CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Messina, in conferma di quella emessa dal giudice di primo grado, ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art 73, comma uno e uno bis d.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione a fine di spaccio di grammi 47,56 di cocaina e grammi 86,53 di hashish, grammi 188,9 di cocaina base (crack). Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine l'affermazione della responsabilità, posto che il furgone ove lo stupefacente era occultato era di proprietà della ditta presso cui egli lavora; con il secondo motivo di ricorso lamenta mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato poco credibile la tesi difensiva dell'appartenenza a terzi dello stupefacente rinvenuto all'interno del furgone, sia in relazione alla condotta tenuta dall'imputato alla vista dei carabinieri sulla pubblica via e al momento del controllo, sia in relazione al posizionamento della lanterna, all'interno della quale lo stupefacente era occultato, collocata vicino al guidatore, sul tappetino lato passeggero, in un punto facilmente accessibile al conducente del furgone, sia in relazione ai precedenti specifici di cui è gravato l'imputato. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci