CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ANCONA, difensore dell'imputato, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona ha riformato quoad poenam la sentenza del Tribunale in sede in data 18/9/2014 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e di C 85.000 di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, per i delitti di cui all'art. 12, comma 3 lett. d), comma 3-bis e comma 3-ter lett. b), D. Lgs. n. 286 del 1998 (capo C) e agli artt. 48, 479 cod. pen. (capo D), perché, in concorso con altri, a fine di profitto, aveva compiuto atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di cinque cittadini di nazionalità bengalese, ed aveva indotto in errore i pubblici ufficiali dello [OSCURATO:PERSONA] dell'Immigrazione di Ancona e i pubblici ufficiali dell'Ambasciata Italiana in Bangladesh, che a seguito delle richieste del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilascia- vano i provvedimenti di rispettiva competenza - nulla osta e visti di ingresso - "per motivi di lavoro", dunque ideologicamente falsi, in quanto attestanti falsamente la sussistenza di una delle situazioni previste dalla legge per il rilascio del titolo autorizzativo, nella specie: l'instaurazione di un rapporto di lavoro stagionale alle dipendenze della ditta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dal luglio 2009 (epoca di presentazione delle richieste al SUI) al dicembre 2009. Nella sentenza impugnata, la pena è stata rideterminata in anni quattro e mesi tre di reclusione, restando invariata la multa di C 85.000, ritenuta la continuazione tra i reati, in considerazione del ruolo non di primo piano assunto dall'imputato nella vicenda. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugna- zione, che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. per aver utilizzato per la decisione atti di indagini e documenti mai acquisiti al fascicolo per il dibattimento. Il ricorrente osserva che la Corte territoriale, concentrandosi sulle moda- lità di ingresso in Italia dell'extracomunitario [OSCURATO:PERSONA], pur avendo indicato come fonte di prova la testimonianza dibattimentale del Mar.11o Canta- lamessa, incentrata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, aveva poi richiamato la comunicazione del Gico del 21 luglio 2010 e i relativi allegati come se fossero stati versati in atti, mentre l'unica produzione del Pubblico ministero, avvenuta nel primo grado di giudizio, non comprendeva né la relazione di servizio né gli allegati indicati nell'impugnata sentenza.2.2. Vizio della motivazione per il mancato accertamento delle esigenze di manodopera del [OSCURATO:PERSONA] nell'estate del 2009, come era stato specificamente dedotto nel gravame. Invero, l'intercettazione da cui si è tratta la responsabilità dell'imputato, intercorsa con il consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], era indicativa della mancanza di necessità di manodopera a quella data, ma non teneva in considerazione che il lancio estivo del locale notturno denominato "Bambola" aveva richiesto l'avvsio dei cinque lavoratori successiva- mente divenuti superflui. Ciò era stato illustrato nell'atto di appello, ma la Corte territoriale - premettendo di non esplicitare tutti i motivi di gravame, da ritenersi comunque implicitamente respinti qualora incompatibili con il tessuto motiva- zionale globale - ha integrato un vizio di motivazione per omissione su un punto decisivo. 2.3. Ulteriori profili di vizio della motivazione si denunciano in punto di mancato accertamento del contesto cronologico, comunicativo e interpersonale della conversazione del 16/12/2009, unica telefonata intercorsa con il Garretto, soggetto estraneo ai fatti contestati ai capi C e D, e quindi autore di deduzioni inesatte che si sono riflesse negativamente sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Le preoccupazioni ed incertezze manifestate dall'imputato non erano inequivocabilmente sintomo di dolo di simulazione e falso, dovendo spiegarsi con la sua particolare situazione. Né il contenuto asseritamente confessorio di detta telefonata può essere in alcun modo assodato, avendo la Corte territoriale mancato di distinguere le parole proferite da ciascun interlocutore, peraltro senza dare conto dei criteri adottati per la valutazione della prova, in violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. Le affermazioni del Garretto in ordine alla non idoneità al ruolo di buttafuori dei cinque bengalesi non si possono rivolgere in danno del [OSCURATO:PERSONA], il quale intendeva assumere manodopera non specializzata con mansioni di operai, giardinieri o parcheggiatori. In sintesi, mentre il Garretto era ben inserito in contesti associativi diretti alla violazione della disciplina dell'immigrazione e ne conosceva le varie implicazioni, il [OSCURATO:PERSONA] era spaesato e aveva affermato di essersi prestato alle cinque assunzioni per fare un favore ad amici di Senigallia, risultando dunque coinvolto occasionai- mente nel luglio 2009 in quanto alla ricerca di manodopera flessibile e a buon mercato, senza presagire gli sviluppi che tale situazione avrebbe presentato a distanza di mesi. La distanza cronologica tra le assunzioni e la telefonata intercettata è stata considerata irrilevante dalla Corte territoriale, mentre si sarebbe dovuta correttamente valorizzare, poiché l'oggetto della prova era per l'appunto individuare la preesistente consapevolezza della illiceità penale della condotta.2.4. Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art. 12 T.U. Imm., con esclusione dell'ipotesi aggravata del numero degli immigrati. Infatti, come riferito dal teste M.[OSCURATO:PERSONA], soltanto in due casi vi era stato effettivo ingresso illegale in Italia di cittadini bengalesi; inoltre, le cinque pratiche condotte dal [OSCURATO:PERSONA] avevano dato luogo a procedure distinte, con autonomo numero di protocollo, ed erano esitate nell'emissione di cinque distinti nulla-osta. Ne deriva che si trattava di condotte favoreggiatrici indipendenti, unificabili ai sensi dell'art. 81 cod. pen., alle quali infatti corrispondevano altrettante ipotesi distinte di falso ideologico per induzione. 2.5. Mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di esclusione della circostanza aggravante del fine di profitto. Si deduce che la motivazione della sentenza di primo grado sul punto era apparente e contraddittoria, da un canto escludendosi l'aggravante del concorso di tre o più persone, visto che il [OSCURATO:PERSONA] conosceva soltanto il Garretto, peraltro non coimputato nelle medesime contestazioni, dall'altro si argomentava circa l'inserimento dell'azione dell'imputato nell'ambito di una complessa e articolata associazione internazionale, che avrebbe generato flusso di denaro. Quanto alla telefonata del dicembre 2009, da essa emergeva, al più, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per fare un favore agli amici di Senigallia, e non per tornaconto economico. 2.6. Violazione di legge con riguardo all'art. 133 cod. pen., e connessa mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena. Non si sono considerate le condizioni personali e sociali del ricorrente, persona incensurata ed attivo imprenditore dello spettacolo, del tutto estraneo all'associazione a delinquere oggetto di separato giudizio nei confronti di altri imputati. La pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] è sproporzionata anche con riferimento ai coimputati, associati nell'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clande- stina, a comprovato fine di lucro, di oltre cento cittadini del Bangladesh. 2.7. Con memoria del 12/1/2022 sono stati espressi motivi aggiunti, con riferimento all'inosservanza dell'art. 69 cod. pen. in tema di comparazione tra le concesse circostanze attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 12, comma 3 lett. A), D. Lgs. n. 286 del 1998. 2.8. È stata infine presentata una memoria difensiva datata 4/2/2022, in risposta alle osservazioni presentate dal Procuratore generale con la memoria del 29/1/2022.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente inammissibile per manifesta infondatezza ovvero per genericità delle doglianze, ad eccezione del motivo attinente al fine di profitto, che deve essere accolto. 2. Seguendo l'ordine delle censure, va esaminata la prima, che denuncia l'utilizzazione per la decisione di atti di indagine e documenti mai acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in violazione dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. Il motivo è generico, essendosi limitato a richiamare come atti illegittima- mente acquisiti la comunicazione del Gico del 21 luglio 2010 e i relativi allegati, senza indicare quali elementi probatori si fossero tratti da tali atti. Inoltre, è manifestamente infondato: invero, come emerge dall'impugnata sentenza alle pag. 13 e seguenti, la prova decisiva e legittimamente assunta nel dibattimento è costituita dalla deposizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato la complessiva attività investigativa svolta, descrivendo la documenta- zione acquisita all'indagine e le intercettazioni telefoniche di interesse per la posizione dell'imputato, dandone contezza in quanto teste di Polizia giudiziaria chiamato per l'appunto a descrivere i risultati investigativi. 3. Nel secondo e terzo motivo di impugnazione si propongono doglianze di puro merito, innestate su una versione alternativa ed indimostrata dell'inter- cettazione, da cui si è tratta la responsabilità dell'imputato, della telefonata intercorsa con il consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], rispetto alla quale il ricorrente deplora che non se ne sia compreso il contesto cronologico, comunicativo ed interpersonale. Come ha osservato la Corte territoriale, detta conversazione telefonica è illuminante circa la fittizietà delle richieste di assunzione formulate dal [OSCURATO:PERSONA], della quale l'imputato appariva ben consapevole; né occorreva l'effettivo accerta- mento delle esigenze di manodopera del [OSCURATO:PERSONA] nell'estate del 2009, in quanto - nonostante il conseguimento di tutta la documentazione necessaria e la dichiarata necessità di manodopera stagionale per il periodo di nove mesi - costui non ha mai effettuato alcuna assunzione del personale autorizzato proveniente dal Bangladesh. Di tanto, la Corte anconetana ha dato compiuta- mente conto (vds. pag. 20 dell'impugnata sentenza), respingendo la tesi difen- siva per totale inverosimiglianza. La spiegazione del contesto della telefonata del 16/12/2009, ribadita nel ricorso di legittimità, non ha convinto i giudici di merito che ne hanno ben argomentato le ragioni; in questa sede, detto motivo si mani- festa inammissibile essendo diretto a contrastare un apprezzamento prettamente di merito, affrontato con motivazione congrua e logica in sede propria. 4. Nel quarto motivo si perora la riqualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art. 12 T.U. Imm., con esclusione dell'ipotesi aggravata del numero degli immigrati, osservando che soltanto in due casi vi era stato effettivo ingresso illegale in Italia di cittadini bengalesi; inoltre, le cinque pratiche condotte dal [OSCURATO:PERSONA] avevano dato luogo a procedure distinte, con autonomo numero di protocollo, ed erano esitate nell'emissione di cinque distinti nulla-osta. Tale motivo è manifestamente infondato. È noto che per integrare la contestata fattispecie di reato non occorre l'effettivo ingresso in Italia del migrante, trattandosi di reato di pericolo - come attesta la chiara dizione normativa che prevede "atti diretti a procurare illegal- mente l'ingresso nel territorio dello Stato" e dunque non introduce nella struttura del reato il raggiungimento del risultato - e costituendo il terzo comma dell'art. 12 T.U. Imm. una fattispecie aggravata del reato base di cui al primo comma. In tal senso è l'esegesi di legittimità di questa Corte, che ha affermato che «In tema di disciplina dell'immigrazione, la fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio» (Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim e altri, Rv. 271127). La pretesa di escludere l'aggravante oggettiva del numero degli stranieri interessati dagli atti di favoreggiamento in base allo spezzettamento delle pratiche amministrative si rivela dunque un mero escamotage, perché le concrete circostanze della vicenda hanno dimostrato che si trattava di una condotta chiaramente unitaria e, si ripete, non era necessario l'effettivo ingresso dell'intera pattuglia di beneficiati. Né diversa conclusione può scaturire dal rilievo difensivo che alla richiesta di introduzione di cinque lavoratori stranieri corrispondessero altrettante ipotesi distinte di falso ideologico per induzione. In realtà, nel caso di specie è stato contestato al capo D) un unico reato ex artt. 48 - 479 cod. pen., per il quale non è stata riconosciuta continuazione interna nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Ma anche se l'organo dell'accusa si fosse determinato diversa- mente, contestando distinti falsi ideologici per induzione corrispondenti a ciascuna pratica amministrativa generatrice di altrettanti nulla-osta ideologica- mente falsi, ciò non avrebbe comunque eliso il rilievo unitario della condotta dell'agente diretta a procurare, nelle circostanze concrete del caso, l'ingresso illegale dei cinque bengalesi.5. Deve essere invece accolto il motivo che dubita dell'integrazione del fine di profitto da parte del ricorrente, nei termini che seguono. Il punto non è stato trattato nell'impugnata sentenza, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], nonostante un motivo di appello fosse diretto all'esclu- sione di ogni circostanza aggravante. Nemmeno la sentenza di primo grado ha offerto indicazioni tranquillizzanti, avendo giustificato il riconoscimento di detta aggravante "sulla base di presunzioni stringenti" imperniate sull'esistenza di una complessa associazione internazionale che organizzava l'immigrazione clandestina di persone bengalesi in cambio del pagamento di rilevanti compensi, destinati a remunerare coloro che contribuivano a tale attività illecita, compresi i titolari delle aziende compiacenti. Presunzioni che tuttavia non consentono di aggirare il livello probatorio richiesto per il riconoscimento dell'aggravante, come definito dall'art. 533, primo comma, cod. proc. pen. Peraltro, la spiegazione dell'esperto consulente Garretto nella telefonata del 16/12/2009 è successiva di vari mesi rispetto alla condotta favoreggiatrice dell'imputato, sicché è necessario trovare aliunde qualche prova del percepi- mento di profitto direttamente in favore dell'imputato, o comunque conferma della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di un profitto altrui nel momento in cui si era determinato ad agevolare l'ingresso dei bengalesi. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha qualificato la circostanza in esame di natura soggettiva, quindi non applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli del profitto altrui, non abbiano agito in base a tale finalità (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613 - 01 e 02). Tale profilo deve essere approfondito in sede di merito, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto dell'aggravante del fine di profitto, per verificarne la sussistenza ovvero per rideterminare la sanzione nel caso in cui non si raggiunga la prova della ricorrenza della medesima, al di là di ogni ragionevole dubbio. 6. Restano assorbiti i motivi che lamentano l'eccessività della pena inflitta, nonché quelli sul bilanciamento di circostanze proposti con la memoria del 12/1/2022, pur dovendosi evidenziare che detta pena - calibrata ai sensi dell'art. 12, comma 3 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, e fissata nella pena base di anni sei di reclusione - pecca piuttosto per difetto, essendo stata calcolata al di sotto del minimo edittale di anni sei e mesi otto. Essa non può essere variata in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, e comunque è sub iudice, potendo trovare ridimensionamento a seguito dell'esame circa la sussistenza dell'aggravante del fine di profitto, rimesso alla Corte del rinvio, da individuarsi nella Corte di appello di Perugia, ai sensi dell'art. 623, lett. c) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante del fine di profitto e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per le conseguenti determinazioni sul trattamento sanzionatorio al