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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35974/2022

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Maria, rappresentate e difes e per procura alle liti allegata a l ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale G. Mazzini n. 142.

Ricorrenti contro Comune di Bosa, in persona del sindaco prof. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazzale delle Medaglie d’oro n. 20.

Controricorrente avverso la sentenza n.288/2017 della Corte di appello di Cagliari , depositata il 13.

4. 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.

11. 2022dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.

N. 26175/2017.Viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, assorbiti per quanto di ragione l’ottavo e il nono e che siano dichiarati inammissibili o rigettati i restanti motivi.

Fatti di causa Con sentenza n. 288/2017 del 13.

4. 2017 la Corte di appello di Cagliari rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado che aveva respinto le domande da loro proposte nei confronti del comune di Bosa dirette ad ottenereil trasferimento della proprietà, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., di un appartamento sito in Bosa, via Amsicora n. 2 e la condanna del comune al risarcimento dei danni per il suo inadempimento.

In atto di citazione le attrici avevano dedotto che il comune di Bosa, in data 15.

3. 2000, aveva inviato a [OSCURATO:PERSONA]- a cui le esponenti , in qualità le prime due di sorelle e la terza di nipote, erano succedute - una lettera contenente l a proposta di acquisto dell ’ immobile dalla stessa condotto , rientrando esso tra quelli che il comune aveva deciso di porre in vendita; che, in particolare, tale missiva l’aveva invita t a a comunicare la propria accettazione all’acquisto ed a versare, in tal caso, la somma di lire 10.00.000 come acconto sul prezzo di vendita, determinato in complessive lire 27.360.000, oltre le spese di accatastamento ed il saldo dei canoni arretrati; che [OSCURATO:PERSONA] aveva, nel termine indicato dal comune , accettato la proposta di acquisto e versato le somme richieste; che successivamente, il 12.

12. 2000, il comune le aveva tuttavia comunicato di avere sospeso la procedura di vendita, risultando gli alloggi cata s talmente intest a ti alla Regione, e restituito l’acconto versato; che, in data 26.

10. 2009, [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, aveva inviato al comune una lettera con cui, dopo avere rappresentato di risiedere nell’appartamento e di essere succeduta alla zia,lo invitava a procedere alla stipula del contratto definitivo di cessione; che il comune aveva risposto di non voler accogliere tale richiesta e che, atteso che la richiedente, pur R.G.

N. 26175/2017.avendone la residenza anagrafica, non avevamai abitato l’alloggio, la invitava al suo rilascio.

Nella propria decisione la Corte di appello, dopo avere rilevato la mancanzadi chiarezza delle richieste delle attrici, che avevano, da un lato , assunto che il contratto di vendita si era perfezionato con la lettera di accettazione di [OSCURATO:PERSONA] del 2000 ed il versamento dell’acconto sul prezzo e , dall’altro,avevano insistito per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., affermò, in adesione alla conclusione raggiunta dal giudice di primo grado, che doveva nella specie escludersi che fosse stato concluso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il comune di Bosa sia un contratto preliminare di compravendita, che un contratto definitivo.

A sostegno di tale conclusione rilevò che con la comunicazione del 2000 il comune si era limitato a portare a conoscenza degli assegnatari la deliberazione del consiglio dell’ente che aveva deciso di procedere alla vendita degli immobili, al fine di garantire il loro diritto di prelazione, e che la cessione futura dell’alloggio avrebbe dovuto essere perfezionata con successivo atto traslativo da stipularsi con il legale rappresentante del comune ed i singoli conduttori; che, inoltre, la comunicazione del 2000 del comune non poteva costituire un impegno contrattuale, atteso che essa non proveniva dal legale rappresentante dell’ente, ma era stata sottoscritta dal responsabile del [OSCURATO:PERSONA], che dalla gi unta comunale era stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza per la cessione degli alloggi; che, comunque , i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione necessitano di essere consacrati in un unico documento, che in un unico contesto esprima la volontà comune delle parti, sicché essi non possono reputarsi perfezionati attraverso lo scambio di lettere diverse contenenti asseritamente la proposta e l’accettazione; che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a dichiarare l’inefficacia della diffida a rilasciare l’appartamento inviatale dal comune era stata correttamente ritenuta inammissibile dal tribunale, trattandosi di atto meramente interlocutorio e pertanto privo di idoneità a produrre effetti giuridici negativi nella sfera del destinatario; che le ulteriori richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA], volte ad accertare la sua R.G.

N. 26175/2017.posizione di convivente con l’assegnataria [OSCURATO:PERSONA], erano inammissibili perché proposte solo con l’atto di appello, essendosi la parte limitata nel giudizio di primo grado a chiedere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di diffida del comune a rilasciare l’alloggio.

La Corte cagliaritana respinse, in fine , la domanda di condanna del comune al risarcimento dei danni, rilevando che: non poteva ravvisarsi una condotta colposa da parte dell’ente nella regolarizzazione catastale dell’immobile; non essendo tra le parti intervenuta alcuna s tipulazione negoziale , non era configurabile a carico del comune una responsabilità contrattuale; non era stato fornito alcun elemento di prova del pregiudizio lamentato, indicato genericamente nella somma di euro 50.000,00.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 13.

11. 2017, ricorrono [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a dieci motivi.

Resistecon controricorso il comune di Bosa.

Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28.

10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18.

12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.

Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1326 cod. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,censurando la sentenza impugnata per non avere ravvisato, anzi escluso, nello scambio di lettere tra il comune di Bosa e la de cuius [OSCURATO:PERSONA] la conclusione di un contratto definitivo di vendita, tenuto conto che la lettera del comune aveva tutti i caratteri della proposta contrattuale e che la Mastino aveva comunicato la sua accettazione, versando l’acconto sul prezzo, come richiesto.

Il secondo motivo d i ricorso , denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., richiamata la propria tesi difensiva secondo cui tra il comune e [OSCURATO:PERSONA] si era R.G.

N. 26175/2017.perfezionato il contratto di cessione della proprietà dell’immobile, lamenta che la Corte territoriale abbia interpretato la domanda come richiesta di adempimento di un contratto preliminare, senza considerare che la parte non aveva evocato tale fattispecie negoziale e che l’art. 2932 cod. civ. trova applicazione in tutti i casi di obbligo a contrarre.

La Corte ha quindi errato nel non avere emesso una sentenza che producesse gli effetti del contratto concluso, atteso che ricorrevano tutti i presupposti previsti dalla disposizione citata per l’esecuzione specifica dell’obbligo del comune di stipulare per iscritto il contratto di cessione dell’alloggio oppure, in via subordinata, per la sua condanna per inadempimento contrattuale.

Il terzo motivo diricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia escluso il perfezionamento del contratto definitivo di vendita in ragione del fatto che la lettera del 15.

3. 2000 fosse stata sottoscritta dal responsabile del Servizio F inanziario del comune, e non dal sindaco, senza considerare che questi era stato espressamente delegato dalla Giunta comunale e che le competenze del dirigente hanno, ai sensi dell’art. 107 citato, rilevanza esterna, comprendendo anche il potere di stipulare contratti.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibil i in quanto le violazion i di diritto contestat e non invest ono , in modo diretto e decisivo, l’effettiva ratiodella decisione impugnata, né tutte le ragioni poste a fondamento della decisione.

Va premesso che le attrici, odierne ricorrenti, hanno proposto le loro domande nei confronti del comune dirette alla cessione del bene immobile per cui è causa allegando, quale fatto costitutivo della loro pretesa, lo scambio di lettere intervenuto nei primi mesi del 2000 tra il comune di Bosa, in persona del responsabile del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], assegnataria dell’appartamento, di cui le istanti assumono di essere eredi.

In particolare, come richiamato nel ricorso, l’atto introduttivo del giudizio esponeva che il comune, con lettera del 15.

3. 2000, dopo avere rappresentato di avere deliberato di porre in vendita gli immobili, aveva invita to espressam en te R.G.

N. 26175/2017.l’assegnataria a manifestare la volontà di acquistare l’appartamento da lei occupato, indicando il prezzo complessivo di acquisto, l’acconto da versare, le spese di accatastamento e gli arretrati maturati del canone e che con missiva del 4.

4. 2000 la Mastino aveva manifestato la propria volontà all’acquisto, versando l’acconto e le altre somme richieste.

Aggiungevano le ricorrenti che, poco tempo dopo, la procedura di vendita era stata unilateralmente sospesa dal comune, per un problema relativo alla intestazione catastale degli immobili, che risultava in capo alla Regione, ma che, essendo stato ta le impedimento superato nel 2009 , nulla più impediva di procedere all’atto formale di alienazione del bene.

Decidendo la controversia, la Corte di appello, in aperta condivisione con le ragioni accolte dalla sentenza di primo grado, ha respinto le domande con tre autonome argomentazioni, affermando che: a) il tenore letterale della comunicazione del comune datata 15.

3. 2000 escludeva che essa po tesse qualificarsi proposta contrattuale, essendosi il comune limitato a portare a conoscenza degli assegnatari la delibera consiliare di procedere alla vendita degli alloggi e ad invitare i medesimi a manifestare la loro intenzione di acquisto, aggiungendo, in punto di diritto, che, in materia di trasferimento della proprietà di immobili di edilizia popolare, “ lo scambio di consensi tra l’ente proprietario e assegnatario non produce un effetto perfezionativo del contratto traslativo di vendita o di preliminare di tale atto, ma costituisce il provvedimento finale del procedimento amministrativo avente effetto ricognitivo del diritto attribuito dalla legge agli assegnatari di acquistare l’alloggio al medesimo prezzo con successivo atto traslativo da stipularsi dal legale rappresentante dell’ente locale e dai singoli conduttori degli alloggi “; b) la lettera del 15.

3. 2000 del comune proveniva dal responsabile del [OSCURATO:PERSONA], incaricato dalla giunta comunale di adottare tutti gli atti di gestione di competenza per il raggiungimento dell’obiettivo della dismissione degli immobili, ma privo della potere di rappresentanza legale del comune; c) i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione necessitano di essere consacrati in un unico documento, che in un unico contesto esprima la R.G.

N. 26175/2017.volontà comune delle parti, sicché essi non possono perfezionarsi attraverso lo scambio della proposta ed accettazione tra assenti.

Tanto precisato, si osserva che la prima affermazione della Corte di appello, che ha escluso che la dichiarazione contenuta nella lettera del comune del 15.

3. 2000 avesse natura di proposta contrattuale, come tale vincolante per il proponente e tale da determinare, a seguito della manifestazione di accettazione del destinatario, la conclusione del contratto di vendita, non è stata contestata in modo efficace dalle ricorrenti , che si sono limitate a dedurre, in modo del tutto assertivo,che la dichiarazione d el comune aveva valore di proposta contrattuale e che, essendo stata accetta ta , la Corte di appello ha errato nel non applicare l’art. 1226 cod. civ., il quale prevede che il contratto, nel caso in cui le dichiarazioni non siano manifestate in un unico contesto, è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

La censura di violazione dell’art. 1226 cod. civ. non coglie nel segno.

Il giudice a quo, infatti, non ha applicato tale disposizione non per ragioni intrinseche, legate allo scambio delle dichiarazioni di volontà tra proponente e destinatario della proposta, ma in forza del presupposto che la lettera del 15.

3. 2000 inviata dal comune alla assegnataria dell’alloggio non avesse i caratteri e la natura di proposta contrattuale, non esprime sse vale a dire la volontà definitiva dell’ente di cedere l’alloggio e di ritenere la cessione conclusa per effetto della sua accettazione.

Ora, poiché la Corte territoriale è pervenut a a tale conclusione v alutando il contenuto della dichiarazionepresente nel documento in questione , l a censura avrebbe dovuto rivolgersi nei confronti di tale conclusione, che costituisce una autonoma ratio decidendidella sentenza impugnata e che , in quanto risultato di un’operazione interpretativa del giudice, avrebbe dovuto essere confutata mediante la deduzione specifica degli errori commessi dalla Corte di appello nella valutazione del contenuto del documento e, quindi, della indicazione specifica dei criteri legali di interpretazione dei contratti posti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. che sarebbero stati nella specie violati .

L a mera affermazione dei ricorrenti che tale dichiarazione ave sse natura di proposta R.G.

N. 26175/2017.contrattualenon risulta per contro accompagnata da alcuna critica puntuale in grado di evidenziare in cosa sia consistito l’errore di valutazione dell’atto da parte della decisione di appello.

C ostituisce principio consolidato di questa Corte che l’interpretazione del giudice degliatti negoziali deve essere contesta dal ricorrente per cassazione mediante l’indicazione specifica delle regole ermeneutiche che si assumono disapplicateo erroneamente applicate, nonché delle ragioni concrete che evidenziano tale violazione.

Nel caso di specie nessun passo del ricorsoinveste con critiche dirette, puntuali e argomentate l’interpretazione della dichiarazione del comune del 15.

3. 2000 fatta propria dalla Corte territoriale.

Ne discende l’irrilevanza o comunque non decisività della censura di violazione dell’art. 1226 cod. civ., la cui applicabilità presuppone l’esistenza di una dichiarazione avente valore di proposta contrattuale, che nella specie è stata esclusa.

A tale rilievo merita aggiungere che la conclusione della Corte di appello in merito alla mancata conclusione di un contratto tra le parti, sia preliminare che definitivo, poggia altresì sull’affermazione che i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione necessitano di essere consacrati in un unico documento, che in un unico contesto esprima la volontà comune delle parti, sicché essi non possono perfezionarsi attraverso lo scambio della proposta ed accettazione tra assenti.

Poiché tale motivazione integra una autonomaratio decidendi, in grado di sorreggere da sola la statuizione di rigetto delle domande avanzate in giudizio, i motivi sono altresì inammissibili, come dedotto dal Procuratore generale, per non attaccare in alcun modo tale motivazione.Costitu is ce principio di diritto vivente che, qualora la decisione impugnata si fondi su più ragioni autonome, in grado ciascuna di giustificarne il decisum, la parte che impugna deve censurare specificatamente ogni singola ragione, dal momento che altrimenti , anche se i suoi motivi fossero accolti, l’impugnazione dovrebbe comunque essere rigettata, continuando la sentenza ad essere sostenuta dalla ratio decidendinon impugnata.

Alla luce di tale considerazionii primi tre motivi vanno dichiarati inammissibili, tenendo altresì conto, con riferimento al secondo motivo, che l amenta violazione dell’art. 2932 cod. civ., che, da un lato, la Corte di appello, con le R.G.

N. 26175/2017.motivazioni sopra richiamate, ha escluso la conclusione sia del contratto definitivo di vendita che di un contratto preliminare, e, dall’altro, che l e ricorrenti, come risulta ribadito nel motivo e nello svolgimento del fatto riassunto nel ricorso, hanno fondato l a loro domanda di esecuzione specifica sullo scambio delle lettere intervenute nel 2000 tra il comune e [OSCURATO:PERSONA], cioè esclusivamente su una fonte contrattuale Merita aggiungere che l’insistenza delle ricorrenti nel denunzia re la violazione dell’art. 2932 cod. civ. sconta, nonostante il puntuale rilievo della Corte di appello al riguardo , un evidente errore di sussunzione della fattispecie, avendo le stesse parti dato atto e riconosciuto che, sia nell’atto di citazione che in tutti gli atti di causa, non avevano mai fatto riferimento alla conclusione di un contratto preliminare, sostenendo che tra le parti era invece intervenuto un contratto definitivo ( pag. 3 del ricorso ).

L’errore sta nel fatto che la pretesa avanzata non era dirett a ad ottenere una sentenza costitutiva che tenesse luogo al contratto definitivo non concluso, qual è quella prevista dall’art. 2932 citato, quanto volta piuttosto a far acquisire a l contratto di compravendita che si assumeva già perfezionato i requisiti richiesti dalla legge per la sua trascrivibilità ( art. 2656 cod. civ. ).

E’ evidente, tuttavia , che una tale richiesta, essendo diretta in realtà ad accertare l’autenticità delle sottoscrizioni del contratto stipulato in forma non pubblica, al fine di consentirne la trascrizione, fuoriesce dal perimetro di applicazione dell’art.2932 cod. civ.

Il quarto motivo di ricorso , che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibili, perché proposte solo con l’atto di appello, le domande avanzate in via subordinata da [OSCURATO:PERSONA] volte ad accertare che ella, quale convivente della defunta assegnataria [OSCURATO:PERSONA], era in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per ottenere una sentenza che producesse gli effetti del contratto concluso da quest’ultima con il comune e non formalizzato per iscritto o, comunque, di continuare ad abitare nell’alloggio con diritto di prelazione nel caso di vendita.

Sostiene al riguardo il ricorso che tali domande R.G.

N. 26175/2017.non erano affatto nuove, essendo state proposte già con l’atto di citazione in primo grado.

Il mezzo, che, merita sottolineare, coinvolge la sola posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è fondato.

La statuizione della Corte di appello che ha dichiarato inammissibili le domande spiegate ai capi 8) e 9) delle conclusioni in appello, in quanto avanzate per la prima volta in secondo grado, non appare corrispondente a gli atti di causa, il cui esame è consentito a questa Corte in ragione dalla natura processuale del vizio denunziato e che correttamenterisultano riprodotti, nelle parti interessate, dalla ricorrente.

In particolare, va evidenziato che l’attrice MastinoMaria già nell’atto di citazione in primo grado aveva dedotto il proprio stato di convivenza con la assegnataria [OSCURATO:PERSONA] e chiesto, in via gradata rispetto alle altre domande, che in ragione di tale circostanza, non quale erede dell’assegnataria ma nella sua qualità di convivente e residente nell’immobile, le fosse riconosciuto, ai sensi della normativa statale e di quella della Regione Sardegna, il diritto iure proprio all’acquisto o a continuare ad occupare l’alloggio.

La relativa domanda, riproposta in grado di appello, non poteva pertanto considerarsi nuova equindi inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. e su di essa la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi.

Il quinto motivo diricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 6, legge n. 560 del 1993, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., assumendo che la Corte di appello è incorsa in errore di diritto nel non accogliere le domande proposte da Mastino M aria indicate nel motivo precedente, risultando il suo stato di convivenza con l’assegnataria [OSCURATO:PERSONA] riconosciutodallo stesso comune.

Il mezzo, il cui scrutinio richiede accertamenti in fatto, va dichiarato assorbito dall’accoglimento del precedente motivo.

Il sesto motivo di ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che il comune fosse esente da colpa nel non avere riattivato, dopo la sua R.G.

N. 26175/2017.sospensione nel 2000, la procedura di vendita, nonostante da tale sospensione fossero trascorsi nove anni.

Il settimo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1218 e 1226 cod. civ, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,lamentando che la Corte di appello abbia respinto la domanda di condanna del comune al risarcimento dei danni per la mancata stipulazione del contratto, trascurando di considerare che qualora l’assegnatario dell’alloggio abbia maturato i requisiti previsti dalla legge per ottenerne la cessione, egli è titolare di un diritto soggettivo perfetto.

Sotto altro profilo si censura la sentenza per avere motivato il rigetto della domanda per la ritenuta mancanza di allegazione e prova del pregiudizio sofferto, laddove invece il giudice avrebbe dovuto esercitare il potere che la legge gli conferisce di liquidazione equitativadel danno.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Le doglianze formulate sembrano muovere, almeno in parte, non essendo il tema sufficientemente precisato e chiarito, dalla premessa che, avendo il comune, in forza dello scambio delle missive del 2000, assunto obblighi nei confronti della assegnataria, avesse altresì il dovere di superare tempestivamente ogni impedimento alla stipula e quindi di riattivare la procedura di vendita.

Poiché la premessa indicata risulta invece negata dalla sentenza appellata, che ha escluso qualsiasi efficacia vincolante alla comunicazione del comune, cade anche la conseguenza che se ne trae.

In ogni caso si evidenzia che la sentenza impugnata ha escluso, con apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, che i tempi di regolarizzazione della situazione catastale dell’immobile fossero “ ascrivibili ad una condotta colposa del Comune di Bosa “ , negando quindi che il ritardo fosse dipeso da inerzia del convenuto, e che, inoltre, la esponente non aveva né allegato né provato il danno effettivo.

A fronte tal i a ffermazioni , di nessun pregio appare la denunzia di violazione dell’art. 1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno, il quale, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, consente di sopperire anche d’ufficio alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della R.G.

N. 26175/2017.tutela risarcitoria, ma non già di supplire al mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova dell’esistenza del danno, che deve essere certo e non solo ipotetico ( Cass. n. 8941 del 2022; Cass. n. 2831 del 2021; Cass. n. 26051 del 2020 ).

L’ottavomotivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia liquidato le spese di giudizio in misura sproporzionata all’effettivo valore della controversia, anche considerando che la domanda di risarcimento del danno nella misura di euro 50.00,00 era st a ta proposta soltanto in via subordinata.

Il motivo va dichiarato assorbito in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’accoglimento del quarto motivo, mentre va dichiarato infondato nei confronti delle altre ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione non risulta investita dal motivo accolto.

In particolare la censura è destituita di fondamento in quanto correttamente la Corte di appello ha considerato, nel determinare il valore della causa ai fini della individuazione dello scaglione della tariffa applicabile, anche la domanda di risarcimento del danno proposta dalle attrici, ai sensi dell’art. 10, comma 2, cod. proc. civ.

Irrilevante è poi a tal fine che la domanda risarcitoria sia stata proposta in via subordinata, anche perché il giudice di merito, rigettata la domanda in via principale, l’ha esaminata e decisa.

Il nonomotivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002 e degli artt. 91 2 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia dato atto della debenza, a carico delle appellanti, del pagamento del doppio contributo unificato, nonostante che l’appello da loro proposto non fosse stato integralmente respinto, avendo la stessa Corte riconosciuto l’obbligo del comune di riattivare la procedura di vendita dell’appartamento una volta cessata la causa ostativa.

Anche questo motivo, per la ragione sopra detta, va dichiarato assorbito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e respinto nei confronti delle altre ricorrenti, R.G.

N. 26175/2017.considerato che la situazione di soccombenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, deve essere apprezzata in relazione alle statuizioni della sentenza e non alle sue singole argomentazioni e che la Corte di appello ha rigettato in totol’impugnazione.

Il decimo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 cod. civ, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello, in assenza di domanda o eccezione di controparte, abbia escluso il diritto d ella de cuius [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare l’alloggio per non avere ella sanato la somma dovuta a titolo di canoni arretrati, senza altresì considerare che tale pagamento non costituiva condizione per la cessione del bene.

Il motivo è inammissibile in quanto investe una ratio soltanto ulteriore, rispetto a quelle sopra evidenziate, utilizzata dalla Corte di appello per escludere la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del diritto di acquistare l’immobile, la cui eventuale eliminazione non avrebbe alcuna incidenza sulla statuizione impugnatadi rigetto della domanda volta ad accertare l’avvenuta stipulazione tra le parti di un contratto di vendita, che continuerebbe comunque a reggersi sulla affermazione circa la natura non negoziale e quindi non vincolante della comunicazione inviata dal comune alla Mastino.

In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo, secondo, terzo, sesto, settimo e decimo motivo del ricorso, assorbito il quinto, assorbiti l’ottavo ed il nono nei con fronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che invece sono respinti nei confronti delle altre ricorrenti.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va pertanto respinto, mentre la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la ca usa rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] ed il comune di Bosa.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

R.G.

N. 26175/2017.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, secondo, terzo, sesto, settimo e decimo motivo del ricorso, assorbitiil quinto, l’ottavo ed il nono nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rigettati l’ottavo ed il nono nei confronti delle altre ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.700,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessoridi legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Maria, rappresentate e difes e per procura alle liti allegata a l ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale G. Mazzini n. 142. Ricorrenti contro Comune di Bosa, in persona del sindaco prof. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazzale delle Medaglie d’oro n. 20. Controricorrente avverso la sentenza n.288/2017 della Corte di appello di Cagliari , depositata il 13. 4. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3. 11. 2022dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G. N. 26175/2017.Viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, assorbiti per quanto di ragione l’ottavo e il nono e che siano dichiarati inammissibili o rigettati i restanti motivi. Fatti di causa Con sentenza n. 288/2017 del 13. 4. 2017 la Corte di appello di Cagliari rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado che aveva respinto le domande da loro proposte nei confronti del comune di Bosa dirette ad ottenereil trasferimento della proprietà, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., di un appartamento sito in Bosa, via Amsicora n. 2 e la condanna del comune al risarcimento dei danni per il suo inadempimento. In atto di citazione le attrici avevano dedotto che il comune di Bosa, in data 15. 3. 2000, aveva inviato a [OSCURATO:PERSONA]- a cui le esponenti , in qualità le prime due di sorelle e la terza di nipote, erano succedute - una lettera contenente l a proposta di acquisto dell ’ immobile dalla stessa condotto , rientrando esso tra quelli che il comune aveva deciso di porre in vendita; che, in particolare, tale missiva l’aveva invita t a a comunicare la propria accettazione all’acquisto ed a versare, in tal caso, la somma di lire 10.00.000 come acconto sul prezzo di vendita, determinato in complessive lire 27.360.000, oltre le spese di accatastamento ed il saldo dei canoni arretrati; che [OSCURATO:PERSONA] aveva, nel termine indicato dal comune , accettato la proposta di acquisto e versato le somme richieste; che successivamente, il 12. 12. 2000, il comune le aveva tuttavia comunicato di avere sospeso la procedura di vendita, risultando gli alloggi cata s talmente intest a ti alla Regione, e restituito l’acconto versato; che, in data 26. 10. 2009, [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, aveva inviato al comune una lettera con cui, dopo avere rappresentato di risiedere nell’appartamento e di essere succeduta alla zia,lo invitava a procedere alla stipula del contratto definitivo di cessione; che il comune aveva risposto di non voler accogliere tale richiesta e che, atteso che la richiedente, pur R.G. N. 26175/2017.avendone la residenza anagrafica, non avevamai abitato l’alloggio, la invitava al suo rilascio. Nella propria decisione la Corte di appello, dopo avere rilevato la mancanzadi chiarezza delle richieste delle attrici, che avevano, da un lato , assunto che il contratto di vendita si era perfezionato con la lettera di accettazione di [OSCURATO:PERSONA] del 2000 ed il versamento dell’acconto sul prezzo e , dall’altro,avevano insistito per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., affermò, in adesione alla conclusione raggiunta dal giudice di primo grado, che doveva nella specie escludersi che fosse stato concluso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il comune di Bosa sia un contratto preliminare di compravendita, che un contratto definitivo. A sostegno di tale conclusione rilevò che con la comunicazione del 2000 il comune si era limitato a portare a conoscenza degli assegnatari la deliberazione del consiglio dell’ente che aveva deciso di procedere alla vendita degli immobili, al fine di garantire il loro diritto di prelazione, e che la cessione futura dell’alloggio avrebbe dovuto essere perfezionata con successivo atto traslativo da stipularsi con il legale rappresentante del comune ed i singoli conduttori; che, inoltre, la comunicazione del 2000 del comune non poteva costituire un impegno contrattuale, atteso che essa non proveniva dal legale rappresentante dell’ente, ma era stata sottoscritta dal responsabile del [OSCURATO:PERSONA], che dalla gi unta comunale era stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza per la cessione degli alloggi; che, comunque , i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione necessitano di essere consacrati in un unico documento, che in un unico contesto esprima la volontà comune delle parti, sicché essi non possono reputarsi perfezionati attraverso lo scambio di lettere diverse contenenti asseritamente la proposta e l’accettazione; che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a dichiarare l’inefficacia della diffida a rilasciare l’appartamento inviatale dal comune era stata correttamente ritenuta inammissibile dal tribunale, trattandosi di atto meramente interlocutorio e pertanto privo di idoneità a produrre effetti giuridici negativi nella sfera del destinatario; che le ulteriori richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA], volte ad accertare la sua R.G. N. 26175/2017.posizione di convivente con l’assegnataria [OSCURATO:PERSONA], erano inammissibili perché proposte solo con l’atto di appello, essendosi la parte limitata nel giudizio di primo grado a chiedere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di diffida del comune a rilasciare l’alloggio. La Corte cagliaritana respinse, in fine , la domanda di condanna del comune al risarcimento dei danni, rilevando che: non poteva ravvisarsi una condotta colposa da parte dell’ente nella regolarizzazione catastale dell’immobile; non essendo tra le parti intervenuta alcuna s tipulazione negoziale , non era configurabile a carico del comune una responsabilità contrattuale; non era stato fornito alcun elemento di prova del pregiudizio lamentato, indicato genericamente nella somma di euro 50.000,00. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 13. 11. 2017, ricorrono [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a dieci motivi. Resistecon controricorso il comune di Bosa. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1326 cod. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,censurando la sentenza impugnata per non avere ravvisato, anzi escluso, nello scambio di lettere tra il comune di Bosa e la de cuius [OSCURATO:PERSONA] la conclusione di un contratto definitivo di vendita, tenuto conto che la lettera del comune aveva tutti i caratteri della proposta contrattuale e che la Mastino aveva comunicato la sua accettazione, versando l’acconto sul prezzo, come richiesto. Il secondo motivo d i ricorso , denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., richiamata la propria tesi difensiva secondo cui tra il comune e [OSCURATO:PERSONA] si era R.G. N. 26175/2017.perfezionato il contratto di cessione della proprietà dell’immobile, lamenta che la Corte territoriale abbia interpretato la domanda come richiesta di adempimento di un contratto preliminare, senza considerare che la parte non aveva evocato tale fattispecie negoziale e che l’art. 2932 cod. civ. trova applicazione in tutti i casi di obbligo a contrarre. La Corte ha quindi errato nel non avere emesso una sentenza che producesse gli effetti del contratto concluso, atteso che ricorrevano tutti i presupposti previsti dalla disposizione citata per l’esecuzione specifica dell’obbligo del comune di stipulare per iscritto il contratto di cessione dell’alloggio oppure, in via subordinata, per la sua condanna per inadempimento contrattuale. Il terzo motivo diricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia escluso il perfezionamento del contratto definitivo di vendita in ragione del fatto che la lettera del 15. 3. 2000 fosse stata sottoscritta dal responsabile del Servizio F inanziario del comune, e non dal sindaco, senza considerare che questi era stato espressamente delegato dalla Giunta comunale e che le competenze del dirigente hanno, ai sensi dell’art. 107 citato, rilevanza esterna, comprendendo anche il potere di stipulare contratti. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibil i in quanto le violazion i di diritto contestat e non invest ono , in modo diretto e decisivo, l’effettiva ratiodella decisione impugnata, né tutte le ragioni poste a fondamento della decisione. Va premesso che le attrici, odierne ricorrenti, hanno proposto le loro domande nei confronti del comune dirette alla cessione del bene immobile per cui è causa allegando, quale fatto costitutivo della loro pretesa, lo scambio di lettere intervenuto nei primi mesi del 2000 tra il comune di Bosa, in persona del responsabile del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], assegnataria dell’appartamento, di cui le istanti assumono di essere eredi. In particolare, come richiamato nel ricorso, l’atto introduttivo del giudizio esponeva che il comune, con lettera del 15. 3. 2000, dopo avere rappresentato di avere deliberato di porre in vendita gli immobili, aveva invita to espressam en te R.G. N. 26175/2017.l’assegnataria a manifestare la volontà di acquistare l’appartamento da lei occupato, indicando il prezzo complessivo di acquisto, l’acconto da versare, le spese di accatastamento e gli arretrati maturati del canone e che con missiva del 4. 4. 2000 la Mastino aveva manifestato la propria volontà all’acquisto, versando l’acconto e le altre somme richieste. Aggiungevano le ricorrenti che, poco tempo dopo, la procedura di vendita era stata unilateralmente sospesa dal comune, per un problema relativo alla intestazione catastale degli immobili, che risultava in capo alla Regione, ma che, essendo stato ta le impedimento superato nel 2009 , nulla più impediva di procedere all’atto formale di alienazione del bene. Decidendo la controversia, la Corte di appello, in aperta condivisione con le ragioni accolte dalla sentenza di primo grado, ha respinto le domande con tre autonome argomentazioni, affermando che: a) il tenore letterale della comunicazione del comune datata 15. 3. 2000 escludeva che essa po tesse qualificarsi proposta contrattuale, essendosi il comune limitato a portare a conoscenza degli assegnatari la delibera consiliare di procedere alla vendita degli alloggi e ad invitare i medesimi a manifestare la loro intenzione di acquisto, aggiungendo, in punto di diritto, che, in materia di trasferimento della proprietà di immobili di edilizia popolare, “ lo scambio di consensi tra l’ente proprietario e assegnatario non produce un effetto perfezionativo del contratto traslativo di vendita o di preliminare di tale atto, ma costituisce il provvedimento finale del procedimento amministrativo avente effetto ricognitivo del diritto attribuito dalla legge agli assegnatari di acquistare l’alloggio al medesimo prezzo con successivo atto traslativo da stipularsi dal legale rappresentante dell’ente locale e dai singoli conduttori degli alloggi “; b) la lettera del 15. 3. 2000 del comune proveniva dal responsabile del [OSCURATO:PERSONA], incaricato dalla giunta comunale di adottare tutti gli atti di gestione di competenza per il raggiungimento dell’obiettivo della dismissione degli immobili, ma privo della potere di rappresentanza legale del comune; c) i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione necessitano di essere consacrati in un unico documento, che in un unico contesto esprima la R.G. N. 26175/2017.volontà comune delle parti, sicché essi non possono perfezionarsi attraverso lo scambio della proposta ed accettazione tra assenti. Tanto precisato, si osserva che la prima affermazione della Corte di appello, che ha escluso che la dichiarazione contenuta nella lettera del comune del 15. 3. 2000 avesse natura di proposta contrattuale, come tale vincolante per il proponente e tale da determinare, a seguito della manifestazione di accettazione del destinatario, la conclusione del contratto di vendita, non è stata contestata in modo efficace dalle ricorrenti , che si sono limitate a dedurre, in modo del tutto assertivo,che la dichiarazione d el comune aveva valore di proposta contrattuale e che, essendo stata accetta ta , la Corte di appello ha errato nel non applicare l’art. 1226 cod. civ., il quale prevede che il contratto, nel caso in cui le dichiarazioni non siano manifestate in un unico contesto, è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. La censura di violazione dell’art. 1226 cod. civ. non coglie nel segno. Il giudice a quo, infatti, non ha applicato tale disposizione non per ragioni intrinseche, legate allo scambio delle dichiarazioni di volontà tra proponente e destinatario della proposta, ma in forza del presupposto che la lettera del 15. 3. 2000 inviata dal comune alla assegnataria dell’alloggio non avesse i caratteri e la natura di proposta contrattuale, non esprime sse vale a dire la volontà definitiva dell’ente di cedere l’alloggio e di ritenere la cessione conclusa per effetto della sua accettazione. Ora, poiché la Corte territoriale è pervenut a a tale conclusione v alutando il contenuto della dichiarazionepresente nel documento in questione , l a censura avrebbe dovuto rivolgersi nei confronti di tale conclusione, che costituisce una autonoma ratio decidendidella sentenza impugnata e che , in quanto risultato di un’operazione interpretativa del giudice, avrebbe dovuto essere confutata mediante la deduzione specifica degli errori commessi dalla Corte di appello nella valutazione del contenuto del documento e, quindi, della indicazione specifica dei criteri legali di interpretazione dei contratti posti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. che sarebbero stati nella specie violati . L a mera affermazione dei ricorrenti che tale dichiarazione ave sse natura di proposta R.G. N. 26175/2017.contrattualenon risulta per contro accompagnata da alcuna critica puntuale in grado di evidenziare in cosa sia consistito l’errore di valutazione dell’atto da parte della decisione di appello. C ostituisce principio consolidato di questa Corte che l’interpretazione del giudice degliatti negoziali deve essere contesta dal ricorrente per cassazione mediante l’indicazione specifica delle regole ermeneutiche che si assumono disapplicateo erroneamente applicate, nonché delle ragioni concrete che evidenziano tale violazione. Nel caso di specie nessun passo del ricorsoinveste con critiche dirette, puntuali e argomentate l’interpretazione della dichiarazione del comune del 15. 3. 2000 fatta propria dalla Corte territoriale. Ne discende l’irrilevanza o comunque non decisività della censura di violazione dell’art. 1226 cod. civ., la cui applicabilità presuppone l’esistenza di una dichiarazione avente valore di proposta contrattuale, che nella specie è stata esclusa. A tale rilievo merita aggiungere che la conclusione della Corte di appello in merito alla mancata conclusione di un contratto tra le parti, sia preliminare che definitivo, poggia altresì sull’affermazione che i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione necessitano di essere consacrati in un unico documento, che in un unico contesto esprima la volontà comune delle parti, sicché essi non possono perfezionarsi attraverso lo scambio della proposta ed accettazione tra assenti. Poiché tale motivazione integra una autonomaratio decidendi, in grado di sorreggere da sola la statuizione di rigetto delle domande avanzate in giudizio, i motivi sono altresì inammissibili, come dedotto dal Procuratore generale, per non attaccare in alcun modo tale motivazione.Costitu is ce principio di diritto vivente che, qualora la decisione impugnata si fondi su più ragioni autonome, in grado ciascuna di giustificarne il decisum, la parte che impugna deve censurare specificatamente ogni singola ragione, dal momento che altrimenti , anche se i suoi motivi fossero accolti, l’impugnazione dovrebbe comunque essere rigettata, continuando la sentenza ad essere sostenuta dalla ratio decidendinon impugnata. Alla luce di tale considerazionii primi tre motivi vanno dichiarati inammissibili, tenendo altresì conto, con riferimento al secondo motivo, che l amenta violazione dell’art. 2932 cod. civ., che, da un lato, la Corte di appello, con le R.G. N. 26175/2017.motivazioni sopra richiamate, ha escluso la conclusione sia del contratto definitivo di vendita che di un contratto preliminare, e, dall’altro, che l e ricorrenti, come risulta ribadito nel motivo e nello svolgimento del fatto riassunto nel ricorso, hanno fondato l a loro domanda di esecuzione specifica sullo scambio delle lettere intervenute nel 2000 tra il comune e [OSCURATO:PERSONA], cioè esclusivamente su una fonte contrattuale Merita aggiungere che l’insistenza delle ricorrenti nel denunzia re la violazione dell’art. 2932 cod. civ. sconta, nonostante il puntuale rilievo della Corte di appello al riguardo , un evidente errore di sussunzione della fattispecie, avendo le stesse parti dato atto e riconosciuto che, sia nell’atto di citazione che in tutti gli atti di causa, non avevano mai fatto riferimento alla conclusione di un contratto preliminare, sostenendo che tra le parti era invece intervenuto un contratto definitivo ( pag. 3 del ricorso ). L’errore sta nel fatto che la pretesa avanzata non era dirett a ad ottenere una sentenza costitutiva che tenesse luogo al contratto definitivo non concluso, qual è quella prevista dall’art. 2932 citato, quanto volta piuttosto a far acquisire a l contratto di compravendita che si assumeva già perfezionato i requisiti richiesti dalla legge per la sua trascrivibilità ( art. 2656 cod. civ. ). E’ evidente, tuttavia , che una tale richiesta, essendo diretta in realtà ad accertare l’autenticità delle sottoscrizioni del contratto stipulato in forma non pubblica, al fine di consentirne la trascrizione, fuoriesce dal perimetro di applicazione dell’art.2932 cod. civ. Il quarto motivo di ricorso , che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibili, perché proposte solo con l’atto di appello, le domande avanzate in via subordinata da [OSCURATO:PERSONA] volte ad accertare che ella, quale convivente della defunta assegnataria [OSCURATO:PERSONA], era in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per ottenere una sentenza che producesse gli effetti del contratto concluso da quest’ultima con il comune e non formalizzato per iscritto o, comunque, di continuare ad abitare nell’alloggio con diritto di prelazione nel caso di vendita. Sostiene al riguardo il ricorso che tali domande R.G. N. 26175/2017.non erano affatto nuove, essendo state proposte già con l’atto di citazione in primo grado. Il mezzo, che, merita sottolineare, coinvolge la sola posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è fondato. La statuizione della Corte di appello che ha dichiarato inammissibili le domande spiegate ai capi 8) e 9) delle conclusioni in appello, in quanto avanzate per la prima volta in secondo grado, non appare corrispondente a gli atti di causa, il cui esame è consentito a questa Corte in ragione dalla natura processuale del vizio denunziato e che correttamenterisultano riprodotti, nelle parti interessate, dalla ricorrente. In particolare, va evidenziato che l’attrice MastinoMaria già nell’atto di citazione in primo grado aveva dedotto il proprio stato di convivenza con la assegnataria [OSCURATO:PERSONA] e chiesto, in via gradata rispetto alle altre domande, che in ragione di tale circostanza, non quale erede dell’assegnataria ma nella sua qualità di convivente e residente nell’immobile, le fosse riconosciuto, ai sensi della normativa statale e di quella della Regione Sardegna, il diritto iure proprio all’acquisto o a continuare ad occupare l’alloggio. La relativa domanda, riproposta in grado di appello, non poteva pertanto considerarsi nuova equindi inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. e su di essa la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi. Il quinto motivo diricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 6, legge n. 560 del 1993, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., assumendo che la Corte di appello è incorsa in errore di diritto nel non accogliere le domande proposte da Mastino M aria indicate nel motivo precedente, risultando il suo stato di convivenza con l’assegnataria [OSCURATO:PERSONA] riconosciutodallo stesso comune. Il mezzo, il cui scrutinio richiede accertamenti in fatto, va dichiarato assorbito dall’accoglimento del precedente motivo. Il sesto motivo di ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che il comune fosse esente da colpa nel non avere riattivato, dopo la sua R.G. N. 26175/2017.sospensione nel 2000, la procedura di vendita, nonostante da tale sospensione fossero trascorsi nove anni. Il settimo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1218 e 1226 cod. civ, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,lamentando che la Corte di appello abbia respinto la domanda di condanna del comune al risarcimento dei danni per la mancata stipulazione del contratto, trascurando di considerare che qualora l’assegnatario dell’alloggio abbia maturato i requisiti previsti dalla legge per ottenerne la cessione, egli è titolare di un diritto soggettivo perfetto. Sotto altro profilo si censura la sentenza per avere motivato il rigetto della domanda per la ritenuta mancanza di allegazione e prova del pregiudizio sofferto, laddove invece il giudice avrebbe dovuto esercitare il potere che la legge gli conferisce di liquidazione equitativadel danno. Entrambi i motivi sono inammissibili. Le doglianze formulate sembrano muovere, almeno in parte, non essendo il tema sufficientemente precisato e chiarito, dalla premessa che, avendo il comune, in forza dello scambio delle missive del 2000, assunto obblighi nei confronti della assegnataria, avesse altresì il dovere di superare tempestivamente ogni impedimento alla stipula e quindi di riattivare la procedura di vendita. Poiché la premessa indicata risulta invece negata dalla sentenza appellata, che ha escluso qualsiasi efficacia vincolante alla comunicazione del comune, cade anche la conseguenza che se ne trae. In ogni caso si evidenzia che la sentenza impugnata ha escluso, con apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, che i tempi di regolarizzazione della situazione catastale dell’immobile fossero “ ascrivibili ad una condotta colposa del Comune di Bosa “ , negando quindi che il ritardo fosse dipeso da inerzia del convenuto, e che, inoltre, la esponente non aveva né allegato né provato il danno effettivo. A fronte tal i a ffermazioni , di nessun pregio appare la denunzia di violazione dell’art. 1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno, il quale, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, consente di sopperire anche d’ufficio alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della R.G. N. 26175/2017.tutela risarcitoria, ma non già di supplire al mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova dell’esistenza del danno, che deve essere certo e non solo ipotetico ( Cass. n. 8941 del 2022; Cass. n. 2831 del 2021; Cass. n. 26051 del 2020 ). L’ottavomotivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia liquidato le spese di giudizio in misura sproporzionata all’effettivo valore della controversia, anche considerando che la domanda di risarcimento del danno nella misura di euro 50.00,00 era st a ta proposta soltanto in via subordinata. Il motivo va dichiarato assorbito in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’accoglimento del quarto motivo, mentre va dichiarato infondato nei confronti delle altre ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione non risulta investita dal motivo accolto. In particolare la censura è destituita di fondamento in quanto correttamente la Corte di appello ha considerato, nel determinare il valore della causa ai fini della individuazione dello scaglione della tariffa applicabile, anche la domanda di risarcimento del danno proposta dalle attrici, ai sensi dell’art. 10, comma 2, cod. proc. civ. Irrilevante è poi a tal fine che la domanda risarcitoria sia stata proposta in via subordinata, anche perché il giudice di merito, rigettata la domanda in via principale, l’ha esaminata e decisa. Il nonomotivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002 e degli artt. 91 2 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia dato atto della debenza, a carico delle appellanti, del pagamento del doppio contributo unificato, nonostante che l’appello da loro proposto non fosse stato integralmente respinto, avendo la stessa Corte riconosciuto l’obbligo del comune di riattivare la procedura di vendita dell’appartamento una volta cessata la causa ostativa. Anche questo motivo, per la ragione sopra detta, va dichiarato assorbito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e respinto nei confronti delle altre ricorrenti, R.G. N. 26175/2017.considerato che la situazione di soccombenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, deve essere apprezzata in relazione alle statuizioni della sentenza e non alle sue singole argomentazioni e che la Corte di appello ha rigettato in totol’impugnazione. Il decimo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 cod. civ, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello, in assenza di domanda o eccezione di controparte, abbia escluso il diritto d ella de cuius [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare l’alloggio per non avere ella sanato la somma dovuta a titolo di canoni arretrati, senza altresì considerare che tale pagamento non costituiva condizione per la cessione del bene. Il motivo è inammissibile in quanto investe una ratio soltanto ulteriore, rispetto a quelle sopra evidenziate, utilizzata dalla Corte di appello per escludere la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del diritto di acquistare l’immobile, la cui eventuale eliminazione non avrebbe alcuna incidenza sulla statuizione impugnatadi rigetto della domanda volta ad accertare l’avvenuta stipulazione tra le parti di un contratto di vendita, che continuerebbe comunque a reggersi sulla affermazione circa la natura non negoziale e quindi non vincolante della comunicazione inviata dal comune alla Mastino. In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo, secondo, terzo, sesto, settimo e decimo motivo del ricorso, assorbito il quinto, assorbiti l’ottavo ed il nono nei con fronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che invece sono respinti nei confronti delle altre ricorrenti. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va pertanto respinto, mentre la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la ca usa rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] ed il comune di Bosa. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. R.G. N. 26175/2017.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, secondo, terzo, sesto, settimo e decimo motivo del ricorso, assorbitiil quinto, l’ottavo ed il nono nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rigettati l’ottavo ed il nono nei confronti delle altre ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.700,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessoridi legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris