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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 39814/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 luglio 2018 dal Tribunale di Pordenone in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in punto affermata dichiarazione di penale responsabilità.

Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità per cui il pagamento di un bene con assegno scoperto non integrerebbe di per sé il delitto di truffa e segnala che nel caso di specie mancherebbe qualsivoglia assicurazione da parte del VENDRASCO sulla propria solvibilità, sulla copertura dell'assegno o comunque qualsivoglia ulteriore condotta finalizzata a carpire la fiducia del venditore.

Risulterebbe quindi irrilevante che l'assegno fosse stato smarrito da terzi e ritrovato dall'imputato.

2.2. Violazione dell'articolo 641 cod. pen. e vizio di motivazione in punto qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorrente evidenzia che la stessa motivazione della Corte d'appello avrebbe determinato la necessità di riqualificare i fatti in termini di insolvenza fraudolenta posta alla già evidenziata mancanza di artifizi e raggiri rilevanti e risultando invece erroneoXaffermata sussistenza di precedenti acquisti operati dall'imputato, negata dalla persona offesa, e irrilevante il fatto che il ricorrente abbia esibito un valido documento di identità.

2.3. Violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena.

Il ricorrente lamenta che la motivazione della Corte territoriale in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche risulterebbe illegittima nella misura in cui valorizza la presenza di precedenti specifici e la mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato in quanto il danno (1190 €) risulterebbe ridotto e la condotta sarebbe stata sostanzialmente leale in conseguenza dell'esibizione dei propri documenti di identità.

Le stesse considerazioni fondano la doglianza in punto eccessività della pena.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto l'assegno utilizzato per il pagamento risultava di provenienza illecita.Questa Corte ha recentemente ribadito che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 - dep. 31/01/2020 - Rv. 278225 - 01).

Il silenzio in punto provenienza illecita del mezzo di pagamento utilizzato costituisce infatti artifizio o raggiro rilevante al fine di trarre in inganno il contraente sulla serietà della proposta contrattuale (ex plurimis, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 57788 del 2018, Grassi; Sez. 2, Sentenza n. 37498 del 2017, Spinelli; Sez. 2, Sentenza n. 12099 del 2015, Felaco, non massimate).

3. La dichiarata manifesta infondatezza del primo motivo l'affermata sussistenza di artifizi e raggiri rilevanti determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso.

4. Le doglianze in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche ed eccessività della pena risultano inammissibili.

4.1. Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: la presenza di precedenti specifici in capo all'imputato), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Per altro verso, l'affermata esiguità del danno risulta essere postulato del tutto privo di aderenza alla realtà.

Inoltre, il fatto che l'imputato abbia mostrato un documento valido riportando le proprie effettive generalità non permette di desumere alcun profilo di buona fede.

4.2. La pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi il che esclude la necessità di una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596)

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 luglio 2018 dal Tribunale di Pordenone in relazione a fattispecie di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in punto affermata dichiarazione di penale responsabilità. Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità per cui il pagamento di un bene con assegno scoperto non integrerebbe di per sé il delitto di truffa e segnala che nel caso di specie mancherebbe qualsivoglia assicurazione da parte del VENDRASCO sulla propria solvibilità, sulla copertura dell'assegno o comunque qualsivoglia ulteriore condotta finalizzata a carpire la fiducia del venditore. Risulterebbe quindi irrilevante che l'assegno fosse stato smarrito da terzi e ritrovato dall'imputato. 2.2. Violazione dell'articolo 641 cod. pen. e vizio di motivazione in punto qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente evidenzia che la stessa motivazione della Corte d'appello avrebbe determinato la necessità di riqualificare i fatti in termini di insolvenza fraudolenta posta alla già evidenziata mancanza di artifizi e raggiri rilevanti e risultando invece erroneoXaffermata sussistenza di precedenti acquisti operati dall'imputato, negata dalla persona offesa, e irrilevante il fatto che il ricorrente abbia esibito un valido documento di identità. 2.3. Violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena. Il ricorrente lamenta che la motivazione della Corte territoriale in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche risulterebbe illegittima nella misura in cui valorizza la presenza di precedenti specifici e la mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato in quanto il danno (1190 €) risulterebbe ridotto e la condotta sarebbe stata sostanzialmente leale in conseguenza dell'esibizione dei propri documenti di identità. Le stesse considerazioni fondano la doglianza in punto eccessività della pena. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto l'assegno utilizzato per il pagamento risultava di provenienza illecita.Questa Corte ha recentemente ribadito che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 - dep. 31/01/2020 - Rv. 278225 - 01). Il silenzio in punto provenienza illecita del mezzo di pagamento utilizzato costituisce infatti artifizio o raggiro rilevante al fine di trarre in inganno il contraente sulla serietà della proposta contrattuale (ex plurimis, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 57788 del 2018, Grassi; Sez. 2, Sentenza n. 37498 del 2017, Spinelli; Sez. 2, Sentenza n. 12099 del 2015, Felaco, non massimate). 3. La dichiarata manifesta infondatezza del primo motivo l'affermata sussistenza di artifizi e raggiri rilevanti determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso. 4. Le doglianze in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche ed eccessività della pena risultano inammissibili. 4.1. Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: la presenza di precedenti specifici in capo all'imputato), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Per altro verso, l'affermata esiguità del danno risulta essere postulato del tutto privo di aderenza alla realtà. Inoltre, il fatto che l'imputato abbia mostrato un documento valido riportando le proprie effettive generalità non permette di desumere alcun profilo di buona fede. 4.2. La pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi il che esclude la necessità di una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Decreto Cassazione n. 39814/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris