CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 ottobre 2021
Cassazione n. 21814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TP) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 24/2021 in data 29/10/2021 della Corte di appello di Palermo, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, quale giudice procedente, disponeva, nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro dell'immobile sito in Mazara del Vallo (TP) strada statale 115 Km. 61,400 identificato al foglio 215, particella 78, subalterno 8 del N.C.E.U. di Mazara del Vallo riconducibile alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], sequestro operato ex art. 22 d.lgs. n. 159/2011, su segnalazione /7) dell'amministratore giudiziario nella relazione ex art. 36 d.lgs. n. 159/2011 del 04/10/2021, in estensione sul sequestro e contestuale confisca della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], di cui è titolare firmataria l'omonima, coniuge di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per denunciare, quale formale motivo unico, l'abnormità - strutturale e funzionale - del provvedimento. Lamenta il ricorrente come, nella fattispecie, la nomina dell'amministratore giudiziario sia intervenuta in data 26/11/2020, ossia contestualmente all'emissione del decreto con cui il Tribunale di Trapani ha disposto la misura di prevenzione nei confronti del Vinci. A ciò consegue che l'atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], circa un anno dopo la nomina, non può essere qualificato come relazione ex art. 36 d.lgs. n. 159/2011, considerato il superamento del termine ultimo concesso all'amministratore giudiziario per rendere l'atto dovuto. D'altro canto, anche a voler ritenere che il termine de quo possa essere superato in assenza di una sanzione processuale nel caso di deposito tardivo della relazione, il dato normativo a mente del quale l'atto va presentato al giudice delegato e non al giudice procedente non può essere superato. Nella fattispecie, la scelta dell'amministratore giudiziario di richiedere al Collegio d'appello (giudice procedente) e non al giudice delegato (dr. Marroccoli del Tribunale di Trapani) ha creato un vero e proprio "cortocircuito", tale da indurre la Corte a ricorrere, erroneamente, al disposto dell'art. 22 d.lgs. n. 159/2011. Ma, in realtà, il provvedimento d'urgenza può essere adottato solo ed esclusivamente dal Tribunale, dovendo essere confermato nei successivi trenta giorni dal Collegio d'appello, con decreto motivato: non vi è alcuna norma che consenta alla Corte d'appello o al giudice del gravame genericamente inteso di adottare provvedimenti d'urgenza, tantomeno risulta disciplinato il procedimento di convalida del relativo decreto. Il decreto impugnato manifesta inoltre profili di abnormità funzionale avendo, di fatto, determinato la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Le parti, infatti, non possono impugnare l'atto innanzi alla Corte di appello, né alla stessa sezione né a diversa sezione, non essendovi norme che lo consentono e non possono nemmeno presentare richiesta di riesame, dato il principio di tassatività delle sanzioni processuali e delle relative impugnazioni, né, infine, possono attendere il decreto di convalida ed eventualmente presentare autonoma impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. 2. Evidenzia il Collegio come effettivamente la nomina dell'amministratore giudiziario sia intervenuta in data 26/11/2020, ossia contestualmente all'emissione del decreto con cui il Tribunale di Trapani ha disposto la misura di prevenzione nei confronti del Vinci e che, nella specie, si è verificata una stasi del procedimento, posto che la relazione è stata depositata a mani del giudice procedente, laddove essa avrebbe essere dovuta essere depositata a mani del giudice delegato e tempestivamente. Inoltre, non risulta nemmeno essere stato attivato il procedimento di urgenza ex art. 22 d.lgs. 159 del 2011, mancando ogni riferimento normativo in tal senso e comunque non essendo intervenuta la relativa convalida. Con il provvedimento ricorso, la Corte territoriale, si è posta al di fuori dei suoi poteri tipici, in quanto ha esteso la misura patrimoniale ad un bene ulteriore, su cui non si era esercitata la valutazione dell'autorità giudiziaria nei gradi procedenti e che ciò sia avvenuto attraverso varie forzature, quali il deposito di una relazione a firma di consulente tardivamente nominato ed effettuata a mani di altro giudice rispetto a quello funzionalmente competente, senza che, a sanatoria, possa invocarsi l'attivazione delle procedura di urgenza. In tal senso, si è affermato che il rispetto del principio del contraddittorio non consente di richiedere con l'impugnazione il sequestro di un bene che non sia stato mai oggetto di precedente valutazione. Invero, premesso che, in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, l'indagine sui presupposti del sequestro comporta un accertamento di merito che deve necessariamente riguardare ciascun singolo bene, ne consegue che occorre dare continuità ad una risalente, ma ancora del tutto attuale giurisprudenza, pienamente in linea con i precetti in vigore, secondo la quale rordo iudiciorum" e gli stessi principi generali che regolano le impugnazioni, escludono la possibilità di una domanda di sequestro oggettivamente "nuova" in sede di impugnazione, giacché, ove così non fosse, verrebbe rimesso all'arbitrio della parte richiedente comprimere o estendere il contraddittorio e la difesa attraverso la scelta del "grado" di giudizio nel quale esercitare il potere di richiesta (Sez. 1, n. 3134 del 21/04/1999, Corda, Rv. 213836, in fattispecie nella quale il pubblico ministero aveva richiesto in sede di appello il sequestro di un immobile non domandato in primo grado). 3. Da qui l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con ordine di dissequestro e restituzione all'avente diritto dell'immobile sito in Mazara del Vallo (TP) strada statale 115 Km. 61,400 identificato al foglio 215, particella 78, subalterno 8 del N.C.E.U. di Mazara del Vallo. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo per quanto di competenza (cfr., Sez. 6, n. 20354 del 24/04/2001, Iorio, Rv. 218842). P.Q . M . Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dell'immobile sito in Mazara del Vallo (TP) strada statale 115 Km. 61,400 identificato al foglio 215, particella 78, subalterno 8 del N.C.E.U. di Mazara del Vallo. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo per quanto di competenza. Così deciso in Roma il 26/04/2022.