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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 30677/2024

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI CAMPOBASSOavverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 21/9/2023 nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA].MIOVAN n. in Madagascar il 27/1/1962 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le memorie a firma del difensore in data 19 gennaio e 5 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Isernia dichiarava improcedibile per difetto di querela il reato ex art. 635 cod.pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA], consistito nella recisione dei cavi elettrici del misuratore Enel posto all'esterno di una palazzina e destinati all'alimentazione delle scale condominiali e dei citofoni.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso il quale ha dedotto la violazione dell'art. 635 cod.pen., avendo la sentenza omesso di considerare che la fattispecie contestata deve essere sussunta nell'ipotesi di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 cod.pen. in quanto i cavi elettrici tranciati, posti all'esterno della palazzina, rientrano tra i beni elencati nel n. 7 dell'art. 625 cod.pen. con conseguente procedibilità d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

Osserva il Collegio che l'art. 1, comma 1 lett. b) del decreto Igs n. 31 del 19/3/2024 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» nel contempo prevedendo, all'art. 9, comma 1, che "per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con riguardo ai termini di presentazione dell'istanza punitiva.

2. Nella specie alla stregua della contestazione elevata e come rimarcato dal P.g. impugnante i contatori Enel e l'energia elettrica alla cui somministrazione sono deputati costituiscono beni destinati a pubblico servizio o utilità, in quanto tali sottratti al regime di procedibilità a querela anche a seguito della richiamata novella legislativa.

Inoltre, questa Corte ha condivisibilmente chiarito in tema di furto di energia elettrica, con principio destinato a valere anche nel caso a giudizio, che può ritenersi legittimamente contestata in fatto, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, essendo sufficiente l'individuazione della parte offesa nell'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia (Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285844-01; Sez. 4, n. 48529 del 7/11/2023, Rv. 285422-02).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Campobasso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Campobasso.

Così deciso in Roma, 12 giugno 2024 La Consigliera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI CAMPOBASSOavverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 21/9/2023 nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA].MIOVAN n. in Madagascar il 27/1/1962 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le memorie a firma del difensore in data 19 gennaio e 5 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Isernia dichiarava improcedibile per difetto di querela il reato ex art. 635 cod.pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA], consistito nella recisione dei cavi elettrici del misuratore Enel posto all'esterno di una palazzina e destinati all'alimentazione delle scale condominiali e dei citofoni. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso il quale ha dedotto la violazione dell'art. 635 cod.pen., avendo la sentenza omesso di considerare che la fattispecie contestata deve essere sussunta nell'ipotesi di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 cod.pen. in quanto i cavi elettrici tranciati, posti all'esterno della palazzina, rientrano tra i beni elencati nel n. 7 dell'art. 625 cod.pen. con conseguente procedibilità d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Osserva il Collegio che l'art. 1, comma 1 lett. b) del decreto Igs n. 31 del 19/3/2024 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» nel contempo prevedendo, all'art. 9, comma 1, che "per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con riguardo ai termini di presentazione dell'istanza punitiva. 2. Nella specie alla stregua della contestazione elevata e come rimarcato dal P.g. impugnante i contatori Enel e l'energia elettrica alla cui somministrazione sono deputati costituiscono beni destinati a pubblico servizio o utilità, in quanto tali sottratti al regime di procedibilità a querela anche a seguito della richiamata novella legislativa. Inoltre, questa Corte ha condivisibilmente chiarito in tema di furto di energia elettrica, con principio destinato a valere anche nel caso a giudizio, che può ritenersi legittimamente contestata in fatto, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, essendo sufficiente l'individuazione della parte offesa nell'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia (Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285844-01; Sez. 4, n. 48529 del 7/11/2023, Rv. 285422-02). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Campobasso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Campobasso. Così deciso in Roma, 12 giugno 2024 La Consigliera
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