CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 1990
Cassazione n. 41662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/09/1990 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio con riferimento agli artt. 62, primo comma, n. 4, 99, secondo comma, e 133 cod. pen., è privo di specificità (poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla corretta applicazione della contestata recidiva e pag. 5 sul motivato diniego del riconoscimento dell'attenuante invocata, nonché sulla congruità della pena secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.) e comunque manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, nei termini sopra richiamati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023