CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 39450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 5.12.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ritenuti responsabili in concorso del reato di tentato furto aggravato di un motociclo fermo sulla pubblica di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] previsto dall'art. 56 110 624 e 625 n.2 7 e 5 cod.pen.; fatti commessi il 20.11.2018. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi sostanzialmente sovrapponibili riguardanti: l'uno la violazione di legge con riferimento alla nuova formulazione contenuta nella riforma Cartabia dell'art. 131cod. bis cod.pen. con riferimento alla cornice edittale nell'ambito della quale è ricompreso il tentativo di furto; l'altro la mancanza delle condizione di procedibilità della querela essendo in atti una mera denuncia orale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. '[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ulteriore motivo attinente alla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello al nuovo difensore di fiducia, risultante dalla comunicazione all'Ufficio matricola del 15.02.22, ridepositata in data 13.12.2022, nomina di fiducia di cui non si dà atto nel verbale dell'udienza del 14.12.22 in cui l'imputato risulta ancora difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che invece il 12.01.22 aveva rinunciato al mandato difensivo. 3.1 ricorsi non sono manifestamente infondati con riferimento in particolare al motivo che attiene all'art. 131 bis cod. pen. nella parte in cui il Giudice di appello ha ritenuto di escludere la causa di non punibilità basandosi in primo luogo sul fatto che trattavasi di reato con pena edittale superiore ai cinque anni di reclusione. 3.1. Va rilevato che l'art. 131 bis. cod.pen. è stato modificato dall' art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 150/2022 che ne ha ampliato l'ambito di operatività in un'ottica di deflazione del sistema penale. Il testo attualmente in vigore prevede: la non punibilità nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è .di particolare tenuità e. il comportamento risulta non abituale.Al nuovo testo della norma è applicabile anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, comma 4, cod.pen., proprio perché si tratta di norma più favorevole rispetto a quella. previgente. 3.2. Si osserva che alla luce della nuova normativa più favorevole il reato contestato trattandosi di tentativo non supera nel minimo la pena di due anni di reclusione, secondo quanto previsto dall'art. 625 ultimo comma cod.pen. 3.3. Stante la non manifesta infondatezza di uno dei motivi, dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a questa Corte per risolvere questioni di natura processuale, emerge che la persona offesa non ha mai, in precedenza, presentato querela, avendo sporto solo una formale denuncia, nella quale non è evidenziata la volontà di punizione del colpevole, né ha dimostrato tale volontà di punizione costituendosi parte civile (cfr. Sez. 3, n. 19971 de109/01/2023, Rv. 284616).E' condivisibile quanto recentemente affermato anche da Sez.1 n 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l'autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione. Non è un dovere dell'Autorità giudiziaria neppure di disporre ricerche circa l'esistenza di una querela o di sollecitarne l'acquisizione, e tanto meno di disporre l'assunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata." 4. Conseguentemente, il reato dovrà, quindi, essere dichiarato improcedibile e conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza, stante la mancanza di querela. Trattasi di una dichiarazione che deve effettuata immediatamente, in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., che può essere pronunciata da questa Corte, come previsto dall'ad 620, comma 1, lett. a) cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è procedibil