CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38289/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04CXY4M) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] O Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] ne motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammis ì perché manifestamente infondate. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funz one li giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., a revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con seni enza del Tribunale per i minorenni di Roma in data 9 aprile 2019, irrevoca ile il 9 marzo 2022. Il Tribunale ha correttamente considerato quale presu post (1 idoneo et, determinare la revoca di diritto del benefico la sentenza di conda mna per delitto emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Roma il 2 7 api ile 2022, divenuta irrevocabile il 21 giugno 2023, quindi entro il quin ciuerìio dalla definitività della sentenza che aveva concesso il beneficio. A differenza di quanto osservato dal ricorrente, infatti, non ril va s)lamente che il reato oggetto della successiva condanna sia stato commess o il :; 7 agosto 2020 e, quindi, prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio. Come chiarito dall'ormai consolidato orientamento di legittimità in relazione all'ipotesi ex art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., la re oca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condann i per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passagg io in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023, Verdura, Rv. 285:.46 -01; Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274333 - 01) • 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ina etc- rmaRor_a_uarinfi_cterart_ j10.4_co Il •• Il • I • - • • • tto dalla med-esifne---legga-4.-14-3-ckal-2.04-7-4) con la condanna del ricorrente al p gamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore de la Cssa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamonto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a C2ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 se