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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31045/2026

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udice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Vicenza;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Vicenza, provvedendo su concorde richiesta delle parti ex art. 444cod. proc. pen., ha applicato nei confronti del ricorrente – accusato di dueviolazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (una delle quali aggravata aisensi dell’art. 80, comma 2, del medesimo testo unico) – la pena di anni tre e mesiquattro di reclusione ed euro 14000 di multa.Nella sentenza – riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalentiall’aggravante contestata – si determina la pena base per la violazione più gravein misura di anni sette di reclusione ed euro 30.000 di multa, ridotta per lecircostanze attenuanti generiche ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro20.000 di multa, aumentata per la continuazione con il reato satellite alla pena dianni cinque di reclusione ed euro 21.000 di multa, ridotta per il rito nella misurasopra indicata.2.

Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, con il quale deduce la violazione degli artt. 133 e 133-bis cod.pen. e l’illegalità della pena applicata ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen.: si censura l’assenza di motivazione sui criteri previsti dal legislatoreper la determinazione della pena, lamentando un’assenza di motivazione in ordineagli elementi ritenuti in concreto rilevanti.3.

Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.4.

La ragione di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso propone motividiversi da quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il ricorso nonpone questioni di sussistenza del consenso, né di mancanza di correlazione trarichiesta e sentenza.

Né sussistono problemi di erronea qualificazione giuridica delfatto o di applicazione di una pena illegale (essendo, quella applicata, coerentecon le cornici edittali stabilite dal legislatore).Va osservato, per inciso, che è altresì manifestamente infondata la doglianzadel ricorrente circa l’omessa motivazione della sentenza in punto trattamentosanzionatorio, avendo il giudice di merito offerto concisa, ma congrua, motivazioneanche su tale aspetto della decisione.5.

Il ricorso è dunque inammissibile.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Vicenza;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Vicenza, provvedendo su concorde richiesta delle parti ex art. 444cod. proc. pen., ha applicato nei confronti del ricorrente – accusato di dueviolazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (una delle quali aggravata aisensi dell’art. 80, comma 2, del medesimo testo unico) – la pena di anni tre e mesiquattro di reclusione ed euro 14000 di multa.Nella sentenza – riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalentiall’aggravante contestata – si determina la pena base per la violazione più gravein misura di anni sette di reclusione ed euro 30.000 di multa, ridotta per lecircostanze attenuanti generiche ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro20.000 di multa, aumentata per la continuazione con il reato satellite alla pena dianni cinque di reclusione ed euro 21.000 di multa, ridotta per il rito nella misurasopra indicata.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, con il quale deduce la violazione degli artt. 133 e 133-bis cod.pen. e l’illegalità della pena applicata ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen.: si censura l’assenza di motivazione sui criteri previsti dal legislatoreper la determinazione della pena, lamentando un’assenza di motivazione in ordineagli elementi ritenuti in concreto rilevanti.3. Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.4. La ragione di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso propone motividiversi da quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il ricorso nonpone questioni di sussistenza del consenso, né di mancanza di correlazione trarichiesta e sentenza. Né sussistono problemi di erronea qualificazione giuridica delfatto o di applicazione di una pena illegale (essendo, quella applicata, coerentecon le cornici edittali stabilite dal legislatore).Va osservato, per inciso, che è altresì manifestamente infondata la doglianzadel ricorrente circa l’omessa motivazione della sentenza in punto trattamentosanzionatorio, avendo il giudice di merito offerto concisa, ma congrua, motivazioneanche su tale aspetto della decisione.5. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31045/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris