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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39065/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo da mere doglianze in punto di fatto e non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base ,della decisione impugnata (quanto alla motivazione sul diniego della derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, si veda a pp. 2-3 la adeguata, corretta e non manifestamente illogica motivazione, che ha anche esaminato le deduzioni difensive sul punto); mentre il secondo motivo è afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (PP. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/9/2021. [OSCURATO:PERSONA] te estensore [OSCURATO:PERSONA] ente » Ersilia kaanese Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo da mere doglianze in punto di fatto e non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base ,della decisione impugnata (quanto alla motivazione sul diniego della derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, si veda a pp. 2-3 la adeguata, corretta e non manifestamente illogica motivazione, che ha anche esaminato le deduzioni difensive sul punto); mentre il secondo motivo è afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (PP. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/9/2021. [OSCURATO:PERSONA] te estensore [OSCURATO:PERSONA] ente » Ersilia kaanese Angelo stanzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39065/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris