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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23850/2026

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il 08/05/1972avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha riformato lasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 3 ottobre2024, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA] eLeoni [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermandola nelresto.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti responsabili, inconcorso, del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso inqualità rispettivamente di Presidente del Consiglio di amministrazione econsigliere di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratafallita il 7 dicembre 2017, per avere effettuato, in periodo precedente il dissesto,numerosi prelievi di denaro dai conti della società, per importi complessivamentesignificativi, che hanno versato sui propri conti personali, attraverso causaligeneriche e senza adeguata giustificazione contabile o contrattuale, in tal mododestinando risorse sociali a finalità estranee all’impresa.La Corte di appello ha respinto le doglianze difensive circa la qualificazionedelle operazioni suddette come anticipazioni o restituzioni di prestiti soci, ovverocome compensi o stipendi, evidenziando l’assenza di delibere assembleari, dirapporti contrattuali formalizzati e di crediti certi, liquidi ed esigibili, idonee asuffragare la tesi difensiva, o la sussistenza di annotazioni contabili effettuatecon causali generiche.

La prova del dolo generico è stata desunta dallareiterazione delle condotte, dalla loro collocazione temporale in epoca prossimaal dissesto e dalla consapevole destinazione delle risorse ad impieghi estraneiall’interesse sociale, escludendosi, inoltre, che la transazione civile intervenutacon la curatela, comportante il versamento di euro 36.000, possa essereconfigurata come risarcimento integrale del danno, costituendo, piuttosto, unrecupero solo parziale delle somme distratte.2.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico a firmadel loro difensore di fiducia.2.1.

Con il primo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazioneper errata qualificazione giuridica delle condotte.

Deducono che la regolarecontabilizzazione delle operazioni dovrebbe essere configurata come elementosintomatico dell’esistenza del rapporto giuridico; che i prelievi effettuati, inquanto collegati alla percezione di compensi o alla restituzione di versamentieffettuati dai soci, dovrebbero essere qualificati in termini di bancarottapreferenziale e non distrattiva; che sarebbe stata effettuata un’indebitasovrapposizione fra il piano dell’an ( concernente l’esistenza del credito) e quellodel quomodo ( concernente le modalità di soddisfacimento del credito) conconseguenze rilevanti sul piano dell’elemento soggettivo del reato e sultrattamento sanzionatorio.2.2.Con secondo motivo denunciano vizio di motivazione in ordineall’elemento soggettivo, avendo la Corte territoriale desunto il dolo generico dameri indici presuntivi (rappresentati dalla reiterazione delle operazioni e dalla loroprossimità allo stato di crisi), senza accertare la volontà di sottrarredefinitivamente le risorse o confrontarsi con elementi incompatibili con il dolodistrattivo, tenuto conto dello svolgimento effettivo di attività amministrative, e dilavoro, da parte degli imputati nell’interesse della società, oltre che dell’effettivoversamento di somme di denaro in favore della stessa per sostenerne la liquiditàe dalla riscontrata regolarità contabile.2.3.Con terzo motivo denunciano vizio di motivazione per l’omesso esamedella consulenza tecnica difensiva, contenente elementi probatori decisivi, e laviolazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in presenza di consulenzecontrastanti, essendosi la Corte limitata a recepire la relazione della curatela senzaanalisi comparativa.2.4.Con quarto motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla determinazione del momento consumativo del reato ai fini dellaprescrizione, erroneamente individuato nella data della sentenza dichiarativa difallimento, in contrasto con il principio secondo cui la consumazione coincide conil compimento dei singoli atti distrattivi.2.5.Con quinto motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 133 cod.pen. censurando l’inadeguatezza e illogicità deltrattamento sanzionatorio, per omessa valorizzazione di elementi favorevoli(incensuratezza, condotta collaborativa, risarcimento parziale, esiguità del dannorispetto al passivo).2.6.Con sesto motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla determinazione della durata delle pene accessorie, illegittimamenteancorate alla durata della pena principale, in contrasto con l’art. 216 Legge fall.,con la giurisprudenza costituzionale ed i principi espressi dalle Sezioni Unite, inassenza di autonoma valutazione e di corretta applicazione dell’art. 37 cod.pen.3.

Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.1.Il primo motivo, con cui la difesa si duole della erronea qualificazionegiuridica della condotta in quanto riconducibile, a suo dire, nell’alveo della menograve fattispecie di bancarotta preferenziale, è infondato.Occorre ricordare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, integra ildelitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratoreche prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, sologenericamente indicate nello statuto, in quanto la previsione di cui all'art. 2389cod.civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società dicapitali deve essere determinata con delibera assembleare (Sez. 5, n.30105 del 05/06/2018, Rv. 273767 – 01; Sez. 5, n. 50836 del 3 novembre 2016,Barbato, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405/15 del 12 giugno 2014, Clerici e altro, Rv.263056).

Anche nel caso in cui tali compensi siano solo genericamente indicatinello statuto, e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare,il credito deve considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non èdeterminato anche nel "quantum" (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Rv. 288204– 01; Sez. 5, n. 38328 del 30/05/2023, Rv. 285303 - 01; Sez. 5, n. 30105 del05/06/2018, Rv. 273767).

Invero, è stato chiarito dalle Sez.

Un.

Civili ( Sez.U. n.1545 del 20/01/2017, Rv. 642004) che il rapporto che lega l'amministratore allasocietà si inquadra tra i "rapporti societari", data l'essenzialità del rapporto dirappresentanza in capo all'amministratore, che, essendo funzionale, secondo lafigura della c.d. 'immedesimazione organica', alla vita della società, consente allastessa di agire; tale rapporto non è in alcun modo assimilabile ad un contrattod'opera, né tantomeno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato, inquanto destinato ad assicurare l'agire della società stessa.Nel caso in cui si ipotizzi l’instaurazione tra la società e la persona fisica, che larappresenta e la gestisce, di un autonomo, parallelo e diverso rapporto che abbiaassunto le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera-e comportato lo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapportoorganico - non può prescindersi da un accertamento concreto delle caratteristichedi tale rapporto, demandato al giudice di merito, sulle caratteristiche dello stesso,e sulla sua natura subordinata, parasubordinata o autonoma (Sez. 5, n. 31721 del14/06/2023, non massimata; Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103).1.1.

Nella fattispecie in esame, i giudici di merito hanno evidenziato, conmotivazione esaustiva e priva di illogicità, la mancanza di prova in merito alleaffermazioni difensive sottolineando che, nel caso in esame, si sarebbe realizzatoun pagamento di compensi o stipendi non dovuti, in quanto non deliberati e nonproporzionati comunque, in epoca prossima al dissesto.

Il Tribunale, inoltre, hasottolineato che, dalla relazione del curatore fallimentare, emerge che le cause deldissesto devono essere individuate nell’esecuzione di pagamenti disallineatirispetto alla fisiologia aziendale e nel compimento di numerose operazioni diprelievo o versamento in favore degli stessi imputati, in assenza didocumentazione giustificativa.1.2.È manifestamente infondata anche la pretesa di ricondurre le operazionidi prelievo effettuate ad una presunta causa di restituzione di finanziamentipregressi.

La Corte territoriale ha fornito esaustiva e lineare motivazione in ordinead analoga doglianza veicolata attraverso i motivi di appello, sottolineando che leoperazioni in questione non risultano sorrette da alcuna delibera sociale e nonsono riconducibili a rapporti contrattuali formalizzati, nè presentano caratteristichedi sistematicità tali da consentirne una qualificazione in termine di mutui,anticipazioni o rimborsi.

In ogni caso deve ricordarsi che, secondo il consolidatoinsegnamento di questa Corte, integra il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condottadell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da luierogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all'art.2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577; Sez. 5 n. 50495 del14/6/2018, Rv. 274602; Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464; Sez. 5, n.50188 del 10/5/2017, Rv. 271775; Sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Rv. 261250-01; Sez. 5, n. 34505 dei 06/06/2014, Rv. 264277; Sez. 5, n. 42710 del03/07/2012, Rv. 254456-01; Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012, Rv. 253001; Sez.5, n. 2273 del 06/12/2004 - dep. 2005, Rv. 231289-01).

Inoltre - come ancheevidenziato nella sentenza impugnata - la restituzione di un finanziamento, in unperiodo di difficoltà della società viola il divieto di postergazione di cui all'art. 2467cod civ., assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà diprivilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri, giacchè ilsuddetto finanziamento deve ritenersi effettuato in conto capitale.2.

È manifestamente infondato il secondo motivo con cui la difesa si duoledella mancata valorizzazione di elementi incompatibili con il dolo.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte l'elemento soggettivodel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dallestesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cuisussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenzadell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente laconsapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa daquella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli, Rv. 266805).Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale deve ritenersi esente da vizi econforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui, nel reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, la prova dell'elemento soggettivo può ben esseredesunta dai c.d.

"indici di fraudolenza" delle condotte, poste in essere nella faseprecedente al fallimento, allorquando la condizione patrimoniale e finanziaria dellasocietà era già in crisi (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).In particolare, la sentenza impugnata, con motivazione lineare e priva di illogicità,ha evidenziato che il dolo generico emerge dalla reiterazione delle condotte dallaloro collocazione temporale in un periodo di grave difficoltà aziendale e dallaconsapevole destinazione delle risorse a finalità estranee all'impresa.Quanto all'ulteriore deduzione difensiva concernente una presuntaincompatibilità fra dolo e regolarità contabile, collegata al dato della mancatacontestazione di una bancarotta documentale accanto alla bancarotta distrattiva,la Corte territoriale ha opportunamente evidenziato che la regolarità formale dellacontabilità non giustifica operazioni prive di causale.

Peraltro, dalla lettura dellasentenza del Tribunale risulta che i prelievi effettuati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA],asseritamente riconducibili a pagamento di stipendi non corrisposti, non sonocollegabili alle buste paga prodotte, che risultano saldate mediante bonificibancari; d’altra parte, i prelievi effettuati nell'interesse della Zoncadacorrispondono ad operazioni “prive di idonea causale” e gli assegni bancari prodottidalla difesa sul punto risultano comunque privi di data e di idonea causale.La sentenza impugnata, resiste, dunque, anche sotto tale profilo, alle censuredifensive avendo la Corte di appello ricostruito, in capo ad entrambi i ricorrenti,adeguatamente rappresentati, la consapevolezza di porre in essere attivitàdistrattive - e dunque necessariamente depauperative della garanzie del cetocreditorio – anche considerando la loro risalenza ad un momento di crisi economicagià conclamata, avendo la stessa consulenza di parte individuato una delle causedel dissesto nel fallimento di altra società, risalente al 2012, che ha determinatol’impossibilità di riscuotere un rilevante importo di crediti per euro

280.000.3. È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa deduce dellaviolazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in presenza di consulenze tecnichecontrastanti, dolendosi della mancata considerazione della consulenza tecnica diparte.Deve, innanzitutto, considerarsi che, non essendo l'omessa valutazione dimemorie prevista a pena di nullità del procedimento, il motivo di impugnazioneche lamenti tale vizio deve specificare le argomentazioni contenute in detti attiche, per decisività e rilevanza, risultino pretermesse dal giudice del gradoprecedente (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542; Sez. 6, n.18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713).Esclusa, pertanto, l'automatica rilevanza della omessa valutazione di memoriequale causa di nullità, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicarein fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto lememorie contenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravameproposto sul punto.Nel caso in esame, le censure difensive articolate sul punto dalla difesa -secondo le quali i giudici di merito avrebbero omesso di valutare ladocumentazione relativa ai finanziamenti soci effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], inparticolare copia dei bonifici bancari per complessivi euro 45.000, nonché ladocumentazione relativa all'attività lavorativa prestata dal [OSCURATO:PERSONA], rappresentatadalle buste paga relative al periodo 2016 2017- sono reiterative delle doglianzeespresse nel primo motivo e non si confrontano con la lettura della sentenza delTribunale, dalla quale, va ribadito, si evince che le buste paga prodotte,relativamente al [OSCURATO:PERSONA], risultano effettivamente saldate mediante bonifici bancari,ma che la contestazione in esame ha ad oggetto diversi prelievi bancari effettuatisu conto diverso; quanto ai prelievi effettuati nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è statoevidenziato che tali operazioni sono le uniche “prive di idonea causale” e che,peraltro, gli assegni bancari prodotti dalla difesa sul punto ( al fine di dimostrarepregressi finanziamenti) risultano comunque privi di data e di idonea causalecontabile.Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure relative alla mancatavalutazione delle cause del dissesto in quanto astrattamente formulata senzatenere conto della motivazione espressa sul punto dalla Corte territoriale che haindividuato le cause del dissesto, oltre che nella esistenza di crediti risalenti neltempo rimasti insoluti per importi significativi (tanto da essere risultato un passivoaccertato pari ad euro 780.974,98) anche nella presenza di operazioni finanziarieprive di causale e nella esecuzione di numerose operazioni di prelievo eversamento, in favore degli imputati, prive di giustificazione e che hannosicuramente determinato lo storno di liquidità esistenti dal soddisfacimento degliinteressi dei creditori.4.

È manifestamente infondato anche il quarto motivo con cui la difesa deduceerronea individuazione della decorrenza del termine di prescrizione del reato, daindividuarsi nella data di commissione delle singole condotte distrattive.Deve ricordarsi il consolidato principio di diritto per il quale, in tema dibancarotta prefallimentare, la prescrizione inizia a decorrere dalla data delladeclaratoria di fallimento o dello stato d'insolvenza e non dal momento dellaconsumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza (Sez. 5, n. 417084 del 09/12/2014, dep. 2015, Rv. 263244; Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014,Rv. 261299; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, dep. 2014, Rv. 258712; Sez. 5, n.20736 del 25/03/2010, Rv. 247299).

A tale soluzione si è pervenuti oraconsiderando la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo dellafattispecie ancorché improprio, trattandosi di pronuncia giurisdizionale, che servea connotare di lesività i comportamenti tipizzati dalle norme di riferimento (Sez.5, n. 46182 del 12/10/2004, Rv. 23116701), ora assegnando alla dichiarazione difallimento la natura di condizione obiettiva di punibilità.

In questo senso si èespressa questa Corte, allorché, dando seguito alla posizione incidentalmenteassunta dalle Sezioni Unite Passarelli (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv.266804), in ordine alla qualificazione della dichiarazione di fallimento comecondizione obiettiva di punibilità, ha stabilito che, conformemente al dettatodell'art. 158, comma 2, cod. pen. - a mente del quale, quando la legge fadipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine dellaprescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata - il dies a quo percalcolare il decorso della prescrizione viene a coincidere con la dichiarazione difallimento (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Rv. 26938901).5.

È manifestamente infondato il quinto motivo con cui la difesa deduceviolazione dei parametri normativi in punto di determinazione del trattamentosanzionatorio e difetto di motivazione.

Le doglianze difensive -espresse in ordinealla non adeguata considerazione di elementi favorevoli costituiti dallaincensuratezza degli imputati, dalla condotta processuale collaborativa e dalversamento della somma di euro 36.000- mirano ad ottenere soltanto unarivalutazione delle medesime circostanze in senso più favorevole alle parti senzaconsiderare che la Corte territoriale ha già valutato le stesse ritenendo chel'intervenuta transazione non sia idonea a comprovare un integrale risarcimentodel danno per mancanza di elementi che tale accordo abbia determinato unasoddisfazione piena delle ragioni creditorie e sottolineando che il versamento dellasuperiore somma non incide sulla ricostruzione dei fatti e sulla qualificazionegiuridica delle condotte contestate.Gli imputati risultano, inoltre, già avere usufruito della concessione dellecircostanze attenuanti generiche e la pena risulta essere stata determinata conriferimento alla misura della pena minima edittale.I giudici di merito hanno fatto buon governo della legge penale e dato contodelle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità,l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito.

Lecensure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sonomeramente assertive, inconsistenti e orientate anche a sollecitare, in questa sede,una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena.6.

Risulta infondato il sesto motivo con cui la difesa si duole dell’erroneadeterminazione della durata delle pene accessorie.Invero, a prescindere dalla considerazione dell’opacità del richiamo operatodalla difesa dell’art. 37 cod. pen., deve ricordarsi che l'art. 216, ultimo comma,Legge fall., come integrato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del2018, stabilisce che la condanna per uno dei reati previsti dai commi precedentiimporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità adesercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 10 anni.[OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che le pene accessorie, per le qualila legge indica un termine di durata non fissa, come quelle che assumono rilievonel caso in esame, devono essere determinate in concreto dal giudice in base aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U., n. 28910 del 28/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] edaltro, Rv. 276286).In tal modo, si è offerto al giudice lo strumento per adeguare la rispostapunitiva in modo proporzionale ed individualizzato alle particolarità del casospecifico.Tuttavia, non può ritenersi in contrasto con tali indicazioni ermeneutiche unamotivazione che ricolleghi la durata della pena accessoria a quella della penaprincipale recependo gli stessi parametri e criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod.pen. (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Rv. 280898 – 02; Sez. 5, n. 7034 del24/01/2020 Murru, Rv. 278856), dovendo, anche in tal caso, la determinazionedella durata della pena accessoria intendersi come espressione di un poterediscrezionale del giudice che incontra l’unico limite nell’obbligo di motivazione,oltre che nella logicità della stessa.Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha determinato la durata dellepene accessorie nella stessa misura della pena principale «in un'ottica di coerenzae proporzionalità dal trattamento sanzionatorio complessivo e tenuto conto dellaentità delle distrazioni»: la motivazione appare esaustiva, priva di illogicità, e nonsindacabile, in questa sede.7.

