CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24321/2014 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46L30 F839 X), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 luglio 1946 ed ivi residente alla Via G. Bausan n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 55E28 F839 C), domiciliato, per quanto ancora possa occorrere, ai sensi dell'art. 366, co.2, c.p.c., presso la cancelleria della Corte, per non aver eletto domicilio nel Comune di Roma. - RICORRENTE - CONTRO l'AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui Uffici siti in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, domicilia ex lege. - CONTRORICORRENTE - il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro- tempore.Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - - INTIMATO - avverso la sentenza n. 248/23/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, depositata il 3 luglio 2013, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 17 marzo 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la suindicata sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia n. 97/5/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto dal ricorrente in epigrafe indicato contro l'avviso n. 2007/001/SC00006890/002, con cui l'Ufficio delle Entrate di Napoli aveva liquidato e chiesto il pagamento della somma di 60.926,73 C, a titolo di imposta di registro, a seguito della mancata registrazione della sentenza n. 6890/2007 emessa dal Tribunale di Napoli in data 27 giugno 2007 tra il Curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ed altre parti, tra cui l'istante; 1.a. la sentenza impugnata, in particolare, aveva ritenuto di non condividere la censura proposta dal ricorrente avente ad oggetto la nullità dell'avviso per carenza di legittimazione del capo area in ordine alla sottoscrizione dell'atto, reputando corretto che il capo dell'ufficio avesse delegato, in caso di sua assenza, alla sottoscrizione degli atti relativi sia il capo area servizi, che il capo team dell'area controlli; rigettava poi l'appello, all'esito di una lunga disertazione sulla debenza e sulle modalità di riscossione dell'imposta in rassegna; 2. avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 10 ottobre 2014, formulando i seguenti cinque motivi d'impugnazione; l'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso; è restato, invece, intimato il Ministero dell'Economia e delle Finanze; 1.3. l'istante ha, infine, depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Proc. n. 24321/2014 ric. gen. ordinanza pagina 2 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censurava la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1°, nn. 3 e 4, c.p.c., denunciando l'omessa ed errata motivazione, nonché il travisamento dei fatti sull'eccezione concernente il difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo impugnato, affermando che in calce al menzionato avviso di liquidazione non v'è traccia della sottoscrizione di tale [OSCURATO:PERSONA], ma solo «una sigla, apposta sotto il nominativo dattiloscritto di "[OSCURATO:PERSONA]", rappresentata da un "C", preceduta da una "barra" che sta a significare "firma per conto di ....» (così a pagina n. 16 del ricorso), risultando semmai il predetto segno riconducibile ad altro, non identificato, soggetto; 1.a. il ricorrente aggiungeva che non emergeva dall'atto impositivo alcun riferimento al capo area dei servizi o al capo team controlli e che non era stata depositata alcuna delega di firma, evidenziando, infine, la palese diversità dell'effettiva sottoscrizione apposta dal dr. [OSCURATO:PERSONA] su di un altro avviso di liquidazione; il tutto, per sostenere che nessuna prova fosse stata fornita in merito al nominativo del presunto sottoscrittore del predetto atto e dei poteri al medesimo conferiti; 2. con il secondo motivo, l'istante lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., per l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione, redatto in spregio alla disposizione dell'art. 7, co. 2, L. 212/2000, per non essere stato indicato il responsabile del procedimento; 3. con la terza censura, il ricorrente si duoleva della violazione dell'art.112 c.p.c., sempre in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., per l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione, siccome non rispettoso delle disposizioni dell'art. 7, co. 2, L. 212/2000 e dell'art. 58, co 2 bis, d.P.R. 131/1988, per non essere stato allegato all'atto impositivo la sentenza oggetto di tassazione; Proc. n. 24321/2014 ric. gen. ordinanza pagina 3 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 4. con il quarto motivo d'impugnazione, il ricorrente assumeva la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., rimproverando al Giudice dell'appello la mancata valutazione dell'eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione per l'omessa indicazione del prospetto di liquidazione, dell'ammontare dell'imponibile sottoposto a tassazione e dell'aliquota d'imposta applicata; 5. con il quinto ed ultimo motivo d'impugnazione, il ricorrente censurava la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., per l'omesso esame dell'eccezione di giudicato esterno favorevole, derivante dalle sentenze nn. 370/50/2010 dell'Il novembre 2010 e n. 110/50/2011 dell'Il marzo 2011, rispettivamente emesse nei confronti dei coobbligati Gianluca e [OSCURATO:PERSONA]; 6. con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. in data 4 marzo 2022, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo, però per il riconoscimento delle spese di lite, rappresentando che: - successivamente all'avviso oggetto di controversia venne notificato all'istante un secondo avviso di liquidazione, per le stesse imposte, avente il medesimo n. 2007.001.SC0.000.6890, la cui impugnazione veniva decisa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con la sentenza n. 19719/29/153 del 12 dicembre 2015, in termini favorevoli per il contribuente, avendo annullato l'avviso; - con verbale n. 326 del 3 novembre 2016 l'istante conciliava con la Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. la lite di cui alla menzionata sentenza oggetto di tassazione; - l'Ufficio, prendendo atto di tale conciliazione, con atto n. 29460 di protocollo del 23 febbraio 2017, modificava l'avviso di liquidazione n. 2007/001/sc.000006890/001 oggetto di contesa, ricalcolando l'imposta di riferimento nella somma di 3.000,00 € (aliquota del 3% sull'importo oggetto di transazione), così annullando l'imposta richiesta con l'avviso di Proc. n. 24321/2014 ric. gen. ordinanza pagina 4 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - liquidazione emesso sulla sentenza del Tribunale di Napoli 6890 del 2007, calcolando, in sua sostituzione l'importo da versare, ivi comprese sanzioni ed interessi, nella misura di 4.368,00 C; OSSERVA 1. Va premesso che la difesa del contribuente, pur dando atto nella suindicata nota finale della nuova liquidazione effettuata dall'Ufficio a seguito dell'accordo conciliativo stipulato con la Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'estinzione del giudizio per cassazione avverso la sentenza che aveva deciso sull'appello proposto contro la pronuncia oggetto di tassazione e pur riportandone i contenuti in detto atto, non ha prodotto il nuovo avviso di liquidazione, che avrebbe annullato quello oggetto del presente giudizio. Di tale avviso non vi è menzione nemmeno nell'elencazione degli atti che si indicano depositati con la citata nota, così come non risulta essere stata depositata (e non menzionata nel predetto elenco) nemmeno la relativa comunicazione che pure si indicata nella nota come allegata. Consegue a tanto che la decisione non può fondarsi sull'asserita esistenza di tale atto, non essendo stato depositato e non consentendo, quindi, alla Corte il necessario controllo sui contenuti dello stesso. 2. Va allora evidenziato che la difesa erariale ha eccepito, in limine litis, l'inammissibilità del ricorso per sua tardività ai sensi degli artt. 325, 326, 398, co. 4, c.p.c., ponendo in rilievo che esso veniva spedito per la notifica il 1° ottobre 2014, oltre il termine breve di 60 giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dal 24 settembre 2013, epoca della notifica del ricorso per revocazione (poi rigettato con pronuncia della CTR 6363/2014) proposto dal ricorrente contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] oggetto del presente giudizio, e spirato il 25 novembre 2013 (cadendo il giorno 23 novembre 2013 di sabato), segnalando sul punto che non risulta che la predetta Commissione avesse sospeso i termini per la proposizione del ricorso per cassazione. Proc. n. 24321/2014 ric. gen. ordinanza pagina 5 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 2. Il suesposto rilievo risulta fondato. Va, infatti, riconosciuto che il ricorso in oggetto risulta tardivamente proposto. L'Agenzia ha documentato che l'istante, effettivamente, aveva proposto, in data 24 settembre 2013, ricorso per revocazione contro la sentenza oggetto del presente giudizio (deciso con sentenza di rigetto della Commissione tributaria regionale n. 6363/29/2014 depositata il 24 giugno 2014) e che, nonostante l'istante avesse richiesto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso per cassazione, non risultava che detto provvedimento fosse stato concesso. Alla luce di tali evidenze, deve allora osservarsi che il ricorso in oggetto è stato notificato (come detto, in data 10 ottobre 2014) dopo che era maturato il termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla notifica (eseguita in data 24 settembre 2013) del ricorso per revocazione. Costituisce, infatti, «indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello espresso dal principio di diritto secondo cui la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 2007; Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 2013; Sez. 5 -, Ordinanza n. 22220 del 2019)» (così, da ultimo, Cass. 32114/2019 e nello stesso senso anche Cass. 17309/2017). Detto termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione non è stato sospeso ex lege, né risulta che lo sia stato dal giudice della Proc. n. 24321/2014 ric. gen. ordinanza pagina 6 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - revocazione, come era onere del ricorrente dimostrare, non essendo la relativa istanza idonea a realizzare tale effetto (cfr., su detti principi, Cass.n. 11006/2006; Cass. n. 22395/2006). 3. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con valore assorbente rispetto all'esame dei motivi di impugnazione proposti, dovendo solo aggiungersi che non può determinare la cessazione della materia del contendere il menzionato accordo transattivo, non essendo stata fornita prova della nuova liquidazione effettuata dall'Ufficio sostitutiva dell'atto tassato, mentre della successiva sentenza della Commissione regionale n. 19719/29/153 del 12 dicembre 2015 non è stato documentato il passaggio in giudicato. 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'Agenzia nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014. 5. Va dato inoltre atto, nei limiti della funzione ricognitiva di tale attestazione circa la sussistenza della relativa condizione processuale (cfr. Cass. 4371/2021, Cass., Sez. U., 4315/2020; Cass. 9660/2019; Cass. 23830/2015), che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. la Corte: a. dichiara l'inammissibilità del ricorso; b. condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate, nella misura di 3.000,00 C per competenze e 400,00 C per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre alle spese prenotate a debito; Proc. n. 24321/2014 ric. gen. ordinanza pagina 7 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - c. dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso, nell'adunanza camerale da remoto, il