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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 11669/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18525/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BARI n. 2868/2019 depositata il30/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia ha respinto l’appello di esso ricorrente contro la sentenza reiettiva dell’originario ricorso avverso avviso di accertamento per omesso pagamento della addizionale erariale della tassa automobilistica dell’anno 2012, oltre sanzioni ed interessi e spese;

2. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione o falsa applicazione degli artt. 28, 30 e 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nonché del principio unionale di libera circolazione”, per avere la CTR avallato la pretesa dell’Agenzia malgrado la contrarietà agli suddetti articoli e al suddetto principio della addizionale in questione.

Il ricorrente chiede che “ove vi siano dubbi sulla compatibilità dell’art. 23, comma 21, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, con il diritto dell’Unione e in particolare con gli art. 28, 30 e 110 del Trattato e con il principio di libera circolazione dei cittadini e delle merci in ambito unionale”, sia sollevata la questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 dello stesso Trattato;

2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600” per non avere la CTR accolto l’eccezione di nullità dell’avviso per mancanza di valida delega alla sottoscrizione in favore del sottoscrittore.

Sostiene il ricorrente che la CTR avrebbe dovuto dichiarare nullo l’avviso in quanto la delega di firma era stata data senza specifica indicazione del nominativo dei delegati e senza un limite temporale di validità.

A sostegno richiama la sentenza di questa Corte 9 novembre 2015, n.22803;

3. il secondo motivo è logicamente preordinato al primo;

4. il motivo è infondato.

4.1. Questa Corte, con consolidato orientamento sviluppatosi in epoca successiva alla sentenza su cui si appunta il ricorrente, ed al quale questo Collegio intende dare continuità, ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto” (Cass. 29 marzo 2019, n.8814).

La Corte, ancora, ha affermato che “La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -e non di funzioni- poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (Cass. 19 aprile 2019, n.11013; Cass8 novembre 2019, n.28850).

In relazione a questo orientamento, che tiene conto di esigenze di buon andamento e di legalità della pubblica amministrazione, è da ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

Merita per completezza ricordate che è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.);

5. il primo motivo è parimenti infondato.

5.1. Sostiene il ricorrente che l’addizionale erariale di cui trattasi produrrebbe “un effetto discriminatorio e restrittivo degli scambi comunitari” in violazione degli evocati articoli del TFUE dato che “l’acquisto in Italia” di un autoveicolo con potenzasuperiore a 225 Kw viene inciso dalla predetta pretesa erariale senza che detta tassazione sia collegata ad un maggior costo riferibile a tale bene diversamente da quanto avverrebbe in altro Paese membro UE ove non esiste analoga pretesa tributaria”.

5.2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 1 della l. 5 febbraio 1953, n.39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e poi dell’art. la tassa automobilistica è dovuta per le auto che circolano stabilmente in Italia.

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico.

In forza dell'art. 5, comma 31 e 32, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n.53 del 1983, al pagamento delle tassa (che dal 1 gennaio 1993, in forza dell'art. 23, comma 1 e comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 è stata attribuita alle Regioni a statuto ordinario con la denominazione di "tassa automobilistica regionale" ed è stata resa applicabile “ai veicoli (...) per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna Regione a statuto ordinario (...)”) al pagamento della tassa “sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine di pagamento stabilito con decreto del ministero delle finanze … risultano essere proprietari da pubblico registro automobilistico”.Questi sono quindi anche i presupposti oggettivo e soggettivo della addizionale erariale prevista dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, art. 23, comma 21 secondo cui, “A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato…”.

5.4. La dedotta incompatibilità tra questa disposizione e le norme del TFUE non sussiste.

In primo luogo è pacifico che la materia delle imposte sugli autoveicoli non è armonizzata.

In questo senso la sentenza della Corte di Giustizia 7 aprile 2011, n.402/09, richiamata dallo stesso ricorrente.

Né è fondatamente prospettabile che l’addizionale erariale sia irrispettosa dei principi generali del diritto dell'Unione quale fonte di limiti alla libertà di circolazione o di discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti di altri Paesi dell’Unione.

Il regime fiscale nazionale in materia di tassazione delle autovetture di particolare potenza riguarda indistintamente tutte le vetture di potenza superiore a 225 KW che circolano stabilmente in Italia senza distinzione né in rapporto al fatto che le stesse siano di proprietà di cittadini italiani o di altri Paesi né in rapporto al fatto che esse siano prodotte in Italia o siano prodotte in altri Paesi dell’Unione o in Paesi terzi.

Non vi è quindi alcuna discriminazione, limitazione alla circolazione, né vi è alcun effetto restrittivo degli scambi chepossa essere riconnesso alla addizionale de qua.

In relazione a quanto appena precisato e in riferimento alla istanza di rinvio pregiudiziale avanza dal ricorrente, può quindi richiamarsi il principio per cui “Non sussiste alcun diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse, ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata” (Cass.7 giugno 2018, 14828);

6. il ricorso deve essere rigettato;

7. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18525/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 2868/2019 depositata il30/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia ha respinto l’appello di esso ricorrente contro la sentenza reiettiva dell’originario ricorso avverso avviso di accertamento per omesso pagamento della addizionale erariale della tassa automobilistica dell’anno 2012, oltre sanzioni ed interessi e spese; 2. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione o falsa applicazione degli artt. 28, 30 e 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nonché del principio unionale di libera circolazione”, per avere la CTR avallato la pretesa dell’Agenzia malgrado la contrarietà agli suddetti articoli e al suddetto principio della addizionale in questione. Il ricorrente chiede che “ove vi siano dubbi sulla compatibilità dell’art. 23, comma 21, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, con il diritto dell’Unione e in particolare con gli art. 28, 30 e 110 del Trattato e con il principio di libera circolazione dei cittadini e delle merci in ambito unionale”, sia sollevata la questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 dello stesso Trattato; 2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600” per non avere la CTR accolto l’eccezione di nullità dell’avviso per mancanza di valida delega alla sottoscrizione in favore del sottoscrittore. Sostiene il ricorrente che la CTR avrebbe dovuto dichiarare nullo l’avviso in quanto la delega di firma era stata data senza specifica indicazione del nominativo dei delegati e senza un limite temporale di validità. A sostegno richiama la sentenza di questa Corte 9 novembre 2015, n.22803; 3. il secondo motivo è logicamente preordinato al primo; 4. il motivo è infondato. 4.1. Questa Corte, con consolidato orientamento sviluppatosi in epoca successiva alla sentenza su cui si appunta il ricorrente, ed al quale questo Collegio intende dare continuità, ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto” (Cass. 29 marzo 2019, n.8814). La Corte, ancora, ha affermato che “La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -e non di funzioni- poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (Cass. 19 aprile 2019, n.11013; Cass8 novembre 2019, n.28850). In relazione a questo orientamento, che tiene conto di esigenze di buon andamento e di legalità della pubblica amministrazione, è da ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. Merita per completezza ricordate che è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.); 5. il primo motivo è parimenti infondato. 5.1. Sostiene il ricorrente che l’addizionale erariale di cui trattasi produrrebbe “un effetto discriminatorio e restrittivo degli scambi comunitari” in violazione degli evocati articoli del TFUE dato che “l’acquisto in Italia” di un autoveicolo con potenzasuperiore a 225 Kw viene inciso dalla predetta pretesa erariale senza che detta tassazione sia collegata ad un maggior costo riferibile a tale bene diversamente da quanto avverrebbe in altro Paese membro UE ove non esiste analoga pretesa tributaria”. 5.2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 1 della l. 5 febbraio 1953, n.39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e poi dell’art. la tassa automobilistica è dovuta per le auto che circolano stabilmente in Italia. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico. In forza dell'art. 5, comma 31 e 32, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n.53 del 1983, al pagamento delle tassa (che dal 1 gennaio 1993, in forza dell'art. 23, comma 1 e comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 è stata attribuita alle Regioni a statuto ordinario con la denominazione di "tassa automobilistica regionale" ed è stata resa applicabile “ai veicoli (...) per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna Regione a statuto ordinario (...)”) al pagamento della tassa “sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine di pagamento stabilito con decreto del ministero delle finanze … risultano essere proprietari da pubblico registro automobilistico”.Questi sono quindi anche i presupposti oggettivo e soggettivo della addizionale erariale prevista dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, art. 23, comma 21 secondo cui, “A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato…”. 5.4. La dedotta incompatibilità tra questa disposizione e le norme del TFUE non sussiste. In primo luogo è pacifico che la materia delle imposte sugli autoveicoli non è armonizzata. In questo senso la sentenza della Corte di Giustizia 7 aprile 2011, n.402/09, richiamata dallo stesso ricorrente. Né è fondatamente prospettabile che l’addizionale erariale sia irrispettosa dei principi generali del diritto dell'Unione quale fonte di limiti alla libertà di circolazione o di discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti di altri Paesi dell’Unione. Il regime fiscale nazionale in materia di tassazione delle autovetture di particolare potenza riguarda indistintamente tutte le vetture di potenza superiore a 225 KW che circolano stabilmente in Italia senza distinzione né in rapporto al fatto che le stesse siano di proprietà di cittadini italiani o di altri Paesi né in rapporto al fatto che esse siano prodotte in Italia o siano prodotte in altri Paesi dell’Unione o in Paesi terzi. Non vi è quindi alcuna discriminazione, limitazione alla circolazione, né vi è alcun effetto restrittivo degli scambi chepossa essere riconnesso alla addizionale de qua. In relazione a quanto appena precisato e in riferimento alla istanza di rinvio pregiudiziale avanza dal ricorrente, può quindi richiamarsi il principio per cui “Non sussiste alcun diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse, ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata” (Cass.7 giugno 2018, 14828); 6. il ricorso deve essere rigettato; 7. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorren
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