CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 31578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26055-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimata- avverso la sentenza n. 3566/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3566del 2021, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo atto di appello, rilevando che la decisione di primo grado era stata pubblicata in data 2 maggio 2019 ed il ricorso in appello,depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019, risultava proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art.327 c.p.c., considerato anche il periodo di sospensione feriale; con il primo motivo di ricorso, l a ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 327, 155 comma 1,c.p.c. e dell’art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969,censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato la tardività dell’appello non computando correttamente, in aggiunta al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., i 31 giorni previsti dalla normativa sulla sospensionedel periodo feriale; il motivo è manifestamente fondato,atteso che il periodo di sospensione feriale, previsto dalla legge n. 742 del 1969 dall’1 al 31 agosto, deve essere computato ai fini del termini processuali, compresi quelli di impugnazione, ex numeratione dierum, vale a dire nellasua estensione di 31 giorni ( Cass. n. 2186 del 2021; Cass. n. 15029 del 2020; Cass. n. 22699 del 2013 ), con l’effetto che l’appello, proposto il 3. 12. 2019, era da considerarsi avanzato nel termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c.; il secondo mot ivo di ricorso , che denunzia violazione dell’art. 101 c.p.c., va dichiarato assorbito. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio