CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 12676/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d'ufficio e relativo all'errore materiale concernente la sentenza n. 41129 del 2023, resa all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. in data 10.10.2023); visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale nei termini segnalati. FATTO E DIRITTO 1. In data 10.10.2023 è stata pubblicata la sentenza n. 41129 del 2023, emessa dalla II Sezione Penale di questa Corte all'esito della camera di consiglio del 27.9.2023 sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; 2. se non ché, come è facilmente evincibile dagli atti, nella intestazione della sentenza, per mero errore materiale, era stato indicato, c:ome impugnante, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona anziché il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova; nel dispositivo, inoltre, era stata indicata, come giudice del rinvio, la Corte di appello di Firenze in luogo della Corte di appello di Genova; 3. con provvedimento del 71.2.2023, quindi, si era provveduto alla correzione del primo errore e, con riguardo alla pure errata indicazione della Corte di appello di Firenze, si era proceduto ad indicare, invece, la Corte di appello di Genova; 4. poiché, tuttavia, la sentenza oggetto del ricorso per cassazione non era appellabile dal PM ai sensi dell'art. 593, comma primo, cod. proc. pen., in quanto di condanna per il delitto contestato ed essendosi il giudice limitato a riconoscere, su di esso, una attenuante speciale e ad effetto speciale, il giudice di rinvio doveva essere individuato, come stabilito dall'art. 623 cod. proc. pen., nello stesso Tribunale di Massa; trattasi di errore senz'altro emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, Rv. 262551 - 01). 5. la sentenza impugnata va dunque corretta nei termini meglio specificati in dispositivo. P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 41129 del 2023 di questa Sezione, nel senso che, ove è scritto "Corte di appello di Genova", deve leggersi "Tribunale di Massa". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali Così dec