrino), intendevano raggiungere lo scopo di garantirsi il controllo assoluto, in Acilia e zone limitrofe, delle attività che riguardavano l'installazione e la distribuzione sul territorio di apparecchiature per il gioco e le scommesse. A tal fine si avvalevano della collaborazione di un gruppo di cittadini albanesi, detti "i pugilatori", particolarmente temibili, in grado di assicurare, con azioni violente ed intimidatorie, gli scopi dell'associazione. In tale contesto il richiedente ricopriva la carica di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", operante nel settore del noleggio delle slot nnachine e videopoker, di fatto gestita dallo zio [OSCURATO:PERSONA], che utilizzava la società per il perseguimento degli scopi dell'associazione a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso nel dettaglio la vicenda e richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo unico di ricorso in cui lamenta violazione di legge; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'asserito comportamento colposo del ricorrente; motivazione apparente. La Corte di merito nella decisione assunta non avrebbe fatto buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, rendendo una motivazione incoerente, manifestamente illogica e solo apparente. Non sarebbero stati correttamente interpretati gli elementi in atti valorizzati dai Giudici della riparazione, dai quali poteva desumersi esclusivamente la titolarità formale, in capo al ricorrente, della carica di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Tale società era di fatto gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e solo a questi erano riconducibili le attività illecite collegate alla imposizione di macchinette slot machine agli esercizi commerciali della zona, in spregio alle regole sulla concorrenza. Il ricorrente non avrebbe apportato alcun contributo nell'attività illecita altrui ed anzi avrebbe dimostrato, nel corso del colloquio registrato con lo zio [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di volere prendere le distanze dai comportamenti serbati da quest'ultimo, rivelando la sua estraneità ai fatti. La lettura integrale di tale conversazione permetterebbe di comprendere la rabbia e la frustrazione del ragazzo verso lo zio, suo datore di lavoro, che lo aveva accusato ingiustamente di essersi sbagliato nei conteggi e di essersi appropriato indebitamente di piccole somme di denaro prelevate dagli esercizi commerciali che avevano preso a nolo le macchinette dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stessa sentenza di assoluzione ha significativamente puntualizzato come il Diotallevi rivestisse soltanto la carica formale di amministratore della società in questione, non essendo emerso nel corso delle indagini null'altro a suo carico, ed escludendo l'esistenza di intercettazioni telefoniche e ambientali compromettenti per la sua posizione. La Corte territoriale ha ritenuto di individuare, sulla scorta di elementi smentiti nella sentenza assolutoria, comportamenti ostativi all'insorgenza del diritto azionato, consistito nella frequentazione con i sodali dell'organizzazione; ha inoltre affermato che il ricorrente veniva considerato una persona di fiducia dei sodali, sulla quale fare affidamento anche in momenti di crisi dell'organizzazione, come sarebbe emerso dallo stralcio dell'intercettazione n.356 del 9/05/2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale richiamo si sostanzierebbe in una vistosa violazione di» legge: la Cassazione ha infatti chiarito che "la prova dei comportamenti extraprocessuali gravemente colposi -quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti -integranti la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può essere tratta da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate; purchè la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stato univocamente accertato dalla sentenza di assoluzione" (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 27/02/2015, Rv. 262436 - 01). Come già evidenziato dalla Suprema Corte alla connivenza può riconoscersi una valenza ostativa alla riparazione, tuttavia deve trattarsi di una condotta potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità. Al fine di evidenziare l'assoluta mancanza di rapporti tra il ricorrente e i soggetti ingaggiati dal Guarnera per azioni intimidatorie, si era evidenziato nella domanda riparatoria che dalla relazione di servizio effettuata dai [OSCURATO:PERSONA], Alemanno e Zanni, tutti appartenenti alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, risultava che il Diotallevi non avesse preso parte al pranzo del 14/06/2011. In detta relazione si sottolineava come quel giorno il Diotallevi si fosse unicamente recato presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Roma per far visita al cugino [OSCURATO:PERSONA], per poi allontanarsi e andare a svolgere il suo consueto lavoro di operaio. Contestualmente, veniva intrapreso un servizio di pedinamento che conduceva in piazza [OSCURATO:PERSONA] ove gli agenti operanti davano atto della presenza, nell'area esterna all'ingresso di un ristorante pizzeria, di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri due giovani, con vistosi tatuaggi, giunti sul posto successivamente. I giudici della cautela, nell'enunciare le fonti di prova a carico del Diotallevi, sarebbero incorsi nel vistoso errore di ritenere che egli avesse partecipato al suddetto incontro. Ulteriore elemento di colpa valorizzato dalla Corte territoriale per negare il diritto alla riparazione viene individuato nell'esercizio della facoltà di non rispondere, di cui il Diotallevi si era avvalso nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si era svolto, per rogatoria, davanti al G.i.p. di Roma. In ordine a tale condotta, la Corte di merito non ha valutato la circostanza che, subito dopo l'arresto, il ricorrente era chiamato a svolgere interrogatorio innanzi ad un giudice che non si sarebbe occupato del caso, in quanto territorialmente incompetente. Questo giustificherebbe la scelta di non rispondere alle domande. La Suprema Corte si è già espressa nel senso che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave dell'interessato, fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio, alla reticenza o alla menzogna da parte dell'indagato, il fatto di non rispondere in interrogatorio può essere valutato negativamente, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, nell'ipotesi in cui l'indagato sia in grado di fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti a suo carico nel corso delle indagini.Nella specie la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto sia del contesto in cui l'indagato si era all'inizio avvalso della facoltà di non rispondere, sia della circostanza che egli rivestiva la qualifica di amministratore formale dell'[OSCURATO:PERSONA], risolutivamente emarginato dal Giudice dibattimentale come unico profilo indiziante. Ciò porta a ritenere che l'indagato non avrebbe potuto riferire nulla di utile per chiarire la propria posizione in sede di interrogatorio. 3. Il Procuratore Generale, con articolata requisitoria scritta, chiede che si dichiari l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, conclude per la inammissibilità del ricorso. In subordine, chiede che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione è assistita da congrua e dettagliata motivazione, avendo i giudici di merito individuato, con argomentare logico e coerente, le condotte cha hanno contribuito ad ingenerare nell'autorità procedente il convincimento ragionevole, seppure erroneo, che il Diotallevi fosse coinvolto nelle attività illecite in contestazione. E' d'uopo rilevare, sulla base dei principi correttamente richiamati nell'ordinanza impugnata, come, in ambito riparatorio, anche un atteggiamento di mera connivenza - non rilevante in tema di affermazione di responsabilità - possa essere sufficiente ad integrare una circostanza ostativa ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ove in essa si individuino i caratteri della colpa grave. Sul punto si è già espressa questa Corte in numerose occasioni affermando che:"In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente" (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 - 0) Ebbene, alla luce del citato condivisibile orientamento, viene posto in rilievo, nella ordinanza, il comportamento di consapevole contiguità serbato dal ricorrente, il quale, bene a conoscenza delle attività illecite poste in essere dallo zio [OSCURATO:PERSONA] (come risulta evidente nella conversazione in cui il nipote rinfaccia allo zio di fare "le cose sporche"), lungi dall'operare una scelta di vita diversa, prendendo effettivamente le distanze da tale operato, traeva il proprio quotidiano sostentamento dalle attività della società gestita dal Guarnera. Si è poi evidenziato come il ricorrente avesse messo a disposizione della società, sia pure al di fuori dell'ambito della parallela attività illecita che si svolgeva al suo interno, le proprie competenze e capacità, venendo apprezzato dai sodali dell'organizzazione (si citano in proposito la conversazione n. 546 del 9/5/2011, in cui il [OSCURATO:PERSONA], colloquiando con [OSCURATO:PERSONA] della gestione della società e del momento di crisi attraversato, lodava la bravura di "Fabrizio" e quella in cui [OSCURATO:PERSONA], messo al corrente della difficoltà patita da un esercente che aveva subito il furto di una macchinetta, gli dice che avrebbe mandato "Fabrizio"). Le obiezioni sollevate nel ricorso con riferimento a tali passaggi si limitano a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti e a proporre un'alternativa chiave di lettura delle conversazioni intercettate. Come è noto tale ambito valutativo è precluso alla Corte di Cassazione, valendo, anche nell'ambito della riparazione per ingiusta detenzione, il limite rappresentato dall'impossibilità per la Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella operata nel giudizio di merito (cfr. ex multis in argomento Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Rv. 253325 - 01:"In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il relativo procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo"). Coerente con il ragionamento spiegato dalla Corte di merito è la conclusione a cui perviene il collegio nel ritenere che le condotte evidenziate abbiano contribuito a ingenerare il ragionevole convincimento nell'autorità procedente di una partecipazione del ricorrente nelle attività illecite dell'associazione per delinquere.Il provvedimento si appalesa dunque immune da censure e rispettoso dei principi stabiliti in questa sede. 2.1 Ed invero, il giudice della riparazione, con valutazione autonoma rispetto a quello della cognizione, deve verificare non se il giudice, nell'emettere il provvedimento restrittivo, abbia correttamente valutato il quadro indiziario, ma se l'interessato abbia contribuito con un comportamento gravemente colposo, sia pure sinergicamente operante con l'errore del giudice, a determinarne l'evento detenzione. Le Sezioni Unite di questa Corte, nel precisare le nozioni rilevanti ai fini del giudizio da compiersi in tale ambito, hanno evidenziato - Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637- che la nozione di colpa, ricavabile dall'art. 43 cod. pen., impone, nel giudizio riparatorio, di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. Si è quindi precisato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbia tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, sia stata idonea a determinare una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, sostanziatasi nell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, si è precisato che il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01). Il giudizio d'idoneità delle condotte a indurre in errore il giudice deve essere valutato "ex ante" (Sez. 4, n. 1705 del 10.3.2000, dep. il 12.4.2000, Rv. 216479). La Corte di merito, nel provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tali insegnamenti, enucleando comportamenti improntati a macroscopica imprudenza, suscettibili, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in base a regole di esperienza comunemente accettate, di determinare il doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della collettività. 3. Quanto all'ulteriore profilo riguardante il silenzio serbato dal ricorrente in interrogatorio, si osserva quanto segue. E' ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio in base al quale all'imputato è riconosciuta la più ampia libertà nella scelta defensionale di non rispondere in sede d'interrogatorio. Tale comportamento tuttavia può essere considerato quale fattore impeditivo del diritto alla riparazione. Con orientamento consolidato, in sede di legittimità, si riconosce in capo all'indagato l'onere di apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Rv. 273744 - 01: "In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poichè è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare"). Sul punto la Corte di merito ha logicamente osservato che il ricorrente avrebbe potuto fornire un significativo contributo in ordine alla vicenda che lo vedeva coinvolto, chiarendo innanzi all'Autorità il ruolo effettivamente ricoperto nell'ambito della società di cui risultava essere formale amministratore ed i suoi rapporti con lo zio. E' stata quindi correttamente valutata la circostanza ai fini della formazione del convincimento espresso dalla Corte di merito. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero convenuto che ritiene equo liquidare in complessivi euro 1.000,00; gli accessori seguono come per legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché all
Sentenza Cassazione n. 40026/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris