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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 08298/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/1/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma disponeva la consegna del ricorrente in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità polacca.

2. Avverso la suddetta sentenza il ricorrente ha dedotto, con unico motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dello stabile radicamento in Italia e della conseguente sussistenza del motivo ostativo alla consegna previsto dall'art. 18 - bis,

I. 22 aprile 2005, n. 69.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il ricorso in cassazione sono state reiterate le deduzioni in fatto esaminate dalla Corte di appello e ritenute inidonee a far ritenere la ricorrenza dello stabile radicamento in Italia, senza che il ricorrente si sia confrontato con le suddette argomentazioni.

In particolare, la Corte di appello evidenziava come dalla documentazione prodotta non emergeva la stabile presenza del ricorrente in Italia da almeno un quinquennio, potendosi al più ritenere che questi vi abbia saltuariamente lavorato e dimorato.

A fronte di tale dato, il difensore si è limitato a dedurre che il ricorrente avrebbe svolto lavori in assenza di contratto, allegato le dichiarazioni dei datori di lavoro, attestanti lo svolgimento da parte di Koniecki di piccoli lavori domestici.

2.1. Il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti.

Come recentemente affermato da questa Corte, in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, come risulta evidente dalle sopra indicate censure che aggrediscono il percorso motivazionale.

L'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna (Sez.6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv.282260).

La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell'art. 22

I. 22 aprile 2005, n. 69.

Tale norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

A seguito della riformulazione, da un lato è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall'art. 606, lett.a), b) e c), con conseguente espunzione del vizio di motivazione.

Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione.3.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso 1'8 marzo 2022 Il Consigliere estensore /m [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/1/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma disponeva la consegna del ricorrente in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità polacca. 2. Avverso la suddetta sentenza il ricorrente ha dedotto, con unico motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dello stabile radicamento in Italia e della conseguente sussistenza del motivo ostativo alla consegna previsto dall'art. 18 - bis, I. 22 aprile 2005, n. 69. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il ricorso in cassazione sono state reiterate le deduzioni in fatto esaminate dalla Corte di appello e ritenute inidonee a far ritenere la ricorrenza dello stabile radicamento in Italia, senza che il ricorrente si sia confrontato con le suddette argomentazioni. In particolare, la Corte di appello evidenziava come dalla documentazione prodotta non emergeva la stabile presenza del ricorrente in Italia da almeno un quinquennio, potendosi al più ritenere che questi vi abbia saltuariamente lavorato e dimorato. A fronte di tale dato, il difensore si è limitato a dedurre che il ricorrente avrebbe svolto lavori in assenza di contratto, allegato le dichiarazioni dei datori di lavoro, attestanti lo svolgimento da parte di Koniecki di piccoli lavori domestici. 2.1. Il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti. Come recentemente affermato da questa Corte, in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, come risulta evidente dalle sopra indicate censure che aggrediscono il percorso motivazionale. L'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna (Sez.6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv.282260). La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell'art. 22 I. 22 aprile 2005, n. 69. Tale norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. A seguito della riformulazione, da un lato è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall'art. 606, lett.a), b) e c), con conseguente espunzione del vizio di motivazione. Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso 1'8 marzo 2022 Il Consigliere estensore /m [OSCURATO:PERSONA]
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