In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 08/05/1972avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha riformato lasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 3 ottobre2024, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA] eLeoni [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermandola nelresto.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti responsabili, inconcorso, del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso inqualità rispettivamente di Presidente del Consiglio di amministrazione econsigliere di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratafallita il 7 dicembre 2017, per avere effettuato, in periodo precedente il dissesto,numerosi prelievi di denaro dai conti della società, per importi complessivamentesignificativi, che hanno versato sui propri conti personali, attraverso causaligeneriche e senza adeguata giustificazione contabile o contrattuale, in tal mododestinando risorse sociali a finalità estranee all’impresa.La Corte di appello ha respinto le doglianze difensive circa la qualificazionedelle operazioni suddette come anticipazioni o restituzioni di prestiti soci, ovverocome compensi o stipendi, evidenziando l’assenza di delibere assembleari, dirapporti contrattuali formalizzati e di crediti certi, liquidi ed esigibili, idonee asuffragare la tesi difensiva, o la sussistenza di annotazioni contabili effettuatecon causali generiche. La prova del dolo generico è stata desunta dallareiterazione delle condotte, dalla loro collocazione temporale in epoca prossimaal dissesto e dalla consapevole destinazione delle risorse ad impieghi estraneiall’interesse sociale, escludendosi, inoltre, che la transazione civile intervenutacon la curatela, comportante il versamento di euro 36.000, possa essereconfigurata come risarcimento integrale del danno, costituendo, piuttosto, unrecupero solo parziale delle somme distratte.2. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico a firmadel loro difensore di fiducia.2.1. Con il primo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazioneper errata qualificazione giuridica delle condotte. Deducono che la regolarecontabilizzazione delle operazioni dovrebbe essere configurata come elementosintomatico dell’esistenza del rapporto giuridico; che i prelievi effettuati, inquanto collegati alla percezione di compensi o alla restituzione di versamentieffettuati dai soci, dovrebbero essere qualificati in termini di bancarottapreferenziale e non distrattiva; che sarebbe stata effettuata un’indebitasovrapposizione fra il piano dell’an ( concernente l’esistenza del credito) e quellodel quomodo ( concernente le modalità di soddisfacimento del credito) conconseguenze rilevanti sul piano dell’elemento soggettivo del reato e sultrattamento sanzionatorio.2.2.Con secondo motivo denunciano vizio di motivazione in ordineall’elemento soggettivo, avendo la Corte territoriale desunto il dolo generico dameri indici presuntivi (rappresentati dalla reiterazione delle operazioni e dalla loroprossimità allo stato di crisi), senza accertare la volontà di sottrarredefinitivamente le risorse o confrontarsi con elementi incompatibili con il dolodistrattivo, tenuto conto dello svolgimento effettivo di attività amministrative, e dilavoro, da parte degli imputati nell’interesse della società, oltre che dell’effettivoversamento di somme di denaro in favore della stessa per sostenerne la liquiditàe dalla riscontrata regolarità contabile.2.3.Con terzo motivo denunciano vizio di motivazione per l’omesso esamedella consulenza tecnica difensiva, contenente elementi probatori decisivi, e laviolazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in presenza di consulenzecontrastanti, essendosi la Corte limitata a recepire la relazione della curatela senzaanalisi comparativa.2.4.Con quarto motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla determinazione del momento consumativo del reato ai fini dellaprescrizione, erroneamente individuato nella data della sentenza dichiarativa difallimento, in contrasto con il principio secondo cui la consumazione coincide conil compimento dei singoli atti distrattivi.2.5.Con quinto motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 133 cod.pen. censurando l’inadeguatezza e illogicità deltrattamento sanzionatorio, per omessa valorizzazione di elementi favorevoli(incensuratezza, condotta collaborativa, risarcimento parziale, esiguità del dannorispetto al passivo).2.6.Con sesto motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla determinazione della durata delle pene accessorie, illegittimamenteancorate alla durata della pena principale, in contrasto con l’art. 216 Legge fall.,con la giurisprudenza costituzionale ed i principi espressi dalle Sezioni Unite, inassenza di autonoma valutazione e di corretta applicazione dell’art. 37 cod.pen.3. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.1.Il primo motivo, con cui la difesa si duole della erronea qualificazionegiuridica della condotta in quanto riconducibile, a suo dire, nell’alveo della menograve fattispecie di bancarotta preferenziale, è infondato.Occorre ricordare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, integra ildelitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratoreche prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, sologenericamente indicate nello statuto, in quanto la previsione di cui all'art. 2389cod.civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società dicapitali deve essere determinata con delibera assembleare (Sez. 5, n.30105 del 05/06/2018, Rv. 273767 – 01; Sez. 5, n. 50836 del 3 novembre 2016,Barbato, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405/15 del 12 giugno 2014, Clerici e altro, Rv.263056). Anche nel caso in cui tali compensi siano solo genericamente indicatinello statuto, e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare,il credito deve considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non èdeterminato anche nel "quantum" (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Rv. 288204– 01; Sez. 5, n. 38328 del 30/05/2023, Rv. 285303 - 01; Sez. 5, n. 30105 del05/06/2018, Rv. 273767). Invero, è stato chiarito dalle Sez. Un. Civili ( Sez.U. n.1545 del 20/01/2017, Rv. 642004) che il rapporto che lega l'amministratore allasocietà si inquadra tra i "rapporti societari", data l'essenzialità del rapporto dirappresentanza in capo all'amministratore, che, essendo funzionale, secondo lafigura della c.d. 'immedesimazione organica', alla vita della società, consente allastessa di agire; tale rapporto non è in alcun modo assimilabile ad un contrattod'opera, né tantomeno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato, inquanto destinato ad assicurare l'agire della società stessa.Nel caso in cui si ipotizzi l’instaurazione tra la società e la persona fisica, che larappresenta e la gestisce, di un autonomo, parallelo e diverso rapporto che abbiaassunto le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera-e comportato lo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapportoorganico - non può prescindersi da un accertamento concreto delle caratteristichedi tale rapporto, demandato al giudice di merito, sulle caratteristiche dello stesso,e sulla sua natura subordinata, parasubordinata o autonoma (Sez. 5, n. 31721 del14/06/2023, non massimata; Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103).1.1. Nella fattispecie in esame, i giudici di merito hanno evidenziato, conmotivazione esaustiva e priva di illogicità, la mancanza di prova in merito alleaffermazioni difensive sottolineando che, nel caso in esame, si sarebbe realizzatoun pagamento di compensi o stipendi non dovuti, in quanto non deliberati e nonproporzionati comunque, in epoca prossima al dissesto. Il Tribunale, inoltre, hasottolineato che, dalla relazione del curatore fallimentare, emerge che le cause deldissesto devono essere individuate nell’esecuzione di pagamenti disallineatirispetto alla fisiologia aziendale e nel compimento di numerose operazioni diprelievo o versamento in favore degli stessi imputati, in assenza didocumentazione giustificativa.1.2.È manifestamente infondata anche la pretesa di ricondurre le operazionidi prelievo effettuate ad una presunta causa di restituzione di finanziamentipregressi. La Corte territoriale ha fornito esaustiva e lineare motivazione in ordinead analoga doglianza veicolata attraverso i motivi di appello, sottolineando che leoperazioni in questione non risultano sorrette da alcuna delibera sociale e nonsono riconducibili a rapporti contrattuali formalizzati, nè presentano caratteristichedi sistematicità tali da consentirne una qualificazione in termine di mutui,anticipazioni o rimborsi. In ogni caso deve ricordarsi che, secondo il consolidatoinsegnamento di questa Corte, integra il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condottadell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da luierogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all'art.2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577; Sez. 5 n. 50495 del14/6/2018, Rv. 274602; Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464; Sez. 5, n.50188 del 10/5/2017, Rv. 271775; Sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Rv. 261250-01; Sez. 5, n. 34505 dei 06/06/2014, Rv. 264277; Sez. 5, n. 42710 del03/07/2012, Rv. 254456-01; Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012, Rv. 253001; Sez.5, n. 2273 del 06/12/2004 - dep. 2005, Rv. 231289-01). Inoltre - come ancheevidenziato nella sentenza impugnata - la restituzione di un finanziamento, in unperiodo di difficoltà della società viola il divieto di postergazione di cui all'art. 2467cod civ., assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà diprivilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri, giacchè ilsuddetto finanziamento deve ritenersi effettuato in conto capitale.2. È manifestamente infondato il secondo motivo con cui la difesa si duoledella mancata valorizzazione di elementi incompatibili con il dolo.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte l'elemento soggettivodel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dallestesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cuisussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenzadell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente laconsapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa daquella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli, Rv. 266805).Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale deve ritenersi esente da vizi econforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui, nel reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, la prova dell'elemento soggettivo può ben esseredesunta dai c.d. "indici di fraudolenza" delle condotte, poste in essere nella faseprecedente al fallimento, allorquando la condizione patrimoniale e finanziaria dellasocietà era già in crisi (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).In particolare, la sentenza impugnata, con motivazione lineare e priva di illogicità,ha evidenziato che il dolo generico emerge dalla reiterazione delle condotte dallaloro collocazione temporale in un periodo di grave difficoltà aziendale e dallaconsapevole destinazione delle risorse a finalità estranee all'impresa.Quanto all'ulteriore deduzione difensiva concernente una presuntaincompatibilità fra dolo e regolarità contabile, collegata al dato della mancatacontestazione di una bancarotta documentale accanto alla bancarotta distrattiva,la Corte territoriale ha opportunamente evidenziato che la regolarità formale dellacontabilità non giustifica operazioni prive di causale. Peraltro, dalla lettura dellasentenza del Tribunale risulta che i prelievi effettuati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA],asseritamente riconducibili a pagamento di stipendi non corrisposti, non sonocollegabili alle buste paga prodotte, che risultano saldate mediante bonificibancari; d’altra parte, i prelievi effettuati nell'interesse della Zoncadacorrispondono ad operazioni “prive di idonea causale” e gli assegni bancari prodottidalla difesa sul punto risultano comunque privi di data e di idonea causale.La sentenza impugnata, resiste, dunque, anche sotto tale profilo, alle censuredifensive avendo la Corte di appello ricostruito, in capo ad entrambi i ricorrenti,adeguatamente rappresentati, la consapevolezza di porre in essere attivitàdistrattive - e dunque necessariamente depauperative della garanzie del cetocreditorio – anche considerando la loro risalenza ad un momento di crisi economicagià conclamata, avendo la stessa consulenza di parte individuato una delle causedel dissesto nel fallimento di altra società, risalente al 2012, che ha determinatol’impossibilità di riscuotere un rilevante importo di crediti per euro 280.000.3. È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa deduce dellaviolazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in presenza di consulenze tecnichecontrastanti, dolendosi della mancata considerazione della consulenza tecnica diparte.Deve, innanzitutto, considerarsi che, non essendo l'omessa valutazione dimemorie prevista a pena di nullità del procedimento, il motivo di impugnazioneche lamenti tale vizio deve specificare le argomentazioni contenute in detti attiche, per decisività e rilevanza, risultino pretermesse dal giudice del gradoprecedente (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542; Sez. 6, n.18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713).Esclusa, pertanto, l'automatica rilevanza della omessa valutazione di memoriequale causa di nullità, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicarein fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto lememorie contenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravameproposto sul punto.Nel caso in esame, le censure difensive articolate sul punto dalla difesa -secondo le quali i giudici di merito avrebbero omesso di valutare ladocumentazione relativa ai finanziamenti soci effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], inparticolare copia dei bonifici bancari per complessivi euro 45.000, nonché ladocumentazione relativa all'attività lavorativa prestata dal [OSCURATO:PERSONA], rappresentatadalle buste paga relative al periodo 2016 2017- sono reiterative delle doglianzeespresse nel primo motivo e non si confrontano con la lettura della sentenza delTribunale, dalla quale, va ribadito, si evince che le buste paga prodotte,relativamente al [OSCURATO:PERSONA], risultano effettivamente saldate mediante bonifici bancari,ma che la contestazione in esame ha ad oggetto diversi prelievi bancari effettuatisu conto diverso; quanto ai prelievi effettuati nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è statoevidenziato che tali operazioni sono le uniche “prive di idonea causale” e che,peraltro, gli assegni bancari prodotti dalla difesa sul punto ( al fine di dimostrarepregressi finanziamenti) risultano comunque privi di data e di idonea causalecontabile.Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure relative alla mancatavalutazione delle cause del dissesto in quanto astrattamente formulata senzatenere conto della motivazione espressa sul punto dalla Corte territoriale che haindividuato le cause del dissesto, oltre che nella esistenza di crediti risalenti neltempo rimasti insoluti per importi significativi (tanto da essere risultato un passivoaccertato pari ad euro 780.974,98) anche nella presenza di operazioni finanziarieprive di causale e nella esecuzione di numerose operazioni di prelievo eversamento, in favore degli imputati, prive di giustificazione e che hannosicuramente determinato lo storno di liquidità esistenti dal soddisfacimento degliinteressi dei creditori.4. È manifestamente infondato anche il quarto motivo con cui la difesa deduceerronea individuazione della decorrenza del termine di prescrizione del reato, daindividuarsi nella data di commissione delle singole condotte distrattive.Deve ricordarsi il consolidato principio di diritto per il quale, in tema dibancarotta prefallimentare, la prescrizione inizia a decorrere dalla data delladeclaratoria di fallimento o dello stato d'insolvenza e non dal momento dellaconsumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza (Sez. 5, n. 417084 del 09/12/2014, dep. 2015, Rv. 263244; Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014,Rv. 261299; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, dep. 2014, Rv. 258712; Sez. 5, n.20736 del 25/03/2010, Rv. 247299). A tale soluzione si è pervenuti oraconsiderando la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo dellafattispecie ancorché improprio, trattandosi di pronuncia giurisdizionale, che servea connotare di lesività i comportamenti tipizzati dalle norme di riferimento (Sez.5, n. 46182 del 12/10/2004, Rv. 23116701), ora assegnando alla dichiarazione difallimento la natura di condizione obiettiva di punibilità. In questo senso si èespressa questa Corte, allorché, dando seguito alla posizione incidentalmenteassunta dalle Sezioni Unite Passarelli (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv.266804), in ordine alla qualificazione della dichiarazione di fallimento comecondizione obiettiva di punibilità, ha stabilito che, conformemente al dettatodell'art. 158, comma 2, cod. pen. - a mente del quale, quando la legge fadipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine dellaprescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata - il dies a quo percalcolare il decorso della prescrizione viene a coincidere con la dichiarazione difallimento (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Rv. 26938901).5. È manifestamente infondato il quinto motivo con cui la difesa deduceviolazione dei parametri normativi in punto di determinazione del trattamentosanzionatorio e difetto di motivazione. Le doglianze difensive -espresse in ordinealla non adeguata considerazione di elementi favorevoli costituiti dallaincensuratezza degli imputati, dalla condotta processuale collaborativa e dalversamento della somma di euro 36.000- mirano ad ottenere soltanto unarivalutazione delle medesime circostanze in senso più favorevole alle parti senzaconsiderare che la Corte territoriale ha già valutato le stesse ritenendo chel'intervenuta transazione non sia idonea a comprovare un integrale risarcimentodel danno per mancanza di elementi che tale accordo abbia determinato unasoddisfazione piena delle ragioni creditorie e sottolineando che il versamento dellasuperiore somma non incide sulla ricostruzione dei fatti e sulla qualificazionegiuridica delle condotte contestate.Gli imputati risultano, inoltre, già avere usufruito della concessione dellecircostanze attenuanti generiche e la pena risulta essere stata determinata conriferimento alla misura della pena minima edittale.I giudici di merito hanno fatto buon governo della legge penale e dato contodelle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità,l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito. Lecensure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sonomeramente assertive, inconsistenti e orientate anche a sollecitare, in questa sede,una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena.6. Risulta infondato il sesto motivo con cui la difesa si duole dell’erroneadeterminazione della durata delle pene accessorie.Invero, a prescindere dalla considerazione dell’opacità del richiamo operatodalla difesa dell’art. 37 cod. pen., deve ricordarsi che l'art. 216, ultimo comma,Legge fall., come integrato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del2018, stabilisce che la condanna per uno dei reati previsti dai commi precedentiimporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità adesercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 10 anni.[OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che le pene accessorie, per le qualila legge indica un termine di durata non fissa, come quelle che assumono rilievonel caso in esame, devono essere determinate in concreto dal giudice in base aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] edaltro, Rv. 276286).In tal modo, si è offerto al giudice lo strumento per adeguare la rispostapunitiva in modo proporzionale ed individualizzato alle particolarità del casospecifico.Tuttavia, non può ritenersi in contrasto con tali indicazioni ermeneutiche unamotivazione che ricolleghi la durata della pena accessoria a quella della penaprincipale recependo gli stessi parametri e criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod.pen. (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Rv. 280898 – 02; Sez. 5, n. 7034 del24/01/2020 Murru, Rv. 278856), dovendo, anche in tal caso, la determinazionedella durata della pena accessoria intendersi come espressione di un poterediscrezionale del giudice che incontra l’unico limite nell’obbligo di motivazione,oltre che nella logicità della stessa.Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha determinato la durata dellepene accessorie nella stessa misura della pena principale «in un'ottica di coerenzae proporzionalità dal trattamento sanzionatorio complessivo e tenuto conto dellaentità delle distrazioni»: la motivazione appare esaustiva, priva di illogicità, e nonsindacabile, in questa sede.7. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23850/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris