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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1989

Cassazione n. 22220/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1989 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/2002 avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati con un unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi dei ricorsi, con i quali si deduce la violazione di legge e la mancata integrazione degli elementi costitutivi dei reati contestati e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento degli imputati quali autori dei reati loro contestati, sono privi di specificità poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3-5 sulla coartazione della volontà del [OSCURATO:PERSONA] e il timore di subire ripercussioni che l'avevano indotto a consegnare il denaro preteso, sulle minacce esplicite al [OSCURATO:PERSONA] e sull'attendibilità delle dichiarazioni del Bianco); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1989 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/2002 avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati con un unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi dei ricorsi, con i quali si deduce la violazione di legge e la mancata integrazione degli elementi costitutivi dei reati contestati e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento degli imputati quali autori dei reati loro contestati, sono privi di specificità poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3-5 sulla coartazione della volontà del [OSCURATO:PERSONA] e il timore di subire ripercussioni che l'avevano indotto a consegnare il denaro preteso, sulle minacce esplicite al [OSCURATO:PERSONA] e sull'attendibilità delle dichiarazioni del Bianco); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2
Sentenza Cassazione n. 22220/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris