CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 24583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, resa il 19.1.2021, la corte di appello di Campobasso confermava la sentenza con cui il tribunale di Campobasso, in data 14.5.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, denunciando violazione di legge, con riferimento alla omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Campobasso. In particolare, premesso che del reato innanzi indicato sono stati tratti a giudizio e condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rileva il ricorrente che solo il difensore di fiducia dello [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato regolarmente avvisato del giudizio innanzi la corte di appello di Campobasso del 19.1.2021, che, pertanto, si è svolto in assenza del difensore di fiducia dello [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro che quest'ultimo sia stato sostituito da un difensore di ufficio, ex art. 97, c.p.p. 2.1. Con requisitoria scritta del 18.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. Come si evince dalla lettura degli atti, consentita essendo stato prospettato un error in procedendo, effettivamente è stato omesso l'avviso dell'udienza di trattazione innanzi al giudice di appello del 19.1.2021 al difensore di fiducia dell'imputato, che, a quella data, risultava essere l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Campobasso, il quale aveva provveduto a proporre appello nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA], con atto di impugnazione del 20.6.2019 e presso il cui studio sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avevano eletto domicilio. [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato suo difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria del 30.6.2017 (cfr. fol. 3), senza mai revocare la suddetta nomina, né affiancandogli come secondo difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Per un evidente disguido, infatti, probabilmente dovuto alla circostanza che nella sentenza di primo grado erroneamente veniva indicato come difensore di fiducia di tutti gli imputati il solo avv. [OSCURATO:PERSONA], l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla corte di appello palermitana si era svolta senza la possibilità, per il menzionato difensore di fiducia dello [OSCURATO:PERSONA], sia dello stesso imputato, che, come si è detto, aveva eletto domicilio presso il suddetto difensore di fiducia, di interloquire, sull'erroneo presupposto che entrambi gli imputati fossero difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale era l'unico a formulare le proprie conclusioni per il solo [OSCURATO:PERSONA], unitamente al rappresentante della pubblica accusa. Si è, pertanto, verificata una violazione di legge, che determina la nullità della sentenza di secondo grado, conformemente ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. Come è noto, infatti, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, c.p.p. In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. Cass., Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598) Principio ribadito da più recente e condivisibile arresto, secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199). Per tale ragione non appare pertinente il principio di diritto affermato nel precedente giurisprudenziale richiamato dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta, secondo cui in caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (cfr. Cass., Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Rv. 274620). Nel caso che ci occupa, infatti, in appello il ricorrente era assistito dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA]. Vero è che ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, "a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire".Ma è altrettanto vero che, pur non essendo necessaria la presenza fisica dei difensori (ed infatti il giudizio di appello si è svolto sulla base di conclusioni scritte), per potere esercitare tali facoltà, che incidono direttamente sul diritto di difesa, è necessario che il difensore di fiducia e l'imputato siano resi edotti della data dell'udienza, per decidere se chiedere o meno la discussione orale ovvero se l'imputato debba o meno comparire o, quanto meno, per presentare conclusioni scritte. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Campobasso per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinv