Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:318
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07, T‑15/07 e T‑332/07
Repubblica federale di Germania
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«FESR — Riduzione del contributo finanziario — Modifiche di piani finanziari senza l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA] — Nozione di modifica importante — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Ricorso di annullamento»
Massime della sentenza
1.
Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Concessione di un contributo finanziario
(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, artt. 24 e 25, n. 5)
2.
Diritto comunitario — Interpretazione — Testi plurilingue
3.
Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Versamento di un contributo finanziario
(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, art. 24)
1.
Ogni contributo finanziario concesso dai Fondi strutturali deve essere attuato conformemente alla decisione che lo ha approvato
e, segnatamente, alla tabella finanziaria allegata a detta decisione dal momento che quest’ultima costituisce uno strumento
di programmazione in cui è riflessa la posizione stabilita di comune accordo dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle autorità nazionali.
Le modifiche di un piano finanziario approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] realizzate senza il consenso di quest’ultima comportano,
in via di principio, la riduzione del contributo finanziario concesso al programma in causa, e ciò a prescindere dalla loro
importanza qualitativa o quantitativa.
In tale contesto, gli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994‑1999) dei
Fondi strutturali, che consentono trasferimenti di fondi tra le differenti misure di un programma per il quale è stato concesso
un contributo finanziario, purché non ne risulti incrementato l’importo globale del sottoprogramma quale fissato nel piano
finanziario in vigore, vanno intesi come diretti ad agevolare la chiusura dei programmi nel senso che la [OSCURATO:PERSONA], in base
al margine di discrezionalità accordatole dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del
regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra
tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro,
come modificato dal regolamento n. 2082/93, per decidere se si debba o meno ridurre o sospendere un contributo finanziario
comunitario, accetterebbe una certa flessibilità e che, di conseguenza, dalle modifiche che soddisfano i requisiti previsti
non discenderebbero riduzioni nemmeno se tali modifiche non le fossero state sottoposte al fine di essere approvate. Da quanto
precede risulta che il punto 6.2 degli orientamenti, che stabilisce tale clausola di flessibilità, deve essere interpretato
restrittivamente. Il regolamento n. 4253/88 prevede infatti, all’art. 25, n. 5, una procedura formale relativa alla modifica
dei piani finanziari, obbligatoria sia per gli Stati membri sia per la [OSCURATO:PERSONA], cosicché il numero di casi in cui gli
Stati membri potrebbero essere dispensati dal seguire tale procedura senza rischiare una riduzione del contributo finanziario
dovrebbe essere il più possibile contenuto.
(v. punti 60, 64, 72)
2.
Nell’ambito di un’interpretazione letterale di una norma di diritto comunitario, va tenuto conto della circostanza che, dal
momento che i testi di diritto comunitario sono redatti in varie lingue e che le diverse versioni linguistiche sono ugualmente
vincolanti, l’interpretazione di una tale norma comporta il raffronto delle sue versioni linguistiche. Difatti, la necessità
di un’interpretazione uniforme delle disposizioni comunitarie esclude che il testo di una delle loro versioni sia preso in
considerazione isolatamente, mentre impone di interpretarlo e applicarlo alla luce delle versioni redatte nelle altre lingue
ufficiali, anche se ciò comporta che la disposizione interessata sia interpretata e debba essere applicata in modo non corrispondente
al senso proprio e consueto delle parole ivi contenute in una o più delle versioni linguistiche, contrariamente a quanto richiesto
dalla certezza del diritto.
(v. punto 67)
3.
Nell’ambito del sistema di sovvenzioni elaborato dalla normativa comunitaria non è sufficiente dimostrare che un progetto
è stato realizzato per poter pretendere il versamento di un contributo finanziario. Tale sistema, infatti, si basa segnatamente
sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi cui è subordinato il ricevimento del contributo finanziario
previsto. Se il beneficiario non adempie in tutto o in parte detti obblighi, come ad esempio quello relativo al rispetto del
quadro normativo e finanziario, l’art. 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento
n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi
e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come modificato
dal regolamento n. 2082/93, autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a rivedere la portata degli obblighi derivanti dalla decisione di concessione
del contributo finanziario. La violazione degli obblighi la cui osservanza sia di fondamentale importanza per il buon funzionamento
di un sistema comunitario può essere sanzionata con la perdita di un diritto conferito dalla normativa comunitaria senza che
ciò comporti una violazione del principio di proporzionalità.
(v. punto 77)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 settembre 2008 (
*
)
«FESR – Riduzione del contributo finanziario – Modifiche di piani finanziari senza l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA] – Nozione di modifica importante – Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 – Ricorso di annullamento»
Nelle cause riunite T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07, T‑15/07 e T‑332/07,
Repubblica Federale di Germania,
rappresentata dal sig. M. Lumma e, nelle cause T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07 e T‑15/07, anche dalla sig.ra C. Schulze-Bahr,
in qualità di agenti, assistiti dall’avv. C. von Donat, avocat,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. G. Wilms e L. Flynn, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto domande dirette all’annullamento delle decisioni 25 settembre 2006, C(2006) 4193 def. e C(2006) 4194 def.,
3 novembre 2006, C(2006) 5163 def. e C(2006) 5164 def., e 25 giugno 2007, C(2007) 2619 def., recanti riduzione del contributo
finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso, rispettivamente, per il programma obiettivo n. 2 1997-1999
del [OSCURATO:PERSONA]Westfalen [[OSCURATO:PERSONA]], del programma operativo Resider – [OSCURATO:PERSONA]-Westfalen 1994‑1999,
dei programmi operativi del [OSCURATO:PERSONA]Westfalen nell’ambito delle iniziative comuni PMI (piccole e medie imprese) e Rechar
II, e del programma operativo per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell’obiettivo n. 2 del [OSCURATO:PERSONA]Westfalen
per il periodo 1994‑1996,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dai sigg. O. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, J.D. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 26 febbraio (cause T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07 e T‑15/07)
e del 10 giugno 2008 (causa T‑332/07),
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
Dal 1989 al 1999 le disposizioni relative all’attuazione della coesione economica e sociale di cui all’art. 158 CE erano definite
dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla
loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti
finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9). Detto regolamento costituiva la principale norma di disciplina dei Fondi strutturali
e segnatamente del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il regolamento n. 2052/88 è stato successivamente modificato,
in particolare, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5).
2
L’art. 1 del regolamento n. 2052/88 definisce gli obiettivi prioritari che l’azione della [OSCURATO:PERSONA] si propone di realizzare
per il tramite dei Fondi strutturali.
3
L’art. 4 del regolamento n. 2052/88 concerne la complementarità, la partnership e l’assistenza tecnica ed è così formulato:
«1. L’azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta
concertazione tra la [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti (…) designati dallo
Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo
comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata “partnership”. La partnership è operante in fatto di preparazione e
finanziamento, nonché di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni.
La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.
(…)».
4
L’art. 5 del regolamento n. 2052/88, intitolato «Forme d’intervento», al n. 2, lett. a), stabilisce che, «[q]uanto ai Fondi
strutturali (...), l’intervento finanziario assume [in particolare la forma di un] cofinanziamento di programmi operativi».
Il n. 5 della medesima disposizione definisce l’espressione «programma operativo» come «un insieme organico di azioni pluriennali
per la cui esecuzione si può far ricorso [in particolare] a uno o più Fondi strutturali».
5
In base agli artt. 8‑10 e 11 bis del regolamento n. 2052/88, i piani elaborati dagli Stati membri comportano in particolare
la descrizione di un’adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all’art. 1, delle linee principali scelte a tal
fine con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente, nonché indicazioni sull’utilizzazione
dei contributi dei Fondi. Secondo le disposizioni di cui trattasi la [OSCURATO:PERSONA] definisce, sulla base di detti piani, nell’ambito
della partnership prevista all’art. 4, n. 1, del medesimo regolamento, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro
comunitario di sostegno, il quale comprende, segnatamente, gli assi prioritari scelti per l’intervento comunitario e il piano
indicativo di finanziamento con la specificazione dell’importo degli interventi e della loro provenienza.
6
Il 19 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali
interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374,
pag. 1). Il regolamento n. 4253/88 è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193,
pag. 20).
7
L’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4253/88 riprende talune disposizioni degli artt. 8‑10 e 11 bis del regolamento n. 2052/88
e stabilisce che «[q]ualsiasi quadro comunitario di sostegno comporta», in particolare, «le linee prioritarie adottate per
l’azione congiunta della [OSCURATO:PERSONA] e dello Stato membro interessato in relazione con gli obiettivi di cui all’articolo 1 del
[regolamento n. 2052/88], i loro obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente», nonché «un piano di finanziamento
indicativo che precisi l’importo dei finanziamenti previsti per le varie forme d’intervento (...)».
8
L’art. 14 del regolamento n. 4253/88 concerne l’esame delle domande di contributo dei fondi. Tale disposizione prevede segnatamente
che:
«1. Le domande di contributo dei Fondi strutturali (…) sono elaborate dallo Stato membro o dalle competenti autorità designate
da quest’ultimo (…) e sono presentate alla [OSCURATO:PERSONA] (…)
2. Le domande comprendono le informazioni necessarie (…) e in particolare una descrizione dell’azione proposta (…) e dei suoi
obiettivi specifici. Nelle domande figurano altresì (…) il piano di finanziamento propost[o](…).
3. [OSCURATO:PERSONA] esamina le domande in particolare al fine di:
(…)
– valutare il contributo dell’azione proposta alla realizzazione dei suoi obiettivi specifici e, se si tratta di un programma
operativo, la coerenza delle misure che lo costituiscono,
– verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano adeguati ad assicurare l’efficace esecuzione dell’azione,
– determinare le modalità precise dell’intervento del o dei Fondi interessati (…).
[OSCURATO:PERSONA] decide il contributo dei Fondi (…), sempreché le condizioni poste dal presente articolo siano soddisfatte (…)».
9
L’art. 24 del regolamento n. 4253/88, intitolato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», è così formulato:
«1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario
assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare
allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro
una scadenza determinata.
2. In seguito a questo esame la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se
l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione
dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA].
3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla [OSCURATO:PERSONA] (…)».
10
Infine, l’art. 25 del regolamento n. 4253/88, relativamente alla sorveglianza dell’attuazione del contributo dei fondi, al
n. 5 dispone che:
«Il comitato di sorveglianza adegua (…), nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, il piano di
finanziamento previsto, ivi compresi gli eventuali trasferimenti tra fonti di finanziamento comunitarie e le conseguenti modifiche
dei tassi d’intervento. (…)
Le modifiche sono notificate senza indugio alla [OSCURATO:PERSONA] e allo Stato membro interessato. Sono applicabili previa conferma
da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dello Stato membro interessato; tale conferma deve aver luogo entro un termine di venti giorni
lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica, all’atto del quale la [OSCURATO:PERSONA] rilascia debito avviso di ricevuta.
Le altre modifiche sono decise dalla [OSCURATO:PERSONA] d’intesa con lo Stato membro interessato, previo parere del comitato di sorveglianza».
[OSCURATO:PERSONA] decisioni di concessione dei contributi finanziari
11
Con decisione 14 dicembre 1994, C(94) 3379, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato, con un unico documento di programmazione, il quadro
comunitario di sostegno e il programma operativo per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell’obiettivo n. 2
del [OSCURATO:PERSONA] tedesco [OSCURATO:PERSONA]-Westfalen per il periodo 1994-1996. Tale decisione, modificata varie volte, nella sua versione
definitiva concede un contributo finanziario a carico del FESR per un importo complessivo pari ad EUR 241 292 000, essendo
stato prolungato fino al 31 dicembre 2000 il periodo assegnato per l’attuazione dei progetti.
12
Con decisione 11 luglio 1995, C(95) 1427, la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato un contributo finanziario comunitario ad un programma
operativo, lanciato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria PMI (piccole e medie imprese), per il periodo 1994-1999 e relativo
al [OSCURATO:PERSONA]Westfalen. Tale decisione è stata modificata varie volte e la sua versione definitiva indica che l’importo
complessivo del contributo finanziario del FESR è fissato in EUR 8 206 000.
13
Con decisione 27 luglio 1995, C(95) 1738, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso un contributo finanziario comunitario ad un programma
operativo, proposto nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Resider II, volto alla riconversione economica delle zone siderurgiche
del [OSCURATO:PERSONA]Westfalen per il periodo 28 novembre 1994 ‑ 31 dicembre 1997. Tale decisione ha subìto varie modifiche.
La versione definitiva della decisione in parola prevede il prolungamento della durata del programma al 31 dicembre 1999 e
la fissazione dell’importo complessivo del contributo finanziario in EUR 152 184 777, di cui EUR 75 063 840 a carico del FESR.
14
Con decisione 27 luglio 1995, C(95) 1739, la [OSCURATO:PERSONA] ha dato il suo consenso alla concessione di un contributo finanziario
per il programma operativo dell’iniziativa comune Rechar II diretta alla riconversione dei bacini carboniferi del [OSCURATO:PERSONA]Westfalen
relativamente al periodo 28 novembre 1994 ‑ 31 dicembre 1997. Anche tale decisione è stata soggetta a diverse modifiche. Nella
sua versione definitiva si indica che il periodo di concessione è prolungato fino al 31 dicembre 1999 e che l’importo del
contributo finanziario del FESR è stabilito in EUR 52 237 708.
15
Con decisione 7 maggio 1997, C(97) 1120, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato, nella forma di un unico documento di programmazione,
il quadro comunitario di sostegno e il programma operativo concernenti il periodo 1º gennaio 1997 ‑ 31 dicembre 1999 per gli
interventi strutturali comunitari nelle regioni del [OSCURATO:PERSONA]Westfalen interessate dall’obiettivo n. 2. Tale decisione
ha subìto varie modifiche e, nella sua versione definitiva, concede un contributo finanziario a carico del FESR per un importo
complessivo pari ad EUR 324 534 806, essendo stato prolungato fino al 30 settembre 2002 il periodo assegnato per l’attuazione
dei progetti.
16
L’art. 4 delle decisioni 14 dicembre 1994, C(94) 3379, e 7 maggio 1997, C(97) 1120, prevede che i dettagli relativi alla concessione
del contributo finanziario, ivi incluso quello del Fondo, ai vari assi prioritari e misure siano menzionati nel piano finanziario
di ogni programma. L’art. 2, secondo comma, delle altre tre decisioni di concessione citate in precedenza indica che le modalità
di concessione del contributo finanziario, compresa la partecipazione dei Fondi ai vari sotto programmi e alle misure che
costituiscono parte integrante dei programmi, sono riprese nel piano finanziario allegato ad ognuna di dette decisioni. I
piani di finanziamento dei vari programmi sono suddivisi in assi prioritari e misure.
La procedura amministrativa
17
Tenuto conto della chiusura, il 31 dicembre 1999, dei programmi finanziati dai Fondi strutturali e relativi al periodo di
programmazione 1994-1999, il 9 settembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato gli orientamenti sulla chiusura finanziaria degli
interventi operativi (1994‑1999) dei Fondi strutturali (in prosieguo: gli «orientamenti») e li ha comunicati agli Stati membri.
Gli orientamenti, nella versione in lingua tedesca, stabiliscono in particolare quanto segue:
«6. Piani finanziari
6.1 Il piano finanziario non può essere modificato dopo il termine ultimo previsto per gli impegni.
6.2 La chiusura finanziaria dei programmi va effettuata sulla base della versione del piano finanziario in vigore (suddiviso,
di norma, in tre livelli: programma, sottoprogramma, misura). I rendiconti finanziari degli Stati membri devono presentare
una suddivisione analoga a quella dei piani finanziari allegati alle decisioni di approvazione degli interventi operativi
e quindi contenere uno stato delle spese effettivamente sostenute suddivise per progetto.
Un superamento dell’ordine del 20% del contributo di ciascun fondo per misura è considerato accettabile purché non ne risulti
incrementato l’importo globale del sottoprogramma quale fissato nel piano finanziario in vigore.
In ogni modo, all’interno di un sottoprogramma una singola misura non può superare di oltre il 10% il contributo di ciascun
fondo, fermo restando l’importo del suddetto sottoprogramma quale fissato nel piano finanziario.
Va fatto osservare che la clausola di flessibilità si applica solo all’interno dello stesso fondo e che, in mancanza di sottoprogramma,
la flessibilità del 10% si applica a livello di programma (...)».
18
Al fine di ridurre il numero di domande di modifica dei programmi o dei piani finanziari, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]
all’interno del comitato di sorveglianza dell’obiettivo n. 2 ha invitato gli Stati membri ad incrementare il ricorso alla
clausola di flessibilità, contenuta al punto 6.2 degli orientamenti, in occasione delle riunioni dell’11 e del 12 novembre
1999 di detto comitato.
19
Dopo l’esame dei progetti per i quali domande di finanziamento erano state presentate nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno
1999, le autorità tedesche incaricate dei programmi hanno rilevato l’esistenza di una domanda di finanziamento eccessiva per
talune misure previste rispetto ai fondi che erano stati assegnati a tal proposito nei piani finanziari, mentre, per altre
misure, la domanda era inferiore a quanto previsto. Di conseguenza le autorità nazionali hanno deciso di procedere a trasferimenti
fra le varie misure di ogni programma, di modo che i fondi che non erano utilizzati per le misure per le quali erano stati
previsti potessero essere utilizzati per finanziare progetti attinenti ad altre misure. Tali trasferimenti non hanno comportato
alcun superamento dell’importo totale del contributo finanziario assegnato ad ognuno dei programmi, ma hanno generato un aumento
dell’importo relativo a taluni assi prioritari e una riduzione dell’importo relativo ad altri assi.
20
Nel corso della realizzazione dei programmi la partecipazione finanziaria del FESR è stata versata in modo frazionario, in
corrispondenza delle domande di pagamento e delle modalità di applicazione allegate ai programmi. Al termine dell’attuazione
dei programmi la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di versare il rimanente dovuto per ognuno dei
programmi.
21
Con lettera del 3 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] faceva presente alla Repubblica federale di Germania che la clausola di flessibilità
prevista al punto 6.2 degli orientamenti consentiva trasferimenti di fondi solamente fra le misure appartenenti al medesimo
asse prioritario e che trasferimenti fra assi erano vietati.
22
Con lettera del 25 febbraio 2004 la Repubblica federale di Germania replicava alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 3 giugno
2003 contestando l’interpretazione del punto 6.2 degli orientamenti in essa contenuta.
23
Con lettera del 23 marzo 2004, relativa all’insieme dei programmi per i quali era stato accordato un contributo finanziario
comunitario, la direzione generale (DG) «Politica regionale» della [OSCURATO:PERSONA] faceva sapere alla Repubblica federale di Germania
che non aveva intenzione di accogliere le obiezioni di quest’ultima in merito all’applicazione della clausola di flessibilità.
La DG «Politica regionale» annunciava pertanto che il saldo dei crediti impegnati a titolo del FESR sarebbe stato liberato.
La Repubblica federale di Germania rispondeva a detta lettera in data 26 aprile 2004 chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmetterle
comunicazioni di chiusura per ognuno dei programmi.
Le decisioni impugnate
24
Con decisione 25 settembre 2006, C(2006) 4193 def., la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto il contributo finanziario del FESR concesso
al programma dell’obiettivo n. 2 1997‑1999 [OSCURATO:PERSONA]-Westfalen di EUR 5 488 569,24.
25
Con decisione 25 settembre 2006, C(2006) 4194 def., la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto il contributo finanziario del FESR concesso
al programma operativo Resider – [OSCURATO:PERSONA]-Westfalen 1994‑1999 di EUR 2 268 988,33.
26
Con decisione 3 novembre 2006, C(2006) 5163 def., la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto il contributo finanziario del FESR concesso al
programma operativo del [OSCURATO:PERSONA]Westfalen nell’ambito dell’iniziativa comune PMI di EUR 981 529,62.
27
Con decisione 3 novembre 2006, C(2006) 5164 def., la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto il contributo finanziario del FESR concesso al
programma operativo del [OSCURATO:PERSONA]Westfalen nell’ambito dell’iniziativa comune Rechar II di EUR 2 322 116,26.
28
Con decisione 25 giugno 2007, C(2007) 2619 def., la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto il contributo finanziario del FESR concesso al
programma operativo dell’obiettivo n. 2 del [OSCURATO:PERSONA]Westfalen di EUR 5 958 401,64.
29
In tali cinque decisioni (in prosieguo: le «decisioni impugnate») la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un’identica motivazione per la
riduzione dei contributi finanziari comunitari. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, in via di principio, i programmi sovvenzionati
dai fondi comunitari dovevano essere realizzati conformemente alle decisioni di concessione del contributo e alle tabelle
finanziarie da essa approvate e che non era possibile apportare alcuna modifica dopo la data limite prevista dagli impegni,
poiché il periodo di programmazione aveva già raggiunto il suo termine. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, all’avvicinarsi della
fine del periodo in parola, era tuttavia risultato che le autorità nazionali, nel corso della realizzazione dei programmi,
non avrebbero potuto assicurare un livello di esecuzione identico a quello delle tabelle finanziarie allegate alle decisioni
di approvazione e che, di conseguenza, essa aveva indicato ai suoi servizi e informato gli Stati membri che sarebbe stata
applicata una certa flessibilità al momento della chiusura, conformemente al punto 6.2 degli orientamenti. Ciò non di meno,
secondo la [OSCURATO:PERSONA], un superamento delle soglie stabilite al punto 6.2 dei citati orientamenti costituisce una modifica
importante, ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, per la quale gli Stati membri dovevano presentare una
domanda di modifica al più tardi l’ultimo giorno previsto per gli impegni. Per quanto riguarda la portata della flessibilità
di cui al punto 6.2 degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che detto punto 6.2 autorizzava la flessibilità finanziaria
solamente fra misure attinenti al medesimo asse prioritario dal momento che, se instaurasse una flessibilità fra assi prioritari,
consentirebbe la modifica degli importi fissati nei piani finanziari. Essa ha sostenuto che le versioni in lingua inglese
e francese degli orientamenti indicavano che la flessibilità si applicava a tre livelli (programma, sottoprogramma/asse prioritario
e misura) e che, sebbene la versione tedesca facesse riferimento unicamente ai sottoprogrammi, non poteva applicare gli orientamenti
in modo diverso a seconda che i programmi esaminati riguardassero la Repubblica federale di Germania o altri Stati membri,
in osservanza del principio di parità di trattamento. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, nel caso di specie, i programmi
in questione erano strutturati, contrariamente a quanto asserito dalle autorità nazionali, in tre livelli, ossia programma,
sottoprogrammi/assi prioritari e misure, e che le autorità di cui trattasi avevano considerato esse stesse che gli assi prioritari
costituivano sottoprogrammi quando avevano indicato nelle tabelle finanziarie gli importi corrispondenti agli assi o ai sottoprogrammi
e non alle misure cofinanziate dal FESR.
30
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso che i contributi finanziari comunitari in causa dovevano essere ridotti dal momento che, non avendo
le autorità nazionali rispettato le tabelle finanziarie ed essendo state oltrepassate le soglie di flessibilità, avevano avuto
luogo modifiche importanti per le quali non era stata chiesta la sua approvazione.
Procedimento e conclusioni delle parti
31
Con atti introduttivi del ricorso, depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2006 (cause T‑349/06 e T‑371/06),
il 15 gennaio (cause T‑14/07 e T‑15/07) e il 4 settembre 2007 (causa T‑332/07), la Repubblica federale di Germania ha proposto
i presenti ricorsi.
32
Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 16 gennaio 2008, le cause T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07 e T‑15/07
sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.
33
La Repubblica federale di Germania conclude che il Tribunale voglia:
– annullare le decisioni impugnate;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
34
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere i ricorsi;
– condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
In diritto
35
Considerata la connessione oggettiva esistente tra le presenti cause, il Tribunale, sentite le parti, ritiene opportuno, in
applicazione dell’art. 50 del suo regolamento di procedura, riunire la causa T‑332/07 alle cause T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07
e T‑15/07 ai fini della pronuncia.
36
La Repubblica federale di Germania deduce, sostanzialmente, un motivo comune a tutti i procedimenti, relativo ad una violazione
dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88. A tale riguardo addebita alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di aver considerato che i
trasferimenti effettuati dalle autorità nazionali costituivano «modifiche importanti» non approvate da detta istituzione e,
dall’altro, di non aver esercitato il potere discrezionale che la disposizione in parola le conferisce al fine di decidere
se il contributo finanziario fosse giustificato.
37
Nella causa T‑332/07 la Repubblica federale di Germania deduce, inoltre, un motivo relativo ad un errore di valutazione dei
fatti che occorre esaminare in primo luogo.
Sul motivo relativo ad un errore di valutazione dei fatti dedotto nella causa T‑332/07
Argomenti delle parti
38
La Repubblica federale di Germania fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato erroneamente i fatti ritenendo, al diciassettesimo
‘considerando’ della decisione impugnata nella causa T‑332/07, che le spese del FESR per una parte delle misure previste dal
programma di cui trattasi, vale a dire le misure 3.1, 3.3 e 5.1, fossero inferiori a quanto indicato dal piano finanziario
in vigore. Detto Stato afferma che la domanda di pagamento concerneva la totalità del saldo restante dovuto e che, per tali
misure, non vi era stata domanda diretta all’assegnazione di una parte soltanto del contributo finanziario del FESR rispetto
ai tassi di finanziamento fissati. Lo Stato in parola sostiene che i beneficiari finali hanno ricevuto dalle autorità tedesche
importi ben più considerevoli di quelli che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di versare, poiché la parte di cofinanziamento nazionale
è stata talvolta aumentata Detto Stato reputa che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare un contributo del
FESR pari alle previsioni del piano di finanziamento, conformemente a quanto richiesto.
39
[OSCURATO:PERSONA] contesta di aver commesso un errore nella valutazione dei fatti.
Giudizio del Tribunale
40
È giocoforza constatare che l’unico documento presente nel fascicolo della causa di cui trattasi ove compare il dettaglio
delle spese effettivamente sostenute suddivise a livello delle misure, come previsto al punto 6.2 degli orientamenti, è la
tabella che compare in allegato alla decisione impugnata. Orbene, detto documento sembra essere stato, almeno parzialmente,
elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto vi sono parimenti menzionati gli importi che quest’ultima ha deciso di corrispondere
dopo l’esame della domanda di pagamento. Da ciò risulta che, in mancanza di altre prove, il Tribunale non è in condizione
di verificare se, nella domanda di pagamento in parola, e segnatamente nel rendiconto delle spese, la Repubblica federale
di Germania abbia sollecitato, come asserisce, il versamento della totalità del contributo del FESR previsto dal piano finanziario
per le misure di cui trattasi o se, come pretende la [OSCURATO:PERSONA], tale Stato abbia indicato importi inferiori a quelli fissati
nel detto piano. In ogni caso, anche volendo ritenere che la tabella allegata alla decisione impugnata sia il rendiconto delle
spese effettivamente sostenute presentato dalla Repubblica federale di Germania alla [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda di pagamento,
occorre constatare che risulta chiaramente che la Repubblica federale di Germania ha ivi dichiarato che i beneficiari hanno
ricevuto a titolo del FESR importi inferiori a quelli fissati nel piano finanziario.
41
Si deve aggiungere che l’affermazione secondo cui i beneficiari hanno ricevuto importi nettamente più importanti dalle autorità
tedesche rispetto a quelli che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di pagare non basta a dimostrare che quest’ultima ha commesso un errore
nella valutazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non contesta detta circostanza e afferma essa stessa, al diciassettesimo
‘considerando’ della decisione impugnata, che le spese totali per le misure in questione sono state superiori a quelle previste
nel piano di finanziamento. Tuttavia, se, nonostante tale aumento delle spese, le autorità tedesche, nella loro domanda di
pagamento, hanno menzionato importi inferiori a quelli previsti dal piano finanziario, la Repubblica federale di Germania
non può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] un errore nella valutazione dei fatti poiché quest’ultima prende la sua decisione in funzione
della citata domanda di pagamento. Dal momento che la Repubblica federale di Germania non ha dimostrato di aver indicato nella
sua domanda di pagamento importi del contributo del FESR pari a quelli previsti nel piano finanziario, il presente motivo
non può essere accolto.
Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88
Argomenti delle parti
42
La Repubblica federale di Germania fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 24 del regolamento n. 4253/88 in quanto
ha ridotto i contributi finanziari di cui trattasi senza che fossero soddisfatti i requisiti stabiliti da detta disposizione.
43
In primo luogo la Repubblica federale di Germania sostiene che i piani finanziari sono indicativi e, per loro natura, hanno
carattere meramente provvisorio. Tale Stato osserva che, di conseguenza, non si deve considerare ogni modifica come una modifica
importante. A suo avviso, le modifiche di un programma operativo sono importanti solamente quando hanno l’effetto di incidere
sulla struttura globale del programma o di compromettere la realizzazione degli obiettivi di sviluppo fissati nella decisione
della [OSCURATO:PERSONA] di approvazione del contributo comunitario.
44
Per quanto concerne il caso di specie, detto Stato ritiene che i trasferimenti effettuati dalle autorità nazionali non possano
essere considerati come modifiche importanti né da un punto di vista qualitativo né da un punto di vista quantitativo. La
Repubblica federale di Germania sostiene dunque che i trasferimenti in parola, che rappresentano solo una piccola percentuale
del volume totale dei contributi finanziari comunitari concessi a titolo del FESR, non hanno compromesso la realizzazione
degli obiettivi perseguiti dai programmi approvati dalla [OSCURATO:PERSONA] e non hanno comportato modifiche né dei contributi finanziari
globali del FESR né dei tassi di partecipazione del FESR a vantaggio delle varie misure. Detto Stato considera, pertanto,
che essi non oltrepassano il quadro giuridico e finanziario fissato dalle decisioni di concessione.
45
In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] riportata nelle decisioni impugnate
secondo cui, in mancanza di una domanda di modifica delle decisioni di concessione, il non rispetto delle tabelle finanziarie
che oltrepassano le soglie autorizzate dalla clausola di flessibilità dev’essere considerato come una modifica importante,
poiché varia l’importanza relativa dei vari assi prioritari o misure. A tale riguardo lo Stato in questione fa valere che
la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sostenere che i trasferimenti operati costituissero modifiche importanti unicamente per il motivo
che non rispettavano gli orientamenti. Detto Stato asserisce che gli orientamenti sono volti solamente a definire le modifiche
che possono essere realizzate senza chiedere l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA] e non definiscono cosa sia una modifica importante
e ciò che invece non lo sia.
46
La Repubblica federale di Germania afferma quindi che gli orientamenti non consentono di chiarire le ragioni per cui un trasferimento
di un importo del 20% del contributo finanziario di un fondo fra le misure non costituisca una modifica importante ai sensi
dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, mentre un trasferimento equivalente fra gli assi del programma lo sarebbe. Gli orientamenti
non indicherebbero nemmeno le ragioni per cui la delimitazione degli assi avrebbe una rilevanza così marcata per l’attuazione
dei programmi che, al fine di raggiungere l’obiettivo fissato, non si dovrebbe procedere a trasferimenti fra le misure concernenti
assi diversi. Lo Stato in parola reputa parimenti che gli orientamenti non consentono di conoscere le condizioni in cui il
contributo finanziario del FESR non è più giustificato, né di stabilire se un superamento delle soglie previste debba essere
considerato una modifica importante e nemmeno, in caso affermativo, di conoscerne i motivi.
47
In terzo luogo, la Repubblica federale di Germania sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, non poteva opporsi ai trasferimenti
realizzati, poiché detti trasferimenti erano conformi agli orientamenti e l’istituzione in parola aveva comunicato agli Stati
membri che avrebbe accettato le modifiche non approvate formalmente, ma loro conformi. A sostegno di tale affermazione detto
Stato fa valere che i programmi di cui trattasi non erano suddivisi in sottoprogrammi e che, di conseguenza, la clausola di
flessibilità doveva essere intesa nel senso che il limite del 10% dell’importo del sottoprogramma, previsto al punto 6.2,
terzo comma, degli orientamenti, doveva applicarsi o all’interno di un solo e medesimo fondo, oppure ad ogni programma nel
suo complesso. La Repubblica federale di Germania considera che, anche basandosi sulla più restrittiva delle due interpretazioni
in parola, ciò significherebbe solamente che gli aumenti non dovevano portare ad un aumento dei contributi finanziari del
FESR. Tale Stato asserisce che i limiti in questione sono stati rispettati nelle domande di versamento del rimanente.
48
Quanto all’argomento contenuto nelle decisioni impugnate secondo cui dalle varie versioni linguistiche degli orientamenti
risulterebbe che gli «assi del programma» devono essere assimilati a quanto gli orientamenti definiscono con la denominazione
di «sottoprogrammi», la Repubblica federale di Germania fa valere che la clausola di flessibilità riportata al punto 6.2 degli
orientamenti dovrebbe essere ricontestualizzata e interpretata alla luce del senso e della finalità della normativa di cui
essa fa parte (sentenza della Corte 9 gennaio 2003, causa C‑257/00, Givane e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑345, punto 37).
49
Tale Stato fa quindi osservare in particolare che, per stabilire se la clausola di flessibilità debba applicarsi, in mancanza
di sottoprogrammi, a livello dei programmi o degli assi prioritari, occorre analizzare il ruolo dei sottoprogrammi e degli
assi dei programmi nell’ambito della programmazione.
50
In proposito detto Stato asserisce, in primo luogo, che i sottoprogrammi sono previsti solamente quando occorra separare una
parte del programma dal resto del medesimo, ad esempio nel caso in cui il programma benefici del contributo finanziario di
una pluralità di Fondi strutturali, e considera che, di conseguenza, il divieto, contenuto al punto 6.2 degli orientamenti,
di effettuare trasferimenti fra sottoprogrammi dovrebbe essere ritenuto un divieto di trasferire finanziamenti concessi a
titolo di Fondi strutturali distinti o per regioni diverse. Esso sostiene che, non essendovi stato nel caso di specie alcun
trasferimento fra i vari Fondi, nulla giustifica la limitazione dei trasferimenti al livello degli assi prioritari.
51
In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania afferma che, in quanto il diritto comunitario non prevede alcun obbligo
di destinare importi massimi ai vari assi prioritari, non è né necessario né logico limitare la clausola di flessibilità di
cui al punto 6.2 degli orientamenti al livello degli assi del programma.
52
Lo Stato in parola osserva, in terzo luogo, che gli assi del programma sono stati elaborati ben prima che la [OSCURATO:PERSONA] adottasse
gli orientamenti e che, pertanto, se la [OSCURATO:PERSONA] si proponeva di limitare l’applicazione della clausola di flessibilità
al livello degli assi prioritari, avrebbe dovuto prendere in considerazione criteri per definirli.
53
In ogni caso, la Repubblica federale di Germania sostiene che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni impugnate
per concludere nel senso del superamento dei limiti previsti al punto 6.2 degli orientamenti sono errati. Lo Stato in parola
fa quindi valere, da un lato, che i moduli cui si riferiscono le decisioni impugnate non forniscono elementi che consentano
di dedurre che si possa assimilare gli «assi» e i «sottoprogrammi», e che l’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4253/88, richiamato
dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, non prevede che occorra separare gli assi prioritari così che le riattribuzioni controverse
costituirebbero una modifica importante. Detto Stato sostiene, d’altro canto, che il riferimento ad altre versioni linguistiche
degli orientamenti non rappresenta una motivazione sufficiente in quanto la versione tedesca è inequivocabile e le versioni
inglese e francese non consentono di sostenere in maniera convincente l’interpretazione accolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre,
nemmeno il riferimento alla chiusura dei programmi negli altri Stati membri costituirebbe una motivazione sufficiente, tenuto
conto che la Repubblica federale di Germania non avrebbe contezza di tali programmi e non potrebbe valutarne la legittimità.
54
In quarto luogo, la Repubblica federale di Germania considera che, qualora le modifiche realizzate non rientrassero nella
copertura degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare se fossero importanti e, in caso affermativo, se giustificassero
la riduzione dei contributi finanziari comunitari. Lo Stato di cui trattasi osserva che, in ogni caso, la mera qualifica di
una modifica come importante non giustifica di per sé la riduzione del contributo finanziario, dal momento che la circostanza
di non averla preventivamente sottoposta alla [OSCURATO:PERSONA] costituisce semplicemente una violazione di norme procedurali. Nelle
cause T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07 e T‑15/07 detto Stato fa valere più specificamente che il principio di proporzionalità non
giustifica che la [OSCURATO:PERSONA] si basi su di una violazione di regole di forma o di procedura per ridurre il contributo finanziario
concesso ai programmi in questione.
55
La Repubblica federale di Germania ritiene quindi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accertare se occorresse autorizzare i
trasferimenti operati tenendo segnatamente conto del fatto che detti trasferimenti non hanno compromesso l’obiettivo generale
dei programmi né quello del contributo comunitario, e che essi riguardano importi inferiori a quelli relativi ad altre domande
di modifica in precedenza accettate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nelle cause T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07 e T‑15/07 lo Stato in parola
sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare parimenti che, da un lato, a partire dalla metà di ottobre, non era
in grado di esaminare le nuove domande di modifica e che, dall’altro, con la comunicazione degli orientamenti, aveva fatto
sorgere nelle autorità nazionali il legittimo affidamento che esse disponevano della flessibilità necessaria relativamente
ai piani indicativi di finanziamento.
56
Per quanto concerne, in primo luogo, la circostanza che i trasferimenti non avrebbero compromesso l’obiettivo generale dei
programmi né quello della partecipazione comunitaria, la Repubblica federale di Germania fa valere in particolare che, se
gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti a condizioni migliori o equivalenti tramite un impiego dei fondi diverso
rispetto a quello previsto dalla decisione d’approvazione, la [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe poter rendere più difficile la realizzazione
dell’obiettivo di sviluppo bloccando il cofinanziamento approvato. Inoltre detto Stato ritiene che le decisioni impugnate
siano contrarie al principio della partnership in quanto impediscono alle autorità nazionali di assumere le loro responsabilità
in merito all’utilizzo concreto dei fondi nell’ultimo trimestre di un periodo di programmazione a causa della rigidità dei
piani finanziari. Lo Stato in parola indica, a tale riguardo, che i finanziamenti del FESR non sono volti a promuovere i progetti
della [OSCURATO:PERSONA] ma a sostenere i progetti degli Stati membri e che l’applicazione dei programmi richiede una certa elasticità,
dato che i progetti attuati nell’ambito del programma non sono noti preventivamente.
57
In secondo luogo, relativamente alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], alla fine del 1999, non sarebbe stata in grado di esaminare
le domande di modifica, la Repubblica federale di Germania fa valere che, per tale fatto, le autorità nazionali hanno dovuto
continuare a verificare i progetti sottoposti senza poter interpellare i servizi della [OSCURATO:PERSONA], e ciò precisamente al
momento della chiusura delle programmazioni, quando è presentata la maggior parte dei progetti. Detto Stato ritiene che l’impossibilità
di modificare i programmi fra la metà di ottobre e la fine di dicembre 1999 avrebbe comportato che i programmi avrebbero dovuto
essere completati in maniera insoddisfacente, il che sarebbe contrario all’interesse comunitario.
58
Per quanto attiene, in terzo luogo, alla circostanza che, con la comunicazione degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
fatto sorgere nelle autorità nazionali il legittimo affidamento che dette autorità disponevano della flessibilità necessaria
relativamente ai piani indicativi di finanziamento, la Repubblica federale di Germania asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto considerare che essa stessa aveva invitato gli Stati membri a non presentare domande di modifica, che la versione tedesca
degli orientamenti non poteva manifestamente essere interpretata se non nel senso di autorizzare i trasferimenti fra assi
del programma e che, in sede di chiusura dei programmi, aveva attribuito agli assi un significato che questi ultimi non avevano
al momento della loro approvazione.
59
[OSCURATO:PERSONA] contesta tutti gli argomenti esposti.
Giudizio del Tribunale
60
Per quanto concerne, innanzitutto, l’asserzione della Repubblica federale di Germania secondo cui i piani finanziari sono
meramente indicativi e provvisori, occorre rilevare che dalla normativa applicabile quale interpretata dalla giurisprudenza
risulta, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che ogni contributo finanziario concesso dai Fondi strutturali deve essere attuato
conformemente alla decisione che lo ha approvato e, segnatamente, alla tabella finanziaria allegata a detta decisione dal
momento che quest’ultima costituisce uno strumento di programmazione in cui è riflessa la posizione stabilita di comune accordo
dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle autorità nazionali.
61
È giocoforza, dunque, constatare in primis che, a differenza degli artt. 8‑10 e 11 bis del regolamento n. 2052/88 e dell’art. 8,
n. 3, del regolamento n. 4253/88, riguardanti i quadri comunitari di sostegno, la disposizione di quest’ultimo regolamento
in materia di programmi operativi, ossia l’art. 14, non prevede che il piano finanziario da allegare alla domanda sia solamente
indicativo.
62
Dall’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, secondo cui il pagamento del contributo finanziario è effettuato in conformità
degli impegni di bilancio, risulta poi che la chiusura finanziaria dei finanziamenti va effettuata, in particolare, sulla
base del piano di finanziamento in vigore (sentenza del Tribunale 27 giugno 2007, causa T‑65/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punti 36 e 37). Il medesimo requisito appare dall’art. 4 delle decisioni 14 dicembre 1994, C(94) 3379, e 7 maggio 1997, C(97) 1120,
nonché dall’art. 2, secondo comma, delle altre decisioni di concessione (v. precedente punto 16).
63
Infine, si deve rilevare che il regolamento n. 4253/88, all’art. 25, n. 5, prevede la procedura da seguire per operare modifiche
dei piani finanziari. Detta disposizione, infatti, stabilisce che le modifiche dei piani finanziari sono decise o dal comitato
di sorveglianza, o dalla [OSCURATO:PERSONA] d’intesa con lo Stato membro interessato, previo parere del comitato di sorveglianza.
Qualora le modifiche siano stabilite dal comitato di sorveglianza, queste sono notificate senza indugio alla [OSCURATO:PERSONA] e
allo Stato membro interessato e sono applicabili unicamente previa conferma sia da parte della [OSCURATO:PERSONA], sia dello Stato
membro interessato. L’inosservanza della disposizione in parola giustifica di per sé, conformemente alla giurisprudenza, la
riduzione del contributo finanziario (v., per analogia, sentenza del Tribunale 22 novembre 2006, causa T‑282/04, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
punti 72 e 78).
64
Da quanto precede deriva che, contrariamente a quanto asserito dalla Repubblica federale di Germania, le modifiche di un piano
finanziario approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] realizzate senza il consenso di quest’ultima comportano, in via di principio, la riduzione
del contributo finanziario concesso al programma in causa, e ciò a prescindere dalla loro importanza qualitativa o quantitativa.
65
Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti dedotti dalla Repubblica federale di Germania diretti a contestare il
fatto che il superamento dei limiti previsti dagli orientamenti possa essere sufficiente per ritenere che i trasferimenti
controversi costituissero modifiche importanti, dalle considerazioni di cui ai precedenti punti 60-64 risulta che tali argomenti
vanno respinti, in quanto l’applicabilità dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 ai trasferimenti in parola discende, in
ogni caso, dalla normativa applicabile e dalle decisioni di concessione.
66
Relativamente, in terzo luogo, agli argomenti della Repubblica federale di Germania secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva
opporsi alle modifiche apportate dal momento che erano conformi agli orientamenti, si deve, da un lato, ricordare che i trasferimenti
fra misure diverse che sono state realizzati dalle autorità tedesche non presuppongono un aumento di oltre il 20% dell’importo
attribuito da ogni piano finanziario alle misure il cui importo è stato aumentato, ma comportano un superamento degli importi
assegnati agli assi dai piani finanziari. Occorre constatare, d’altro canto, che la versione in lingua tedesca del punto 6.2
degli orientamenti, menzionata al precedente punto 17, non fa alcun riferimento ad assi prioritari e che, a fortiori, detto
punto non indica espressamente che i trasferimenti fra assi diversi sono vietati. In tali circostanze, al fine di esaminare
il merito degli argomenti avanzati, si deve, conformemente alla giurisprudenza, procedere ad un’interpretazione letterale,
storica, contestuale e teleologica del punto 6.2 degli orientamenti (v., relativamente alla metodologia, sentenze del Tribunale
20 novembre 2002, causa T‑251/00, Lagardère e Canal+/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4825, punti 72 e seguenti, e 6 ottobre 2005,
cause riunite T‑22/02 e T‑23/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4065, punti 41 e seguenti).
67
Riguardo, innanzitutto, all’interpretazione letterale, va tenuto conto della circostanza che, dal momento che i testi di diritto
comunitario sono redatti in varie lingue e che le diverse versioni linguistiche sono ugualmente vincolanti, l’interpretazione
di una norma di diritto comunitario comporta il raffronto delle sue versioni linguistiche (sentenza della Corte 6 ottobre
1982, causa 283/81, Cilfit e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3415, punto 18, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
citata al precedente punto 66, punto 42). Difatti, la necessità di un’interpretazione uniforme delle disposizioni comunitarie
esclude che il testo di una delle loro versioni sia preso in considerazione isolatamente, mentre impone di interpretarlo e
applicarlo alla luce delle versioni redatte nelle altre lingue ufficiali (sentenza della Corte 5 dicembre 1967, causa 19/67,
van der [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 408, 417), anche se ciò comporta che la disposizione interessata sia interpretata e debba essere
applicata in modo non corrispondente al senso proprio e consueto delle parole ivi contenute in una o più delle versioni linguistiche,
contrariamente a quanto richiesto dalla certezza del diritto (v., in questo senso, sentenza della Corte 3 marzo 1977, causa
80/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 425, punto 11).
68
Nel caso di specie occorre osservare che effettivamente esiste una differenza fra la versione tedesca e le altre versioni
linguistiche del punto 6.2 degli orientamenti. In tutte le versioni il primo comma di detto punto indica che la chiusura finanziaria
dei programmi va effettuata sulla base della versione del piano finanziario in vigore e che quest’ultimo, in generale, è un
piano suddiviso in tre livelli. Tutte le versioni riportano, quali primo e terzo livello, «programma» e «misure». Tuttavia,
per il livello intermedio, la versione in lingua tedesca indica solamente «sottoprogramma» (Unterprogramm), mentre le altre
versioni indicano «sottoprogramma/asse prioritario» («delprogram/prioriteret» in danese, «sub-programme/priority axis» in
inglese, «subprograma/eje prioritario» in spagnolo, «alaohjelma/toimintalinja» in finlandese, «sous-programme/axe prioritaire»
in francese, «subprogramma/prioritaire doelstelling» in neerlandese, «subprograma/eixo prioritário» in portoghese e «underprogram/prioriterat
område» in svedese). Relativamente alle altre disposizioni del punto 6.2 degli orientamenti non si riscontrano divergenze
fra le versioni linguistiche poiché i commi secondo, terzo e quarto del citato punto 6.2 si riferiscono, in tutte le versioni
linguistiche, unicamente al termine «sottoprogramma».
69
Si pone, pertanto, la questione se il riferimento operato al primo comma del punto 6.2 degli orientamenti nelle versioni linguistiche
diverse dalla versione tedesca al «sottoprogramma/asse prioritario» sia necessario affinché tale disposizione possa essere
intesa, come sembra esserlo stata dagli Stati membri che hanno consultato le altre versioni linguistiche, nel senso che il
riferimento negli altri commi del punto in discussione al solo «sottoprogramma» vada letto come se designasse anche gli assi
prioritari. Per risolvere detta questione occorre determinare, facendo ricorso all’interpretazione sotto i profili contestuale,
storico e teleologico, se i «sottoprogrammi» e gli «assi prioritari» costituiscano, in sostanza, due termini diversi per designare
il livello intermedio dei programmi, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], o se si tratti di due elementi di programmazione totalmente
differenti, la cui assimilazione ai fini dell’applicazione degli orientamenti non dovrebbe avvenire, come asserito dalla Repubblica
federale di Germania.
70
In seguito, per quanto concerne l’interpretazione contestuale, si deve osservare che il contesto in cui si inserisce il punto
6.2 degli orientamenti non è costituito solamente dalle altre disposizioni degli orientamenti, le quali si occupano di temi
diversi dalla chiusura finanziaria dei programmi e non contengono dunque elementi utili all’interpretazione di detto punto
6.2, ma anche dal complesso delle disposizioni applicabili ai contributi finanziari in causa e segnatamene dalle decisioni
di concessione. Orbene, mentre dalla lettura dei programmi approvati dalle decisioni di cui trattasi risulta che questi ultimi
presentano una struttura articolata in assi prioritari o in priorità e che non sono suddivisi in sottoprogrammi, tre delle
cinque decisioni di concessione, ossia le decisioni 11 luglio 1995, C(95) 1427, 27 luglio 1995, C(95) 1738, e 27 luglio 1995,
C(95) 1739 (v. precedenti punti 12‑14), all’art. 2 dispongono che le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi
compresa la partecipazione dei fondi ai vari sottoprogrammi (Teilprogramm) e alle misure che sono parte integrante di programmi,
sono riprese nei piani finanziari allegati alle decisioni citate.
71
Benché il termine tedesco utilizzato negli orientamenti (Unterprogramm) non sia identico a quello impiegato nelle decisioni
di concessione menzionate al precedente punto 70 (Teilprogramm), dalle decisioni di cui trattasi risulta chiaramente che la
[OSCURATO:PERSONA], già a partire dall’approvazione dei programmi e non solamente al momento della loro chiusura, considerava che
i «sottoprogrammi» e gli «assi prioritari» costituivano un unico e medesimo livello di programmazione, vale a dire il livello
intermedio posto fra i programmi e le misure. Poiché nel caso di specie, in definitiva, si tratta di stabilire se gli orientamenti
elaborati dalla [OSCURATO:PERSONA] potessero ragionevolmente essere intesi dalle autorità nazionali incaricate dell’attuazione di
tali programmi nel senso che il divieto di trasferimenti fra «sottoprogrammi» implicava anche un siffatto divieto relativamente
agli «assi prioritari», e che, di conseguenza, qualsiasi trasferimento fra assi doveva essere oggetto di una domanda formale
di modifica, occorre considerare che, indipendentemente dalla definizione precisa dei termini «sottoprogrammi» e «assi prioritari»,
la formulazione delle decisioni di concessione avrebbe dovuto mettere in grado le autorità nazionali di comprendere che il
termine «sottoprogramma» utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] in tutti i commi della versione in lingua tedesca degli orientamenti
doveva essere inteso come riferito parimenti agli «assi prioritari» dei programmi o, per lo meno, di nutrire dubbi in merito
all’interpretazione del punto 6.2 degli orientamenti.
72
Quanto all’interpretazione sotto il profilo storico e teleologico si deve rilevare che, essendo ogni modifica dei piani finanziari
operata senza il consenso della [OSCURATO:PERSONA] idonea a determinare una riduzione del contributo finanziario (v. precedente punto
64), gli orientamenti vanno intesi come diretti ad agevolare la chiusura dei programmi nel senso che la [OSCURATO:PERSONA], in base
al margine di discrezionalità accordatole dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88 per decidere se si debba o meno ridurre
o sospendere un contributo finanziario comunitario, accetterebbe una certa flessibilità e che, di conseguenza, dalle modifiche
che soddisfano i requisiti previsti non discenderebbero riduzioni nemmeno se tali modifiche non le fossero state sottoposte
al fine di essere approvate. Da quanto precede risulta che il punto 6.2 degli orientamenti deve essere interpretato restrittivamente,
cosicché il numero di modifiche per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato la sua intenzione di non ridurre i contributi finanziari
concessi e che, quindi, potevano, in pratica, essere realizzate senza chiedere la sua approvazione è limitato quanto possibile.
Va ricordato, infatti, che il regolamento n. 4253/88 prevede una procedura formale relativa alla modifica dei piani finanziari,
obbligatoria sia per gli Stati membri sia per la [OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto, il numero di casi in cui gli Stati membri potrebbero
essere dispensati dal seguire tale procedura senza rischiare una riduzione del contributo finanziario dovrebbe essere il più
possibile contenuto.
73
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve ritenere che i trasferimenti fra assi prioritari dei programmi, operati
dalle autorità tedesche, non fossero coperti dagli orientamenti.
74
Gli altri argomenti dedotti dalla Repubblica federale di Germania non sono tali da inficiare detta conclusione. La Repubblica
federale di Germania fa valere che un divieto di trasferire importi fra assi non sarebbe giustificato, poiché siffatti trasferimenti
non incidono in maniera sostanziale sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi perseguiti. È giocoforza constatare
che, sebbene tali considerazioni siano pertinenti per determinare se i trasferimenti in parola avrebbero potuto essere approvati
dalla [OSCURATO:PERSONA] se le fossero stati sottoposti, non lo sono nell’ambito della verifica della compatibilità dei trasferimenti
in causa con il punto 6.2 degli orientamenti. Nel caso di specie, infatti, non si tratta di stabilire se trasferimenti fra
assi avrebbero potuto essere accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] se le fossero stati sottoposti, ma di accertare se essi, tenuto conto
degli orientamenti, potessero non essere comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] senza per ciò comportare una riduzione del contributo
finanziario.
75
Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’asserzione della Repubblica federale di Germania secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto far uso del potere discrezionale conferitole dall’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 per decidere se il contributo
finanziario concesso fosse giustificato, occorre rilevare, innanzitutto, che, nonostante l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA],
riportata nelle decisioni impugnate, secondo cui gli orientamenti definiscono quanto essa considerava come una modifica importante,
detti orientamenti possono essere interpretati solo come volti a definire le ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’esistenza
di una modifica dei piani finanziari non giustifichi la riduzione del contributo finanziario. Si deve ricordare, infatti,
che la possibilità di riduzione in caso di modifica dei piani finanziari risulta dalla normativa applicabile stessa così come
dalle decisioni di concessione del contributo finanziario comunitario ai programmi in causa nelle presenti cause e non dipende
dal margine di valutazione della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, per contro, poteva decidere che a talune modifiche non sarebbero
conseguite riduzioni, in considerazione delle circostanze attinenti alla fine del periodo di programmazione, e comunicare
siffatta posizione agli Stati membri al fine di garantire la trasparenza delle sue decisioni di chiusura e di assicurare la
parità fra i vari Stati membri. Orbene, conformemente alla giurisprudenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato agli Stati
membri come intendeva fare uso del suo potere discrezionale, non poteva discostarsene senza violare il principio parità di
trattamento (v., in questo senso, sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P
a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 211). Infatti, verificando, come richiesto
dalla Repubblica federale di Germania, se le modifiche avrebbero potuto essere approvate se le fossero state comunicate in
tempo utile, la [OSCURATO:PERSONA] favorirebbe la Repubblica federale di Germania rispetto agli Stati membri che hanno evitato di
effettuare modifiche non conformi ai requisiti dettati dagli orientamenti senza chiedere l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA].
76
In ogni caso, va constatato che la Repubblica federale di Germania non ha prodotto prove che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato
il principio di proporzionalità decidendo di ridurre i contributi finanziari di cui trattasi.
77
Infatti, per quanto attiene, in primis, all’asserzione secondo cui i trasferimenti non hanno compromesso l’obiettivo generale
dei programmi né quello del contributo comunitario, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, non è sufficiente
dimostrare che un progetto è stato realizzato per poter pretendere il versamento di un contributo finanziario (v., in questo
senso, sentenza 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, [OSCURATO:PERSONA] montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑731 punti 77
e 78). Il sistema di sovvenzioni elaborato dalla normativa comunitaria, infatti, si basa segnatamente sull’adempimento da
parte del beneficiario di una serie di obblighi cui è subordinato il ricevimento del contributo finanziario previsto. Se il
beneficiario non adempie in tutto o in parte detti obblighi, come ad esempio quello relativo al rispetto del quadro normativo
e finanziario, l’art. 24 del regolamento in parola autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a rivedere la portata degli obblighi derivanti
dalla decisione di concessione del contributo finanziario. Da una giurisprudenza constante risulta parimenti che la violazione
degli obblighi la cui osservanza sia di fondamentale importanza per il buon funzionamento di un sistema comunitario può essere
sanzionata con la perdita di un diritto conferito dalla normativa comunitaria senza che ciò comporti una violazione del principio
di proporzionalità (sentenze del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T‑216/96, Conserve Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3139,
punti 101 e 103, e 26 settembre 2002, causa T‑199/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3731, punti 134 e
135).
78
Nel caso di specie è giocoforza constatare che ammettere, come richiesto dalla Repubblica federale di Germania, che la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe dovuto ridurre i contributi finanziari di cui trattasi in considerazione della circostanza che gli obiettivi dei
programmi e di detti contributi erano stati raggiunti significherebbe non sanzionare la violazione da parte della Repubblica
federale di Germania del suo obbligo di attuare tali programmi conformemente ai piani finanziari approvati dalla [OSCURATO:PERSONA].
Una soluzione del genere svuoterebbe così l’obbligo in parola del suo contenuto in quanto per le autorità nazionali sarebbe
sufficiente dimostrare la buona realizzazione dei programmi per ottenere la totalità del finanziamento concesso.
79
La Repubblica federale di Germania, peraltro, non può invocare il principio della partnership, di cui all’art. 4 del regolamento
n. 2052/88 (v. precedente punto 3), per chiedere il pagamento della totalità dei contributi finanziari. Infatti, se è ben
vero che, come ricordato dalla Repubblica federale di Germania, i cofinanziamenti comunitari non sono diretti a promuovere
i progetti della [OSCURATO:PERSONA] ma quelli degli Stati membri, ciò non di meno ai sensi dell’art. 274 CE la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile
dell’esecuzione del bilancio comunitario e che i regolamenti applicabili ai Fondi strutturali prevedono che sia tenuta ad
approvare i piani finanziari in sede di decisione delle concessioni e di approvare, direttamente o indirettamente, qualsiasi
modifica di questi ultimi. In tale contesto si deve constatare che la soluzione propugnata dalla Repubblica federale di Germania,
benché tenga conto delle competenze delle autorità nazionali, ignora quelle attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] dalla normativa applicabile.
L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2052/88 prevede precisamente che «[l]’azione comunitaria (…) è il risultato della stretta
concertazione tra la [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti (…) designati dallo
Stato membro (...)» e tale concertazione verte segnatamente sulla preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione
delle azioni, e deve operare nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.
80
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], a partire dalla metà di ottobre, non sarebbe stata in
grado di esaminare le nuove domande di modifica, basti constatare che la [OSCURATO:PERSONA] contesta detta affermazione facendo presente
di aver adottato 418 decisioni di modifica nel corso degli ultimi due mesi del 1999 e di essersi altresì occupata delle domande
di modifica trasmesse dagli Stati membri dopo la metà ottobre del 1999, inclusa quella proveniente dal [OSCURATO:PERSONA]Westfalen. L’istituzione
in parola aggiunge che le domande che non hanno potuto essere trattate prima del 31 dicembre 1999 a causa della data tardiva
della loro presentazione hanno potuto essere accettate, anche successivamente a tale data, allorché non incidevano sul bilancio
comunitario.
81
Relativamente, poi, alle asserzioni secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incoraggiato le autorità nazionali a non presentare
nuove domande di modifica e la versione tedesca degli orientamenti indicherebbe chiaramente che i trasferimenti controversi
non necessitavano dell’approvazione della [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che, nelle circostanze del caso di specie, per le autorità
nazionali avrebbe dovuto essere sufficientemente chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] considerava che gli assi prioritari menzionati
nei piani finanziari dei programmi in causa costituivano sottoprogrammi ai sensi del punto 6.2 degli orientamenti e che, di
conseguenza, nonostante un’eventuale mancanza di chiarezza della versione tedesca degli orientamenti, le autorità in parola
avrebbero potuto capire che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accettato trasferimenti fra assi prioritari senza domanda della sua
approvazione conformemente all’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88. In proposito si deve rilevare, riguardo all’argomento
della Repubblica federale di Germania secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare il fatto che il numero di progetti
sottoposti aumenta verso la fine del periodo di programmazione e comporta, a sua volta, un incremento del numero di modifiche
necessarie dei piani finanziari, che è appunto tale circostanza ad aver indotto la [OSCURATO:PERSONA] a comunicare agli Stati membri
gli orientamenti e a invitarli a tenere conto del punto 6.2 dei citati orientamenti al fine di ridurre il quantitativo di
domande di modifica.
82
Alla luce di quanto precede si deve considerare che la Repubblica federale di Germania non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA]
ha violato l’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88. I ricorsi devono pertanto essere integralmente respinti.
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica Federale di Germania, rimasta soccombente, deve essere condannata
alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La causa T‑332/07 è riunita alle cause T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07 e T‑15/07 ai fini della sentenza.
2)
I ricorsi sono respinti.
3)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
O. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il tedesco.