CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 14902/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10615/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 4708/2021 depositata il 22/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo contro l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro e accessori su att i traslativ i di quote societarie; 2. ricorre percassazione la società contribuente con tre motivi di ricorso,integrati da successiva memoria; 3. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato nel suo terzo motivo che assorbe gli altri due, e la sentenza deve cassarsi con decisione nel merito di accoglimento dell’originario ricorso della ricorrente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spesedell’intero giudizio possono compensarsi in considerazione dell’evoluzione normativa ed interpretativa, consolidatesi nel corso di causa, intorno all’art. 20 TUR, qui applicabile. 2. Per il principio della ragione più liquida deve preliminarmente accogliersi il terzo motivo di ricorso, risolutivo della controversia («L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equi-ordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia», Cass. Sez. 2, 09/01/2024, n. 693, Rv. 669926 -01). 2. Avendo necessariamente riguardo agli effetti giuridici, non economici, dell’atto, lacessione totalitaria di quote societarie (come nel caso in giudizio) è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'aziendaex art. 20 TUR, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Sez. 5- , Sentenza n. 7470 del 20/03/2024, Rv. 670586 –01 vedi anche, nello stesso senso, Sez. 5- , Ordinanza n. 16953 del 19/06/2024, Rv. 671605 -01). Sul punto deve darsi, quindi, continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: «In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione èinfatti il solo atto presentato per la registrazione, attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro» (Sez. 5- , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 – 01 e Sez. 5 - , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 -01). L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte Costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 cit. : « Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt.3 e 53 Cost. -dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri diapplicazione dell'imposta di registro, prevede l'esame dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte Costituzionale n. 158 del 2020cit.). 3. Anche se la relativa questione è stata dalla contribuente prospettata solo in appello,la stessa deve ritenersi una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, prospettabile in ogni momento, tendente solo a contrastare la pretesa del fisco sulla base di fatti pacifici in causa sin dal ricorso introduttivo; la questione, quindi, sarebbe rilevabile anche d’ufficio riguardando il presupposto impositivo e la qualificazione giuridica dell’operazione soggetta ad imposta. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , accoglie il ricorso introduttivo di part