CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14977/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 aprile 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al riconoscimento, in executivis, della continuazione tra due gruppi di reati da lui commessi, rispettivamente, tra il 2002 ed il 2003 e tra marzo e settembre 2019 ed accertati all'esito di distinti procedimenti penali. Ha, a tal fine, rilevato che, a fronte dell'unico dato unificante, rappresentato dall'offesa al patrimonio, si pongono numerosi indici che depongono nel contrario senso della reciproca autonomia della manifestazioni antisociali, rappresentati: dall'ininterrotta dedizione di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione, nell'arco di quasi quarant'anni, ad illeciti di varia natura, sintomatica di una propensione criminale talmente elevata da giustificare la dichiarazione, nel 2021, di delinquente abituale ed incompatibile con l'anticipata ed unitaria ideazione di taluni reati; dall'estemporaneità dei furti e delle ricettazioni, aventi ad oggetto differenti tipologie di beni e commessi nei luoghi in cui l'istante veniva occasionalmente a trovarsi, con modalità di volta in volta diverse ed a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello trascurato, nella delibazione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. con riferimento al primo gruppo di reati, le indicazioni che si traggono dalle sentenze di condanna in ordine alla prossimità temporale degli illeciti ed alla loro concentrazione in un territorio circoscritto, in cui egli ha stabilmente vissuto per almeno sette anni, nonché il pregresso riconoscimento, in sede di cognizione o di esecuzione, della continuazione tra i reati da lui commessi. Con il secondo motivo lamenta, ancora nella duplice prospettiva della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di valutare, in relazione al secondo gruppo di reati: la prossimità temporale delle manifestazioni criminali; la consumazione dei reati nell'area cosentina; la loro omogenea offensività; la precedente applicazione, da parte del giudice della cognizione, della continuazione tra condotte, in parte omogenee, poste in essere in un torno di tempo che si estende sino al settembre del 2019, epoca di commissione del furto, oggetto di autonomo accertamento, al quale è riferito l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.. 23. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. [OSCURATO:PERSONA], con l'istanza disattesa dalla Corte di appello di Catanzaro, ha chiesto l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., ai reati a lui ascritti nell'ambito di sei diversi procedimenti e rispettivamente inseriti nell'ambito di due sottogruppi. 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di considerazioni, riferite alla globalità delle condotte illecite da lui poste in essere ed alla sua propensione criminale, che prescindono sia dalle precedenti decisioni rese dai giudici della cognizione ovvero ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. che dalla verifica della possibilità di enucleare un disegno criminoso che abbracci le attività criminali da lui specificamente indicate. Così facendo, ha trasgredito il principio — consolidato presso la giurisprudenza di legittimità in relazione al caso in cui il pregresso riconoscimento della continuazione sia avvenuto in sede di cognizione ma applicabile, per identità di ratio, anche all'ipotesi in cui la disciplina prevista dall'art. 81, secondo comma, c.p. sia stata in precedenza applicata da altro giudice dell'esecuzione — secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227 - 01; in argomento, vedi anche, di recente, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01)». Da tale principio discende che, sebbene ai pregressi provvedimenti che abbiano riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull'ulteriore istanza ex art. 3671 cod. proc. pen., proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità ampiezza del petitum, e sebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario in relazione a reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmente ignorato dal giudice dell'esecuzione, che, sia pure in piena libertà di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento, e potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale. Evidente appare, alla luce dei superiori principi, la contraddittorietà dell'iter argomentativo del itrtbtriwte che, nel vagliare — in special modo con riferimento ai reati commessi nella provincia di Cosenza nel 2019 — la sussistenza degli elementi costitutivi dell'invocata continuazione, avrebbe dovuto considerare, in ossequio al principio sopra indicato, le determinazioni già assunte da altri giudici e verificare compiutamente se, essendo già stata riconosciuta la continuazione tra taluni reati, al medesimo vincolo potessero essere o meno ricondotte le fattispecie delittuose indicate nella più recente istanza ex art. 671 cod. proc. pen.. 2.2. Il provvedimento impugnato appare, d'altro canto, carente anche nella parte in cui ha omesso di verificare la possibilità di riconoscere la continuazione con limitato riferimento a ciascuno dei sottogruppi di reati indicati nella richiesta introduttiva, in tal modo contravvenendo all'indirizzo ermeneutico, costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 - 01; Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843 - 01); onere, quello testé enunciato, che, nel caso di specie, è reso concreto dalla formale confezione della richiesta del condannato, il quale ha dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 - 01). 3. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Catanzaro affinché 4proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo esame che tenga conto delle precedenti considerazioni. P.Q.M