CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15353/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39824 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di con :orso in furto aggravato in privata dimora; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di le pge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova in relazione all'attendibilità dell individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna - è manifestam ?.nte infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione ) rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con qu !lie del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le o Impete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elemen i di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservat al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/20( O, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono prec use al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisior e. impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutaz one dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mic liore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del Oz /11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunz e che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 2337 ,0; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Nel caso in esame, il ricorrente lamenta un'erronea valutazione dei fa ti operata dai giudici di merito, deducendo la non attendibilità della deposizione della ii.o. in ordine all'effettivo riconoscimento del ricorrente quale autore del fatto di reato Tuttavia, in conformità ai principi giurisprudenziali consolidati, non rientra nelle prerogative ( i questa Corte procedere a una nuova valutazione del compendio probatorio su cui si bas la decisione impugnata, che ha motivatamente disatteso il corrispondente motivo di appel o (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di k gge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena - è manifestamente infl Indato giacché il "nuovo" art. 58 I. 689 del 1981 (che recita, al primo comma: «Il giudice, rei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della iena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, an:he attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione c altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per itenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato») lascia comunque al Giudi :e di merito la possibilità di valutare se la pena sostitutiva possa essere funzionale alla rh ducazione del condannato e a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati e se non vi siano dati che lascino presagire il mancato rispetto delle prescrizioni. Nel caso di specie, tale vaglio è stato motivatamente svolto dal Giudice di merito, che legittimamente ha fatto riferimento ai precedenti del prevenuto per reati commessi anche dopo l'espiazione di pene d itentive, quale fattore prognostico utile a delineare la personalità del prevenuto e, quindi, la funzione di prevenzione speciale della sanzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trE mila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spE se processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend Così deciso, il 26 marzo 2025 Il con