CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 39992/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56, 624-bis, comma 1, cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, per non aver pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., avendo apoditticamente definito il fatto contestato di elevato disvalore penale ed avendo ritenuto l'abitualità della condotta. Deduce che nessuna analisi risulta presente in sentenza in ordine all'intensità dell'elemento soggettivo del prevenuto. Rileva l'insussistenza del requisito ostativo dell'abitualità, vertendosi in ipotesi di illeciti non commessi in un unico contesto temporale e trattandosi, nella specie, di un unico e lontano precedente. II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Quanto al motivo sub I), si osserva che la decisione impugnata ha insindacabilmente e logicamente affermato la non particolare tenuità del fatto in considerazione dell'elevato disvalore della fattispecie concretamente accertata, consistente nel tentativo del prevenuto di forzare una porta per accedere nell'abitazione della persona offesa, all'evidente fine di sottrarre i beni custoditi nell'abitazione stessa. Quanto al presupposto dell'abitualità, la sentenza impugnata ha constatato sia il precedente a carico per un reato analogo, sia la circostanza che il Bonsignore è sottoposto ad altro procedimento penale per il reato di rapina e detenzione d'arma, per il quale è anche sottoposto a misura cautelare, sicché nella specie ricorre anche il requisito ostativo della commissione (anche successivamente al reato) di altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (cfr. Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347). 4.2. Anche il motivo sub II) è inammissibile, perché sviluppa una censura di merito, a fronte di una valutazione congrua e non manifestamente illogica della Corte territoriale, la quale ha affermato, secondo un ragionevole giudizio ipotetico fondato sulle caratteristiche della condotta illecita, che se il reato fosse stato portato a compimento il danno patrimoniale per la persona offesa non sarebbe stato di rilevanza minima. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ro Ranaldi D natella anti .. [OSCURATO:PERSONA]