CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 43113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono manifestamente infondate le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore lamenta violazione dell'art. 1 I. n.199 del 2010 per avere il Tribunale di Sorveglianza di Genova dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Genova che denegava esecuzione della pena al domicilio sul rilievo dell'espulsione dello stesso, confermata in sede di opposizione dallo stesso Tribunale. Invero, l'espulsione dello straniero, quale misura alternativa prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è preclusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, quali ad esempio la detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 36082 del 25/09/2020, Zeqiri, Rv. 280208) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.