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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 43466/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdahLamlzisa_alle_paFti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. in sede di legittimità (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]/estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdahLamlzisa_alle_paFti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. in sede di legittimità (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]/estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43466/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris