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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09004/2022

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. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado assumendo che il tribunale non aveva tenuto conto del fatto che l'assicuratore aveva espressamente rinunciato alla prescrizione con lettere del 2010 e del 2011; inoltre assumeva che il tribunale non avesse considerato che nel mese di novembre 2006 la compagnia assicurativa aveva inviato al Comune la quietanza da sottoscrivere e, in più, nel mese di gennaio la stessa compagnia aveva scritto nuovamente al Comune chiedendo di inviare la quietanza sottoscritta in modo da evitare ogni possibile prescrizione.

Poiché il Comune aveva inviato la quietanza nel mese di giugno 2007 non avrebbe avuto alcun fondamento la tesi secondo cui la prescrizione sarebbe maturata tra la data della richiesta del Comune di Bresso e la data di restituzione della quietanza; in ogni caso, lo scambio della quietanza avrebbe in tesi costituito una transazione novativa con conseguente applicazione del termine lungo di prescrizione.

Impugnava altresì la statuizione secondo cui solo una assoluzione di primo grado avrebbe giustificato la copertura assicurativa.

Quanto al Comune di Bresso denunciava come infondata la tesi in punto di inammissibilità della domanda e l'interpretazione data alla lettera del Comune in base al quale detta somma avrebbe coperto solo le spese di un procedimento civile, essendo un importo riconosciuto e promesso in pagamento dal Comune.

6. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Lopes, rideterminava l'entità delle spese del primo grado alla cui rifusione era stato condannato a favore della Toro assicurazioni alla quale poi è succeduta [OSCURATO:SOCIETA].

Per il resto confermava la statuizione di rigetto della domanda del giudice di primo grado regolando le spese sulla base dell'esito del giudizio.

7. In particolare la Corte d'appello, quanto alla questione inerente alla polizza, assumeva che il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo dovesse essere fissato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del secondo grado di giudizio, dopo che la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione.

A pagina 10 della sentenza la Corte d'appello evidenziava che, in capo al signor Lopes si era configurato un diritto di credito nei confronti della ma Assitalia in quanto beneficiario diretto dell'assicurazione stipulata dal Comune, tuttavia prescrittosi per inerzia sia del contraente che dell'assicurato.

Osservava che non vi era stata alcuna contestazione sul fatto che il Comune avesse agito con il consenso del Lopes anche ai fini interruttivi della prescrizione, ma ciò non di meno riteneva che il termine di prescrizione fosse decorso nel periodo intercorrente tra l'invio della richiesta del Comune di Bresso e la trasmissione da parte di quest'ultimo della quietanza, negando valore di transazione allo scambio di missive intercorso tra il Comune contraente e l'assicurazione.

8. Quanto al Comune di Bresso la Corte d'appello ne escludeva la responsabilità per la gestione della polizza posto che non sarebbero stati dimostrati i limiti di consenso del Lopes a detta gestione e non sarebbe stata dimostrata la condotta negligente del Comune nella fase di interruzione del termine di prescrizione, mentre l'accantonamento della somma apposto a bilancio, pur riguardando il processo penale e non quello civile, avrebbe costituito solo una condotta prudenziale e non di riconoscimento di un diritto da parte del Comune.

9. Il ricorso è affidato a nove motivi con i quali , nei primi quattro, si denuncia l'omesso esame delle contro eccezioni di rinuncia alla prescrizione sollevate dall'attore appellante, mentre negli ulteriori si denuncia l'erronea qualificazione come quietanza d'un negozio transattivo di carattere novativo, intervenuto tra il Comune stipulante e la compagnia assicuratrice, per effetto del quale il diritto all'indennizzo sarebbe stato novato e quindi soggetto alla prescrizione decennale, nonché, in via subordinata, l'errata considerazione dell'assenza di una responsabilità extracontrattuale, e non contrattuale, del Comune nella gestione dell'intera vicenda. [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso il 18 novembre 2019, eccependo preliminarmente il passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale circa la inoperatività della polizza nel caso concreto, confermata dal giudice di secondo grado.

Il Comune di Bresso in pari data ha notificato controricorso.

10. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica ex art. 23 co 8 bis dl. 137/2020 convertito con I. 176/2020, ma né il Pubblico Ministero né alcuna delle parti hanno chiesto l'effettiva trattazione in pubblica udienza.

Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione ai primi quattro motivi, assorbiti gli altri.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 5 cod. proc. civ. si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella rinuncia alla prescrizione contenuta in due lettere inviate dall'allora ma Assitalia, oltre che l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione, espressamente dichiarata per iscritto dalla compagnia di assicurazione.

Si denuncia che la Corte d'appello, nel giudicare l'avveramento di una prescrizione annuale che sarebbe avvenuta nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2006 ( data in cui la polizza è stata azionata), e il 21 giugno 2007 (data in cui il Comune ha trasmesso alla assicurazione la quietanza sottoscritta), abbia omesso di esaminare che la compagnia assicurativa offrì per ben due volte e in modo formale il pagamento delle somme con le lettere del novembre 2006 e del gennaio 2007.

Inoltre, non si sarebbe considerato che, nel 2010 e nel 2011, l'assicurazione aveva ulteriormente confermato espressamente la sua disponibilità a pagare il massimale di polizza avendo esaminato la fattispecie e chiesto solo di attendere l'esito di un altro sinistro evidentemente per ragioni connesse alla ripartizione del massimale.

La Corte quindi non avrebbe considerato che pur essendovi stati più atti interruttivi della prescrizione rispetto a quelli considerati, vi sarebbero stati anche atti attestanti la rinuncia alla prescrizione.

2. Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 numero 4 cod. proc.civ. alla violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di impugnazione proposti in appello con riferimento alla rinuncia alla prescrizione e alla sua interruzione.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 112,132 c.p.c., 2936, 2944 2952 c.c., 24 e 111 Costituzione per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere esistente una motivazione implicita o rinvio tacito alla decisione di primo grado, sottolineando che anche la sentenza del tribunale aveva omesso di valutare i fatti e documenti indicati ai punti precedenti per ciò che concerne l'interruzione della prescrizione, avvenuta nel 2006 e nel 2007, e aveva omesso di pronunciarsi con specifico riferimento al tema della rinuncia alla prescrizione.

Si deduce che solo con riferimento alle due lettere del 2010 e 2011 il Tribunale aveva svolto, peraltro in modo perplesso, due tesi giuridicamente insostenibili ossia, da un lato, che la semplice manifestazione di disponibilità al pagamento non determinerebbe l'interruzione della prescrizione e, dall'altro, che la compagnia assicurativa non avrebbe riconosciuto il diritto perché il relativo ammontare non era ancora determinato, dipendendo da un diverso sinistro che avrebbe potuto ridurre il massimale e che, mancando un riconoscimento, il diritto si sarebbe prescritto.

Secondo la ricorrente la tesi espressa dal Tribunale sarebbe perplessa perché o il diritto di credito non può dirsi ancora sorto in quanto non ancora perfettamente quantificato nel suo ammontare, e allora tale diritto non si potrebbe nemmeno prescrivere, oppure il diritto è stato riconosciuto pur dovendosi attendere la liquidazione e sarebbe allora possibile il suo riconoscimento e la correlata interruzione della prescrizione.

4. Con il quarto motivo si deducono le medesime superiori questioni quale violazione della legge processuale ex articolo 360 numero 4 c.p.c. in relazione agli articoli 112 e 132 c.p.c. poiché una motivazione che escluda la possibilità di riconoscere un diritto perché non ancora sorto e, al contempo, lo consideri estinto per prescrizione, costituirebbe un'anomalia giuridica tale da integrare una nullità di carattere processuale sotto il profilo della motivazione che deve consentire di comprendere l'iter seguito dal giudice nella propria decisione.

4.1. I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente perché svolgono censure fra loro collegate: l'omesso o inadeguato esame della contestazione che l'assicuratore avrebbe rinunciato alla prescrizione indirizzando al Comune le comunicazioni del 17/11 /2010 e del 16/2/2011, nonché del 23/1 /2007, con le quali avrebbe manifestato al Comune la sua disponibilità a liquidare l'indennizzo; nonché l'apparente motivazione circa la deduzione di avvenuta transazione.

4.2. Prima di passare al0 loro esame, in via preliminare, va dichiarata la infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'assicuratore sull'assunto che il ricorrente, non avendo formulato nel ricorso alcuna doglianza riguardo alla statuizione di conferma della sentenza di primo grado in merito all'estensione della copertura assicurativa al solo primo grado di giudizio, avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza d'appello nella parte in cui avrebbe in thesi confermato la statuizione di primo grado sul punto.

4.3. Come puntualmente rilevato dal pubblico ministero, la motivazione non induce alcun dubbio sull'assenza di qualsiasi pronuncia di merito concernente la insussistenza del presupposto contrattualmente richiesto per l'operatività della polizza, domanda che è rimasta evidentemente assorbita dalla pronuncia che ha accertato l'intervenuta prescrizione del diritto, oggetto d'esame.

4.4. Dall'esame della sentenza d'appello appare evidente ed inequivoco che il Giudice dell'appello ha considerato detta questione solo in un passaggio relativo all'eccezione di prescrizione accolta, là dove ha ritenuto di dover far decorrere il termine di prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza assolutoria, coincidente con la data di pubblicazione della sentenza di rigetto del ricorso per cassazione contro la sentenza assolutoria di secondo grado (cfr. p.7 della sentenza impugnata).

In tale passaggio si fa riferimento alla circostanza che a tal fine «deve ritenersi irrilevante la avvenuta emissione di tale sentenza assolutoria nel processo di secondo grado e non in quello di primo grado».

4.5. Esclusa, dunque, la sussistenza di un giudicato interno sull' assenza dei presupposti per l' operatività della polizza nel caso di specie, deve altresì escludersi che la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, circostanza che altrimenti renderebbe inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez.

L, 4 marzo 2016, n. 4293; Cass., sez.un., 29 marzo 2013, n. 7931).

4.6. Ritiene il Collegio che sia logicamente preliminare lo scrutinio del secondo motivo, il quale denunciando due omissioni di pronuncia riguardo alle due questioni che nel primo motivo sono invece prospettate sub specie di omesso esame di fatti, si profila appunto deduttivo di una doglianza che si colloca nell'ordine delle questioni prima dell'omesso esame dei fatti, inerendo a profili che si concretavano in motivi di appello e non di richiesta di esame, nell'àmbito di un motivo di appello di fatti.

In sostanza, la prospettazione del ricorrente, come dimostra la deduzione che l'omesso esame sarebbe stato inerente a fattispecie giuridiche, cioè la rinunzia alla prescrizione ed il riconoscimento del debito, si deve apprezzare - per quanto del resto si evince dalla riproduzione dei passi dell'atto di appello - come deduttiva in via logicamente preliminare dell'omessa pronuncia su motivi di appello, piuttosto che dell'omesso esame dei fatti documentali descritti cui tali motivi si riferivano.

Questi fatti costituivano gli elementi fondanti di vere e proprie richieste di pronunciare al giudice di appello su censure e, dunque, su motivi, che su di essi erano basati.

4.7. Ne segue appunto che è al secondo motivo, cui appartiene siffatta prospettazione, che si deve dare priorità di esame, atteso che, quando si svolgono motivi di appello basati su determinati fatti, ritenuti idonei a giustificare appunto la critica espressa nel motivo, il silenzio del giudice di appello sulla critica assume appunto il carattere di violazione dell'art. 112 c.p.c., piuttosto che quello dell'omesso esame dei detti fatti.

4.8. Tanto premesso, il secondo motivo è fondato sia quanto all'assoluta mancanza di scrutinio della doglianza sull'intervenuta esistenza di una rinuncia ad eccepire la prescrizione, siccome desumibile dalle missive del 15 novembre 2010 e del 16 febbraio 2016, sia quanto alll'altrettale assoluta mancanza di esame della doglianza concernente il ravvisare nell'invio della quietanza con la lettera del 23 gennaio 2007 da restituire sottoscritta un riconoscimento di debito, idoneo a far decorrere un nuovo termine di prescrizione.

Effettivamente, nella sentenza non si coglie alcunché che evidenzi che la corte territoriale abbia pronunciato, come avrebbe dovuto, sulle due doglianze.

Accolto il secondo motivo sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., le svolte considerazioni evidenziano l'assorbimento del primo motivo, mentre l'assorbimento del terzo è giustificato dalla circostanza che la sua prospettazione, quella della decisione implicita sui detti motivi di appello, è subordinata, evidentemente, a quella espressa nel secondo motivo.

4.9. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla corte meneghintkperché si pronunci sulle doglianze di cui s'è detto, sulle quali v'è stata omessa pronuncia e sarà il giudice del rinvio ad esaminare le relative questioni ivi compresa la sussistenza di una rinuncia tacita alla prescrizione.

4.10. Dev'essere invece esaminato e risulta parimenti fondato il quarto motivo.

Lo è sotto il profilo della violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., attesa la incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata, là dove ha indicato gli elementi da cui desumere la inesistenza di un accordo transattivo.

Il motivo non è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, atteso che la questione dell'ipotetica transazione dovrebbe essere esaminata comunque per il caso che si concludesse negativamente lo scrutinio dell'oggetto dell'appello su cui viene censurato l'omesso esame in accoglimento del detto secondo motivo.

Sicché si è fuori dell'operare dell'art. 336, primo comma, c.p.c.

4.11. L'accoglimento del quarto motivo si giustifica, perché la motivazione resa dalla sentenza impugnata in ordine alla ritenuta assenza di elementi idonei a considerare come avvenuta una transazione appare del tutto inintellegibile in iure in e considerato che le ragioni del decidere non devono risultare apparenti od oscure nei loro passaggi logici (cfr. Cass.Sez.

U. n. 8053/2014).

4.12. La sentenza in esame, infatti, dopo avere analizzato e riportato il contenuto della quietanza là dove è rinvenibile l'accettazione, in essa indicata, "in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro" dell'importo di C 25.822,84, corrispondente al massimale di polizza, ha ritenuto solo per questo rilievo di coincidenza dell'importo con il massimale di polizza che nella quietanza non potesse ravvisarsi una definitiva volontà dell'assicuratrice ad addivenire a una transazione (cfr. sentenza impugnata, pp 8 e 9).

4.13. La motivazione resa si dimostra del tutto apodittica e non in grado di renderne intellegibile la ratio sottesa là dove assume, a fronte delle inequivoche espressioni utilizzate nella missiva scambiata tra le parti, parimenti riportate dalla Corte di merito, che nel comportamento della [OSCURATO:SOCIETA], consistito nell'invio al Comune di Bresso nella quietanza da essa ma predisposta e nella sottoscrizione di tale quietanza da parte di un funzionario del Comune di Bresso "non è individuabile la volontà dell'una e dell'altra parte di porre fine a una controversia con il compimento di non meglio precisate rinunzie e tantomeno è individuabile la volontà di sostituire un nuovo rapporto a quello originario" (v. sentenza, p.9).

4.14. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà all'uopo fare piena luce in quanto detti passaggi risultano del tutto oscuri e non intellegibili, in ordine di consequenzialità logica per negare la presenza di una transazione e lo farà, naturalmente, sulla base delle emergenze degli atti di causa.

5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione falsa applicazione ex articolo 360, numero tre c.p.c. degli articoli 1230, 1362, 1965, 1967, 1976 e 2952 c.c., nonché degli articoli 112,115 e 132 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente negato che lo scambio della quietanza sottoscritta con l'assicurazione avesse valore transattivo.

Nel far ciò la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del contenuto letterale del documento che espressamente chiariva che si trattava di una transazione con rinunce anche ad anni futuri, con ciò violando i criteri interpretativi di cui all'articolo 1362 c.c., negando tra l'altro carattere novativo alla medesima.

6. Con il sesto motivo ex articolo 360 numero 4 c.p.c. si deduce la nullità della sentenza del procedimento in relazione agli articoli 112,100 15132 c.p.c., per le affermazioni perplesse e dubitativa contenute nella sentenza con riguardo alla transazione.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto collegati alla questione del mancato riconoscimento di un accordo transattivo novativo nella scrittura del 21.06 2007, da cui risulta esservi stato l'invio di una quietanza al Comune di Bresso relativa al pagamento di una somma, pari a euro 25.822,84, da parte di ma in riferimento al contratto di assicurazione, quietanza poi sottoscritta da un funzionario del Comune di Bresso che il ricorrente ha nel successivo corso del giudizio di primo grado e nell'atto introduttivo del giudizio in grado di appello richiamato affermando essersi con lo scambio di detta missiva conclusa una transazione attinente al contratto di assicurazione, la quale avrebbe dato luogo al diritto di credito del medesimo, soggetto a una prescrizione di durata decennale.

6.1. La Corte d'appello, sul punto, ha ritenuto che la somma espressa in euro non coincidesse con quella in lire prevista come massimale nel contratto di assicurazione, né che nella richiesta quietanza potesse essere individuata una definitiva manifestazione di volontà dell'assicuratrice di addivenire a un accordo transattivo sull'indennizzo in parola, escludendo comunque che detto negozio potesse avere carattere novativo.6.2.

I motivi sono evidentemente assorbiti dall'accoglimento del secondo e del quarto motivo, essendo tesi a far rilevare, in via subordinata e alternativa alla intervenuta prescrizione del diritto, il carattere transattivo e novativo della missiva del 21 giugno 2007 scambiata tra il Comune contraente e la società assicuratrice dopo l'intervenuta prescrizione, tutti elementi ritenuti insussistenti dai giudici di merito ma logicamente assorbiti nel caso in cui sia ravvisabile l'intervenuta rinuncia alla prescrizione maturata, in grado di far decorre il termine per far valere il diritto.

7. Con il settimo motivo, nella ipotesi in cui si ritenesse che il diritto si è prescritto e che non vi sia stata alcuna rinuncia alla prescrizione o transazione, si denuncia violazione/ falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 c.p.c. degli articoli 2727, 2729 2697 c.c., nonché degli articoli 112,115 e 116 c.p.c. con riguardo alle statuizioni inerenti al rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti del Comune di Bresso, non essendo stata rispettata la regola della ripartizione dell'onere probatorio in presenza di un pacifico impegno contrattuale del Comune assunto nei confronti dell'assicurato nella gestione del sinistro e per il fatto che non si sarebbe dovuto pretendere che la dimostrazione di un fatto negativo (la dimostrazione che il Comune non aveva interrotto la prescrizione) gravi sulla parte creditrice e non sul debitore.

Si deduce altresì che, sebbene la Corte d'appello abbia accertato l'esistenza di una situazione di apparenza, per di più non contestata, ossia che il Comune avesse agito con il consenso del Lopes, sarebbe stato semmai onere del Comune dimostrare quali limiti potessero sussistere a questo consenso, e non il contrario.

8. Con l'ottavo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex articolo 360 numero 4 c.p.c. in relazione all'articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato le domande di pagamento avanzate dal Lopes nei confronti del Comune sostenendo che quest'ultimo non risulterebbe avere assunto alcuna obbligazione circa la rifusione delle spese di difesa sostenute dal ricorrente e che l'avvenuto accantonamento delle somme in bilancio non dimostrerebbe altro che un comportamento prudenziale.

Si deduce che la Corte d'appello avrebbe valutato un comportamento contrattuale ritenendolo insussistente, e non quello extracontrattuale dedotto, soprattutto dopo lo scambio delle missive intervenute con la compagnia assicuratrice.

9. Con il nono motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c. con riferimento all'obbligo assunto dal comune di Bresso di versare le somme.

Nell'assumere la decisione la corte d'appello avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che il Comune non solo aveva accantonato detta somma, ma aveva accompagnato detta attività a una determinazione scritta attraverso la quale Comune riconosceva che era pervenuta al comune una richiesta di rimborso spese legali che ammontavano al complessivo importo di C 267.573,28, che l'amministrazione comunale stava valutando la congruità delle somme richieste, che era stato ritenuto opportuno impegnare la somma dié33.232,14 riconoscendo tale importo come destinato al pagamento della somma richiesta dall'ex segretario generale, sussistendo quindi la prova che tale impegno era già stato formalizzato è indicato dal Comune.

9.1. Anche questi motivi sono assorbiti dall'accoglimento del secondo e del quarto motivo.

10. Conclusivamente il ricorso va accolto quanto al secondo ed al quarto motivo.

Restano assorbiti tutti gli altri motivi.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo ed il quarto motivo.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado assumendo che il tribunale non aveva tenuto conto del fatto che l'assicuratore aveva espressamente rinunciato alla prescrizione con lettere del 2010 e del 2011; inoltre assumeva che il tribunale non avesse considerato che nel mese di novembre 2006 la compagnia assicurativa aveva inviato al Comune la quietanza da sottoscrivere e, in più, nel mese di gennaio la stessa compagnia aveva scritto nuovamente al Comune chiedendo di inviare la quietanza sottoscritta in modo da evitare ogni possibile prescrizione. Poiché il Comune aveva inviato la quietanza nel mese di giugno 2007 non avrebbe avuto alcun fondamento la tesi secondo cui la prescrizione sarebbe maturata tra la data della richiesta del Comune di Bresso e la data di restituzione della quietanza; in ogni caso, lo scambio della quietanza avrebbe in tesi costituito una transazione novativa con conseguente applicazione del termine lungo di prescrizione. Impugnava altresì la statuizione secondo cui solo una assoluzione di primo grado avrebbe giustificato la copertura assicurativa. Quanto al Comune di Bresso denunciava come infondata la tesi in punto di inammissibilità della domanda e l'interpretazione data alla lettera del Comune in base al quale detta somma avrebbe coperto solo le spese di un procedimento civile, essendo un importo riconosciuto e promesso in pagamento dal Comune. 6. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Lopes, rideterminava l'entità delle spese del primo grado alla cui rifusione era stato condannato a favore della Toro assicurazioni alla quale poi è succeduta [OSCURATO:SOCIETA]. Per il resto confermava la statuizione di rigetto della domanda del giudice di primo grado regolando le spese sulla base dell'esito del giudizio. 7. In particolare la Corte d'appello, quanto alla questione inerente alla polizza, assumeva che il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo dovesse essere fissato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del secondo grado di giudizio, dopo che la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione. A pagina 10 della sentenza la Corte d'appello evidenziava che, in capo al signor Lopes si era configurato un diritto di credito nei confronti della ma Assitalia in quanto beneficiario diretto dell'assicurazione stipulata dal Comune, tuttavia prescrittosi per inerzia sia del contraente che dell'assicurato. Osservava che non vi era stata alcuna contestazione sul fatto che il Comune avesse agito con il consenso del Lopes anche ai fini interruttivi della prescrizione, ma ciò non di meno riteneva che il termine di prescrizione fosse decorso nel periodo intercorrente tra l'invio della richiesta del Comune di Bresso e la trasmissione da parte di quest'ultimo della quietanza, negando valore di transazione allo scambio di missive intercorso tra il Comune contraente e l'assicurazione. 8. Quanto al Comune di Bresso la Corte d'appello ne escludeva la responsabilità per la gestione della polizza posto che non sarebbero stati dimostrati i limiti di consenso del Lopes a detta gestione e non sarebbe stata dimostrata la condotta negligente del Comune nella fase di interruzione del termine di prescrizione, mentre l'accantonamento della somma apposto a bilancio, pur riguardando il processo penale e non quello civile, avrebbe costituito solo una condotta prudenziale e non di riconoscimento di un diritto da parte del Comune. 9. Il ricorso è affidato a nove motivi con i quali , nei primi quattro, si denuncia l'omesso esame delle contro eccezioni di rinuncia alla prescrizione sollevate dall'attore appellante, mentre negli ulteriori si denuncia l'erronea qualificazione come quietanza d'un negozio transattivo di carattere novativo, intervenuto tra il Comune stipulante e la compagnia assicuratrice, per effetto del quale il diritto all'indennizzo sarebbe stato novato e quindi soggetto alla prescrizione decennale, nonché, in via subordinata, l'errata considerazione dell'assenza di una responsabilità extracontrattuale, e non contrattuale, del Comune nella gestione dell'intera vicenda. [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso il 18 novembre 2019, eccependo preliminarmente il passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale circa la inoperatività della polizza nel caso concreto, confermata dal giudice di secondo grado. Il Comune di Bresso in pari data ha notificato controricorso. 10. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica ex art. 23 co 8 bis dl. 137/2020 convertito con I. 176/2020, ma né il Pubblico Ministero né alcuna delle parti hanno chiesto l'effettiva trattazione in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione ai primi quattro motivi, assorbiti gli altri. Parte ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 5 cod. proc. civ. si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella rinuncia alla prescrizione contenuta in due lettere inviate dall'allora ma Assitalia, oltre che l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione, espressamente dichiarata per iscritto dalla compagnia di assicurazione. Si denuncia che la Corte d'appello, nel giudicare l'avveramento di una prescrizione annuale che sarebbe avvenuta nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2006 ( data in cui la polizza è stata azionata), e il 21 giugno 2007 (data in cui il Comune ha trasmesso alla assicurazione la quietanza sottoscritta), abbia omesso di esaminare che la compagnia assicurativa offrì per ben due volte e in modo formale il pagamento delle somme con le lettere del novembre 2006 e del gennaio 2007. Inoltre, non si sarebbe considerato che, nel 2010 e nel 2011, l'assicurazione aveva ulteriormente confermato espressamente la sua disponibilità a pagare il massimale di polizza avendo esaminato la fattispecie e chiesto solo di attendere l'esito di un altro sinistro evidentemente per ragioni connesse alla ripartizione del massimale. La Corte quindi non avrebbe considerato che pur essendovi stati più atti interruttivi della prescrizione rispetto a quelli considerati, vi sarebbero stati anche atti attestanti la rinuncia alla prescrizione. 2. Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 numero 4 cod. proc.civ. alla violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di impugnazione proposti in appello con riferimento alla rinuncia alla prescrizione e alla sua interruzione. 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 112,132 c.p.c., 2936, 2944 2952 c.c., 24 e 111 Costituzione per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere esistente una motivazione implicita o rinvio tacito alla decisione di primo grado, sottolineando che anche la sentenza del tribunale aveva omesso di valutare i fatti e documenti indicati ai punti precedenti per ciò che concerne l'interruzione della prescrizione, avvenuta nel 2006 e nel 2007, e aveva omesso di pronunciarsi con specifico riferimento al tema della rinuncia alla prescrizione. Si deduce che solo con riferimento alle due lettere del 2010 e 2011 il Tribunale aveva svolto, peraltro in modo perplesso, due tesi giuridicamente insostenibili ossia, da un lato, che la semplice manifestazione di disponibilità al pagamento non determinerebbe l'interruzione della prescrizione e, dall'altro, che la compagnia assicurativa non avrebbe riconosciuto il diritto perché il relativo ammontare non era ancora determinato, dipendendo da un diverso sinistro che avrebbe potuto ridurre il massimale e che, mancando un riconoscimento, il diritto si sarebbe prescritto. Secondo la ricorrente la tesi espressa dal Tribunale sarebbe perplessa perché o il diritto di credito non può dirsi ancora sorto in quanto non ancora perfettamente quantificato nel suo ammontare, e allora tale diritto non si potrebbe nemmeno prescrivere, oppure il diritto è stato riconosciuto pur dovendosi attendere la liquidazione e sarebbe allora possibile il suo riconoscimento e la correlata interruzione della prescrizione. 4. Con il quarto motivo si deducono le medesime superiori questioni quale violazione della legge processuale ex articolo 360 numero 4 c.p.c. in relazione agli articoli 112 e 132 c.p.c. poiché una motivazione che escluda la possibilità di riconoscere un diritto perché non ancora sorto e, al contempo, lo consideri estinto per prescrizione, costituirebbe un'anomalia giuridica tale da integrare una nullità di carattere processuale sotto il profilo della motivazione che deve consentire di comprendere l'iter seguito dal giudice nella propria decisione. 4.1. I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente perché svolgono censure fra loro collegate: l'omesso o inadeguato esame della contestazione che l'assicuratore avrebbe rinunciato alla prescrizione indirizzando al Comune le comunicazioni del 17/11 /2010 e del 16/2/2011, nonché del 23/1 /2007, con le quali avrebbe manifestato al Comune la sua disponibilità a liquidare l'indennizzo; nonché l'apparente motivazione circa la deduzione di avvenuta transazione. 4.2. Prima di passare al0 loro esame, in via preliminare, va dichiarata la infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'assicuratore sull'assunto che il ricorrente, non avendo formulato nel ricorso alcuna doglianza riguardo alla statuizione di conferma della sentenza di primo grado in merito all'estensione della copertura assicurativa al solo primo grado di giudizio, avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza d'appello nella parte in cui avrebbe in thesi confermato la statuizione di primo grado sul punto. 4.3. Come puntualmente rilevato dal pubblico ministero, la motivazione non induce alcun dubbio sull'assenza di qualsiasi pronuncia di merito concernente la insussistenza del presupposto contrattualmente richiesto per l'operatività della polizza, domanda che è rimasta evidentemente assorbita dalla pronuncia che ha accertato l'intervenuta prescrizione del diritto, oggetto d'esame. 4.4. Dall'esame della sentenza d'appello appare evidente ed inequivoco che il Giudice dell'appello ha considerato detta questione solo in un passaggio relativo all'eccezione di prescrizione accolta, là dove ha ritenuto di dover far decorrere il termine di prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza assolutoria, coincidente con la data di pubblicazione della sentenza di rigetto del ricorso per cassazione contro la sentenza assolutoria di secondo grado (cfr. p.7 della sentenza impugnata). In tale passaggio si fa riferimento alla circostanza che a tal fine «deve ritenersi irrilevante la avvenuta emissione di tale sentenza assolutoria nel processo di secondo grado e non in quello di primo grado». 4.5. Esclusa, dunque, la sussistenza di un giudicato interno sull' assenza dei presupposti per l' operatività della polizza nel caso di specie, deve altresì escludersi che la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, circostanza che altrimenti renderebbe inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez. L, 4 marzo 2016, n. 4293; Cass., sez.un., 29 marzo 2013, n. 7931). 4.6. Ritiene il Collegio che sia logicamente preliminare lo scrutinio del secondo motivo, il quale denunciando due omissioni di pronuncia riguardo alle due questioni che nel primo motivo sono invece prospettate sub specie di omesso esame di fatti, si profila appunto deduttivo di una doglianza che si colloca nell'ordine delle questioni prima dell'omesso esame dei fatti, inerendo a profili che si concretavano in motivi di appello e non di richiesta di esame, nell'àmbito di un motivo di appello di fatti. In sostanza, la prospettazione del ricorrente, come dimostra la deduzione che l'omesso esame sarebbe stato inerente a fattispecie giuridiche, cioè la rinunzia alla prescrizione ed il riconoscimento del debito, si deve apprezzare - per quanto del resto si evince dalla riproduzione dei passi dell'atto di appello - come deduttiva in via logicamente preliminare dell'omessa pronuncia su motivi di appello, piuttosto che dell'omesso esame dei fatti documentali descritti cui tali motivi si riferivano. Questi fatti costituivano gli elementi fondanti di vere e proprie richieste di pronunciare al giudice di appello su censure e, dunque, su motivi, che su di essi erano basati. 4.7. Ne segue appunto che è al secondo motivo, cui appartiene siffatta prospettazione, che si deve dare priorità di esame, atteso che, quando si svolgono motivi di appello basati su determinati fatti, ritenuti idonei a giustificare appunto la critica espressa nel motivo, il silenzio del giudice di appello sulla critica assume appunto il carattere di violazione dell'art. 112 c.p.c., piuttosto che quello dell'omesso esame dei detti fatti. 4.8. Tanto premesso, il secondo motivo è fondato sia quanto all'assoluta mancanza di scrutinio della doglianza sull'intervenuta esistenza di una rinuncia ad eccepire la prescrizione, siccome desumibile dalle missive del 15 novembre 2010 e del 16 febbraio 2016, sia quanto alll'altrettale assoluta mancanza di esame della doglianza concernente il ravvisare nell'invio della quietanza con la lettera del 23 gennaio 2007 da restituire sottoscritta un riconoscimento di debito, idoneo a far decorrere un nuovo termine di prescrizione. Effettivamente, nella sentenza non si coglie alcunché che evidenzi che la corte territoriale abbia pronunciato, come avrebbe dovuto, sulle due doglianze. Accolto il secondo motivo sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., le svolte considerazioni evidenziano l'assorbimento del primo motivo, mentre l'assorbimento del terzo è giustificato dalla circostanza che la sua prospettazione, quella della decisione implicita sui detti motivi di appello, è subordinata, evidentemente, a quella espressa nel secondo motivo. 4.9. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla corte meneghintkperché si pronunci sulle doglianze di cui s'è detto, sulle quali v'è stata omessa pronuncia e sarà il giudice del rinvio ad esaminare le relative questioni ivi compresa la sussistenza di una rinuncia tacita alla prescrizione. 4.10. Dev'essere invece esaminato e risulta parimenti fondato il quarto motivo. Lo è sotto il profilo della violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., attesa la incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata, là dove ha indicato gli elementi da cui desumere la inesistenza di un accordo transattivo. Il motivo non è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, atteso che la questione dell'ipotetica transazione dovrebbe essere esaminata comunque per il caso che si concludesse negativamente lo scrutinio dell'oggetto dell'appello su cui viene censurato l'omesso esame in accoglimento del detto secondo motivo. Sicché si è fuori dell'operare dell'art. 336, primo comma, c.p.c. 4.11. L'accoglimento del quarto motivo si giustifica, perché la motivazione resa dalla sentenza impugnata in ordine alla ritenuta assenza di elementi idonei a considerare come avvenuta una transazione appare del tutto inintellegibile in iure in e considerato che le ragioni del decidere non devono risultare apparenti od oscure nei loro passaggi logici (cfr. Cass.Sez. U. n. 8053/2014). 4.12. La sentenza in esame, infatti, dopo avere analizzato e riportato il contenuto della quietanza là dove è rinvenibile l'accettazione, in essa indicata, "in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro" dell'importo di C 25.822,84, corrispondente al massimale di polizza, ha ritenuto solo per questo rilievo di coincidenza dell'importo con il massimale di polizza che nella quietanza non potesse ravvisarsi una definitiva volontà dell'assicuratrice ad addivenire a una transazione (cfr. sentenza impugnata, pp 8 e 9). 4.13. La motivazione resa si dimostra del tutto apodittica e non in grado di renderne intellegibile la ratio sottesa là dove assume, a fronte delle inequivoche espressioni utilizzate nella missiva scambiata tra le parti, parimenti riportate dalla Corte di merito, che nel comportamento della [OSCURATO:SOCIETA], consistito nell'invio al Comune di Bresso nella quietanza da essa ma predisposta e nella sottoscrizione di tale quietanza da parte di un funzionario del Comune di Bresso "non è individuabile la volontà dell'una e dell'altra parte di porre fine a una controversia con il compimento di non meglio precisate rinunzie e tantomeno è individuabile la volontà di sostituire un nuovo rapporto a quello originario" (v. sentenza, p.9). 4.14. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà all'uopo fare piena luce in quanto detti passaggi risultano del tutto oscuri e non intellegibili, in ordine di consequenzialità logica per negare la presenza di una transazione e lo farà, naturalmente, sulla base delle emergenze degli atti di causa. 5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione falsa applicazione ex articolo 360, numero tre c.p.c. degli articoli 1230, 1362, 1965, 1967, 1976 e 2952 c.c., nonché degli articoli 112,115 e 132 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente negato che lo scambio della quietanza sottoscritta con l'assicurazione avesse valore transattivo. Nel far ciò la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del contenuto letterale del documento che espressamente chiariva che si trattava di una transazione con rinunce anche ad anni futuri, con ciò violando i criteri interpretativi di cui all'articolo 1362 c.c., negando tra l'altro carattere novativo alla medesima. 6. Con il sesto motivo ex articolo 360 numero 4 c.p.c. si deduce la nullità della sentenza del procedimento in relazione agli articoli 112,100 15132 c.p.c., per le affermazioni perplesse e dubitativa contenute nella sentenza con riguardo alla transazione. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto collegati alla questione del mancato riconoscimento di un accordo transattivo novativo nella scrittura del 21.06 2007, da cui risulta esservi stato l'invio di una quietanza al Comune di Bresso relativa al pagamento di una somma, pari a euro 25.822,84, da parte di ma in riferimento al contratto di assicurazione, quietanza poi sottoscritta da un funzionario del Comune di Bresso che il ricorrente ha nel successivo corso del giudizio di primo grado e nell'atto introduttivo del giudizio in grado di appello richiamato affermando essersi con lo scambio di detta missiva conclusa una transazione attinente al contratto di assicurazione, la quale avrebbe dato luogo al diritto di credito del medesimo, soggetto a una prescrizione di durata decennale. 6.1. La Corte d'appello, sul punto, ha ritenuto che la somma espressa in euro non coincidesse con quella in lire prevista come massimale nel contratto di assicurazione, né che nella richiesta quietanza potesse essere individuata una definitiva manifestazione di volontà dell'assicuratrice di addivenire a un accordo transattivo sull'indennizzo in parola, escludendo comunque che detto negozio potesse avere carattere novativo.6.2. I motivi sono evidentemente assorbiti dall'accoglimento del secondo e del quarto motivo, essendo tesi a far rilevare, in via subordinata e alternativa alla intervenuta prescrizione del diritto, il carattere transattivo e novativo della missiva del 21 giugno 2007 scambiata tra il Comune contraente e la società assicuratrice dopo l'intervenuta prescrizione, tutti elementi ritenuti insussistenti dai giudici di merito ma logicamente assorbiti nel caso in cui sia ravvisabile l'intervenuta rinuncia alla prescrizione maturata, in grado di far decorre il termine per far valere il diritto. 7. Con il settimo motivo, nella ipotesi in cui si ritenesse che il diritto si è prescritto e che non vi sia stata alcuna rinuncia alla prescrizione o transazione, si denuncia violazione/ falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 c.p.c. degli articoli 2727, 2729 2697 c.c., nonché degli articoli 112,115 e 116 c.p.c. con riguardo alle statuizioni inerenti al rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti del Comune di Bresso, non essendo stata rispettata la regola della ripartizione dell'onere probatorio in presenza di un pacifico impegno contrattuale del Comune assunto nei confronti dell'assicurato nella gestione del sinistro e per il fatto che non si sarebbe dovuto pretendere che la dimostrazione di un fatto negativo (la dimostrazione che il Comune non aveva interrotto la prescrizione) gravi sulla parte creditrice e non sul debitore. Si deduce altresì che, sebbene la Corte d'appello abbia accertato l'esistenza di una situazione di apparenza, per di più non contestata, ossia che il Comune avesse agito con il consenso del Lopes, sarebbe stato semmai onere del Comune dimostrare quali limiti potessero sussistere a questo consenso, e non il contrario. 8. Con l'ottavo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex articolo 360 numero 4 c.p.c. in relazione all'articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato le domande di pagamento avanzate dal Lopes nei confronti del Comune sostenendo che quest'ultimo non risulterebbe avere assunto alcuna obbligazione circa la rifusione delle spese di difesa sostenute dal ricorrente e che l'avvenuto accantonamento delle somme in bilancio non dimostrerebbe altro che un comportamento prudenziale. Si deduce che la Corte d'appello avrebbe valutato un comportamento contrattuale ritenendolo insussistente, e non quello extracontrattuale dedotto, soprattutto dopo lo scambio delle missive intervenute con la compagnia assicuratrice. 9. Con il nono motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c. con riferimento all'obbligo assunto dal comune di Bresso di versare le somme. Nell'assumere la decisione la corte d'appello avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che il Comune non solo aveva accantonato detta somma, ma aveva accompagnato detta attività a una determinazione scritta attraverso la quale Comune riconosceva che era pervenuta al comune una richiesta di rimborso spese legali che ammontavano al complessivo importo di C 267.573,28, che l'amministrazione comunale stava valutando la congruità delle somme richieste, che era stato ritenuto opportuno impegnare la somma dié33.232,14 riconoscendo tale importo come destinato al pagamento della somma richiesta dall'ex segretario generale, sussistendo quindi la prova che tale impegno era già stato formalizzato è indicato dal Comune. 9.1. Anche questi motivi sono assorbiti dall'accoglimento del secondo e del quarto motivo. 10. Conclusivamente il ricorso va accolto quanto al secondo ed al quarto motivo. Restano assorbiti tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo ed il quarto motivo. Di
Sentenza Cassazione n. 09004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris