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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 31363/2022

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14608/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello stato che l o rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] erappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Estate -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6892/2019 depositata il 12.11.2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.20728 del 2016, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di specifiche somme a favore di ciascuno di essi, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al tardivo e parziale recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva comunitaria che aveva fatto obbligo di riconoscere ai medici specializzandi una adeguata remunerazione per l’intera durata del corso, mentre ha rigettato l’appello dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ha compensato interamente le spese del giudizio.

La Corte di appello, rigettata l’eccezione di prescrizione proposta dalla Presidenza del Consiglio, ha ritenuto, in sintonia con il più recente orientamento giurisprudenziale, che il risarcimento per il mancato recepimento della direttiva 26.1.1982 n.82/76/CEE spettasse anche ai quei medici che avevano seguito a tempo pieno o ridotto i corsi di specializzazione a cavallo del 31.12.1982 in quanto il definitivo inadempimento dello Stato italiano era maturato il 31.12.1982.

2. Avverso la predetta sentenza del 12.12.2019, non notificata, con atto notificato il 11.6.2020 ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo unico motivo ex art.360 , n.3 , cod.proc.civ. denunciando violazione delle direttive CEE 82/76, 93/16,75/362 e 75./63 nonché dell’art.2043 cod.civ., dell’art.11 della legge 370 del 1999 e della sentenza della Corte di Giustizia del 24.1.2018.

Secondo la predetta sentenza, infatti , l’obbligo della corresponsione della remunerazione adeguata dei medici specializzandi non doveva trovare applicazione se il corso era iniziato nel 1982 e a partire dal gennaio 1983, mentre nulla spettava a coloro che avessero iniziato la formazione prima del 1982, come i medici intimati.

Si sono costituiti con controricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non si sono costituiti nel giudizio di legittimità.

E’ stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Con ordinanza interlocutorian.23094 del 4.5 - 18.8.2021 la Corte ha rilevato che con ordinanza n.23901 del 29.10.2020 le Sezioni Unite avevano chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione europea con procedimento accelerato, dibattute dalle parti del presente procedimento: «Se l'art. 189, terzo comma, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all' 1 gennaio 1983.

Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983».

Il ricorso è stato pertanto rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia e successivamente rifissato in seguito alla pronuncia n.20278 del 23.6.2022 delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il motivo di ricorso è infondato.

La sentenzadelle Sezioni Unite n.20348 del 2018 si limita a sancire il principio della frazionabilità dell’anno accademico 1982- 1983 e non assegna rilievo al fatto che la formazione specialistica sia iniziata nel corso del 1982 o ancora prima.

Essa infatti ha assunto che il diritto al risarcimento spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, e occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all'intero periodo di durata dell’anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento.

La sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 .1. 2018 n.616 effettivamente aveva risposto al quesito con riferimento alla formazione iniziata nel 1982, ma non aveva affatto escluso che il risarcimento pro quota spett asse anche per la formazione iniziata in precedenza e protrattasi dopo la data indicata.

Con la recentissima sentenza 3.3.2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 10 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve -per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a Ric. 2017 n. 00899 sez.

SU - ud. 07 - 06 - 2022 - 7 - tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE.

Sul punto è quindi intervenuta anche la pronuncia delle Sezioni Unite per affermare che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee (Sez.

U, n. 20278 del 23.6.2022, Rv. 664953 -01).

Ilricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese meritano integrale compensazione in considerazione della pronuncia solo in corso di causadelle citate sentenze da parte della Corte di Giustizia UE edelle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorsoe compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14608/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello stato che l o rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] erappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Estate -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6892/2019 depositata il 12.11.2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.20728 del 2016, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di specifiche somme a favore di ciascuno di essi, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al tardivo e parziale recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva comunitaria che aveva fatto obbligo di riconoscere ai medici specializzandi una adeguata remunerazione per l’intera durata del corso, mentre ha rigettato l’appello dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ha compensato interamente le spese del giudizio. La Corte di appello, rigettata l’eccezione di prescrizione proposta dalla Presidenza del Consiglio, ha ritenuto, in sintonia con il più recente orientamento giurisprudenziale, che il risarcimento per il mancato recepimento della direttiva 26.1.1982 n.82/76/CEE spettasse anche ai quei medici che avevano seguito a tempo pieno o ridotto i corsi di specializzazione a cavallo del 31.12.1982 in quanto il definitivo inadempimento dello Stato italiano era maturato il 31.12.1982. 2. Avverso la predetta sentenza del 12.12.2019, non notificata, con atto notificato il 11.6.2020 ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo unico motivo ex art.360 , n.3 , cod.proc.civ. denunciando violazione delle direttive CEE 82/76, 93/16,75/362 e 75./63 nonché dell’art.2043 cod.civ., dell’art.11 della legge 370 del 1999 e della sentenza della Corte di Giustizia del 24.1.2018. Secondo la predetta sentenza, infatti , l’obbligo della corresponsione della remunerazione adeguata dei medici specializzandi non doveva trovare applicazione se il corso era iniziato nel 1982 e a partire dal gennaio 1983, mentre nulla spettava a coloro che avessero iniziato la formazione prima del 1982, come i medici intimati. Si sono costituiti con controricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non si sono costituiti nel giudizio di legittimità. E’ stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata. Con ordinanza interlocutorian.23094 del 4.5 - 18.8.2021 la Corte ha rilevato che con ordinanza n.23901 del 29.10.2020 le Sezioni Unite avevano chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione europea con procedimento accelerato, dibattute dalle parti del presente procedimento: «Se l'art. 189, terzo comma, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all' 1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983». Il ricorso è stato pertanto rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia e successivamente rifissato in seguito alla pronuncia n.20278 del 23.6.2022 delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il motivo di ricorso è infondato. La sentenzadelle Sezioni Unite n.20348 del 2018 si limita a sancire il principio della frazionabilità dell’anno accademico 1982- 1983 e non assegna rilievo al fatto che la formazione specialistica sia iniziata nel corso del 1982 o ancora prima. Essa infatti ha assunto che il diritto al risarcimento spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, e occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all'intero periodo di durata dell’anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento. La sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 .1. 2018 n.616 effettivamente aveva risposto al quesito con riferimento alla formazione iniziata nel 1982, ma non aveva affatto escluso che il risarcimento pro quota spett asse anche per la formazione iniziata in precedenza e protrattasi dopo la data indicata. Con la recentissima sentenza 3.3.2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 10 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve -per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a Ric. 2017 n. 00899 sez. SU - ud. 07 - 06 - 2022 - 7 - tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE. Sul punto è quindi intervenuta anche la pronuncia delle Sezioni Unite per affermare che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee (Sez. U, n. 20278 del 23.6.2022, Rv. 664953 -01). Ilricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese meritano integrale compensazione in considerazione della pronuncia solo in corso di causadelle citate sentenze da parte della Corte di Giustizia UE edelle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorsoe compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così dec
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