CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 17238/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 16 settembre 2024 la Corte d’appello di Messina, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del pubblico ministero di revoca dellasospensione condizionale della pena di 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa concessa aAnna [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale diMessina il 9 ottobre 2014, irrevocabile il 25 novembre 2014.L’istanza era stata presentata ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissionedi ulteriore delitto ovvero contravvenzione della stessa indole, per cui è stata inflitta unapena detentiva (sentenza della Corte d'appello di Messina emessa il 3 aprile 2023, per reatocommesso nel 2018, per cui è stata inflitta la pena di 6 mesi e 15 giorni di reclusione).Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che l'interessata potrebbegodere di una seconda sospensione condizionale, essendo la pena complessiva nei limiti deidue anni di reclusione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale diMessina, con unico motivo in cui deduce violazione di legge, in quanto, in presenza di unreato commesso nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso la penasospesa, diventa irrilevante che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri neilimiti massimi di due anni, poiché la valutazione di eventuale meritevolezza per la secondaconcessione del beneficio compete soltanto al giudice della cognizione.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Il principio di diritto su cui è fondato il ricorso è consolidato nella giurisprudenza dellaCorte, essendo stato affermato che “in tema di revoca della sospensione condizionale dellapena a seguito della commissione di un secondo delitto per cui sia stata riportata condannanon sospesa, è irrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne siainferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen.riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma del medesimo articolosi riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso (Sez. 1, n. 49807 del15/09/2023, Hurmuz, Rv. 285459 – 01; già in precedenza nello stesso senso Sez. 1, n.30001 del 05/06/2013, PM in proc. Sejdic, Rv. 256407: conformi, più di recente,Sez. 1, n. 38515 del 07/11/2025, PG in proc. Clarioni, n.m.; Sez. 1, n. 9294 del 31/01/2024,Garrafa, n.m.).Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]