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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2024

Cassazione n. 45991/2024

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nte prosent2 omettere le e SENTENZA gg altri dati idtAIdficotIv1. a norma dolrt. 52 sul ricorso proposto da: d.igs, -193/93 fr; dispob,..3 G.P. ci , irdposk.i ìizsue avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte Appello di Roma , 17,I ARI() visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] • . /Aia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria presentata dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile D .A.

I, con la quale chiede la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dalla stessa, nonché ad una provvisionale di almeno €10.000,00 [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata la sentenza del 12 febbraio 2024 con la quale la Corte di appello di Roma, su appello del pubblico ministero ed in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Viterbo il 6 luglio 2022, ha dichiarato G.P. responsabile dei delitti di cui all'art. 572, comma primo e secondo, cod. pen. ai danni della moglie (capo a, dal 2017 e tuttora permanente); all'art. 609-bis cod. pen. per aver costretto la moglie a subire atti sessuali cercando di aver un rapporto sessuale (capo b, commesso il 16 agosto 2020); agli artt. 582, 577, n. 1 cod. pen. (capo c, commesso il 16 agosto 2020), fatti per i quali l'imputato era stato assolto in primo grado perché il fatto non sussiste, nonché del delitto di cui agli artt. 582, 577, n. 1, cod. pen. (capo d, commesso il 28 settembre 2020), unico reato per il quale era stato condannato in primo grado alla pena di mesi quattro di reclusione, e, ritenuta, quanto al capo b, l'ipotesi di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., nonché le già concesse circostanze attenuanti generiche, valutate prevalenti sulla contestata aggravante, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile , da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 5.000,00.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, affidandosi a quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 591 e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Si deduce che la sentenza della Corte territoriale deve essere annullata nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi di appello in relazione ai delitti di cui ai capi b) e c) non avendo il pubblico ministero enunciato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta di condanna per il reato di violenza sessuale, tale non potendosi considerare quanto affermato negli ultimi due paragrafi, dell'ultima pagina, dove si contesta la sussistenza della scriminante del rapporto di convivenza, che non era stata neanche supposta in primo grado, perché, a monte, era stato ritenuto poco credibile il racconto della persona offesa, con conseguente proscioglimento (in primo grado) dai reati di cui ai capi b) e c) per insussistenza del fatto. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisa a discarico, richiesta dalla difesa in esito alla riassunzione dell'istruzione dibattimentale.

Si osserva che all'udienza del 12 febbraio 2024, in esito alle dichiarazioni rese dalla moglie dell'imputato, D.A. , e dal G.L.

L'a Corte territoriale ha rigettato, in modo immotivato, illogico, contraddittorio e irragionevole, la richiesta di escussione dell'altra figlia minore della coppia assumendo che fosse troppo piccola al momento dei fatti e potesse quindi non ricordare e che, essendo andata a vivere con il padre da svariati anni, la genuinità delle sue dichiarazioni avrebbe potuto essere compromessa. 2.3 Con il terzo motivo, si afferma la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., stante la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del diniego della persona offesa al tentativo di consumazione del rapporto sessuale.

Si osserva che nel testo della decisione non è dato rinvenire alcun accenno alla presupposta negazione del consenso. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 597, 581, comma 1, lett. a) e d), 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) e comma 3, 598 cod. proc. pen.

Si osserva che la Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria pronunciando la condanna, in accoglimento del motivo di appello, già enunciato al punto 1, ma con un'argomentazione totalmente diversa e ultronea rispetto a quella dedotta, posto che il pubblico ministero aveva lamentato che il rapporto di convivenza non potesse scriminare, mentre venivano in rilievo statuizioni concernenti la credibilità ed attendibilità della persona offesa.

3. Con memoria scritta, l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile D.A.

I, ha chiesto di dichiarare la penale responsabilità dell'imputato, di condannarlo al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dalla stessa, nonché ad una provvisionale di almeno €10.000,00, subordinando l'eventuale sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di pagamento delle somme liquidate.

4. Con requisitoria scritta il Sost.

Procuratore generale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

Quanto al primo motivo, deduce che nell'atto di appello, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, risultano valorizzate, in relazione a tutti i fatti contestati, le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa per come riscontrate dai numerosi testimoni escussi e la inattendibilità della testimonianza della figlia maggiore dell'imputato, a fronte di una sentenza di assoluzione fondata su una diversa valutazione proprio del dichiarato testimoniale; quanto al secondo motivo, che il ricorso lamenta genericamente la mancata rinnovazione di tale prova senza tuttavia indicare se dal tessuto argomentativo della sentenza fosse desumibile una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale così emendabile; generiche infine, anche le ulteriori doglianze. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.1.

Quanto al primo motivo di doglianza, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado non risulta viziato da inammissibilità, posto che la pubblica accusa ha motivato la richiesta di condanna valorizzando l'attendibilità della persona offesa - non ritenuta dal Tribunale che ha condannato l'imputato solo in relazione al delitto di lesioni, perché riscontrate - e ciò con riferimento a tutti i reati dai quali l'imputato era stato assolto, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto.

Né tale valutazione muta per il richiamo, contenuto nella parte finale dell'appello, al rapporto di coniugio, che costituisce una mera aggiunta (non avendo il Tribunale prosciolto l'imputato dal reato di violenza sessuale per tale ragione), che risulta del tutto ininfluente.

2. Parimenti inammissibile è anche il secondo motivo di doglianza. 2.1 La richiesta di audizione dell'altra figlia minore integra un mezzo di prova ulteriore, che non era stato oggetto di richiesta di rinnovazione istruttoria.

A seguito dell'appello proposto dal pubblico ministero, questi ha infatti richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con audizione di tutti i testi di lista, tra cui non figura la figlia minore dell'imputato; a questa richiesta si era associata la parte civile, mentre l'imputato si era opposto; la Corte di appello ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, escutere nuovamente la moglie e la figlia più grande dell'imputato, ritenendo tali prove decisive; all'esito della rinnovazione istruttoria e solo in quel momento l'imputato chiedeva di esaminare anche l'altra figlia, richiesta rigettata dalla Corte di appello per le ragioni che sono state già indicate.

Viene quindi in rilievo una prova nuova ed ulteriore, rispetto alla quale si condivide il principio di diritto già espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice (Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, Genovese, Rv. 286915-02).

3. Inammissibile è anche il terzo motivo di doglianza, con il quale si introduce ex novo un tema, quello relativo alla sussistenza, o 116, del dissenso della persona offesa alla consumazione del rapporto sessuale che non viene analizzato in questi termini nella sentenza, la quale, per converso, ritiene sussistente il delitto in considerazione del mancato consenso della persona offesa nel corso degli atti sessuali di cui è stata vittima, facendo così corretta applicazione dei principi di diritto espressi in tema da questa Corte.In punto di sussistenza dell'elemento psicologico del dolo nel delitto di violenza sessuale, questa Corte, con indirizzo costante ed uniforme, afferma infatti che integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa; che il dissenso della vittima costituisce un requisito implicito della fattispecie e, pertanto, il dubbio sulla sua sussistenza investe la configurabilità del fatto - reato e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, P, Rv. 274417-01); che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico. 4.

Inammissibile per genericità è il quarto ed ultimo motivo di doglianza, che riprende in parte il primo motivo di censura. 4.1 A questo proposito, deve ricordarsi, in punto di diritto, che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e disattesi nel precedente grado di giudizio - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112); sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. 4.2 Tanto premesso, si assume che la Corte di appello ha condannato l'imputato per il reato di violenza sessuale, su un motivo che non era stato dedotto dal pubblico ministero: per converso, emerge che il pubblico ministero ha impugnato la sentenza di assoluzione anche in relazione al delitto di violenza sessuale, come già affermato nella parte relativa al primo motivo di doglianza e la Corte di appello ha condannato l'imputato perché ha ritenuto, in linea con il pubblico ministero, che la persona offesa fosse credibile.

Ne consegue l'inammissibilità anche di questo motivo.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate Va inoltre disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, da devolversi a favore dell'Erario in quanto la parte beneficiaria è ammessa al patrocinio statuale, spese la cui liquidazione compete alla Corte di appello di Cagliari.

Null'altro va disposto in favore della parte civile, posto che la richiesta così come formulata nelle conclusioni rassegnate non può essere oggetto di vaglio da parte di questa Corte.

A norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle stese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte prosent2 omettere le e SENTENZA gg altri dati idtAIdficotIv1. a norma dolrt. 52 sul ricorso proposto da: d.igs, -193/93 fr; dispob,..3 G.P. ci , irdposk.i ìizsue avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte Appello di Roma , 17,I ARI() visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] • . /Aia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria presentata dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile D .A. I, con la quale chiede la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dalla stessa, nonché ad una provvisionale di almeno €10.000,00 [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza del 12 febbraio 2024 con la quale la Corte di appello di Roma, su appello del pubblico ministero ed in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Viterbo il 6 luglio 2022, ha dichiarato G.P. responsabile dei delitti di cui all'art. 572, comma primo e secondo, cod. pen. ai danni della moglie (capo a, dal 2017 e tuttora permanente); all'art. 609-bis cod. pen. per aver costretto la moglie a subire atti sessuali cercando di aver un rapporto sessuale (capo b, commesso il 16 agosto 2020); agli artt. 582, 577, n. 1 cod. pen. (capo c, commesso il 16 agosto 2020), fatti per i quali l'imputato era stato assolto in primo grado perché il fatto non sussiste, nonché del delitto di cui agli artt. 582, 577, n. 1, cod. pen. (capo d, commesso il 28 settembre 2020), unico reato per il quale era stato condannato in primo grado alla pena di mesi quattro di reclusione, e, ritenuta, quanto al capo b, l'ipotesi di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., nonché le già concesse circostanze attenuanti generiche, valutate prevalenti sulla contestata aggravante, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile , da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 5.000,00. 2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, affidandosi a quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 591 e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza della Corte territoriale deve essere annullata nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi di appello in relazione ai delitti di cui ai capi b) e c) non avendo il pubblico ministero enunciato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta di condanna per il reato di violenza sessuale, tale non potendosi considerare quanto affermato negli ultimi due paragrafi, dell'ultima pagina, dove si contesta la sussistenza della scriminante del rapporto di convivenza, che non era stata neanche supposta in primo grado, perché, a monte, era stato ritenuto poco credibile il racconto della persona offesa, con conseguente proscioglimento (in primo grado) dai reati di cui ai capi b) e c) per insussistenza del fatto. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisa a discarico, richiesta dalla difesa in esito alla riassunzione dell'istruzione dibattimentale. Si osserva che all'udienza del 12 febbraio 2024, in esito alle dichiarazioni rese dalla moglie dell'imputato, D.A. , e dal G.L. L'a Corte territoriale ha rigettato, in modo immotivato, illogico, contraddittorio e irragionevole, la richiesta di escussione dell'altra figlia minore della coppia assumendo che fosse troppo piccola al momento dei fatti e potesse quindi non ricordare e che, essendo andata a vivere con il padre da svariati anni, la genuinità delle sue dichiarazioni avrebbe potuto essere compromessa. 2.3 Con il terzo motivo, si afferma la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., stante la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del diniego della persona offesa al tentativo di consumazione del rapporto sessuale. Si osserva che nel testo della decisione non è dato rinvenire alcun accenno alla presupposta negazione del consenso. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 597, 581, comma 1, lett. a) e d), 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) e comma 3, 598 cod. proc. pen. Si osserva che la Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria pronunciando la condanna, in accoglimento del motivo di appello, già enunciato al punto 1, ma con un'argomentazione totalmente diversa e ultronea rispetto a quella dedotta, posto che il pubblico ministero aveva lamentato che il rapporto di convivenza non potesse scriminare, mentre venivano in rilievo statuizioni concernenti la credibilità ed attendibilità della persona offesa. 3. Con memoria scritta, l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile D.A. I, ha chiesto di dichiarare la penale responsabilità dell'imputato, di condannarlo al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dalla stessa, nonché ad una provvisionale di almeno €10.000,00, subordinando l'eventuale sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di pagamento delle somme liquidate. 4. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, deduce che nell'atto di appello, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, risultano valorizzate, in relazione a tutti i fatti contestati, le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa per come riscontrate dai numerosi testimoni escussi e la inattendibilità della testimonianza della figlia maggiore dell'imputato, a fronte di una sentenza di assoluzione fondata su una diversa valutazione proprio del dichiarato testimoniale; quanto al secondo motivo, che il ricorso lamenta genericamente la mancata rinnovazione di tale prova senza tuttavia indicare se dal tessuto argomentativo della sentenza fosse desumibile una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale così emendabile; generiche infine, anche le ulteriori doglianze. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.1. Quanto al primo motivo di doglianza, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado non risulta viziato da inammissibilità, posto che la pubblica accusa ha motivato la richiesta di condanna valorizzando l'attendibilità della persona offesa - non ritenuta dal Tribunale che ha condannato l'imputato solo in relazione al delitto di lesioni, perché riscontrate - e ciò con riferimento a tutti i reati dai quali l'imputato era stato assolto, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto. Né tale valutazione muta per il richiamo, contenuto nella parte finale dell'appello, al rapporto di coniugio, che costituisce una mera aggiunta (non avendo il Tribunale prosciolto l'imputato dal reato di violenza sessuale per tale ragione), che risulta del tutto ininfluente. 2. Parimenti inammissibile è anche il secondo motivo di doglianza. 2.1 La richiesta di audizione dell'altra figlia minore integra un mezzo di prova ulteriore, che non era stato oggetto di richiesta di rinnovazione istruttoria. A seguito dell'appello proposto dal pubblico ministero, questi ha infatti richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con audizione di tutti i testi di lista, tra cui non figura la figlia minore dell'imputato; a questa richiesta si era associata la parte civile, mentre l'imputato si era opposto; la Corte di appello ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, escutere nuovamente la moglie e la figlia più grande dell'imputato, ritenendo tali prove decisive; all'esito della rinnovazione istruttoria e solo in quel momento l'imputato chiedeva di esaminare anche l'altra figlia, richiesta rigettata dalla Corte di appello per le ragioni che sono state già indicate. Viene quindi in rilievo una prova nuova ed ulteriore, rispetto alla quale si condivide il principio di diritto già espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice (Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, Genovese, Rv. 286915-02). 3. Inammissibile è anche il terzo motivo di doglianza, con il quale si introduce ex novo un tema, quello relativo alla sussistenza, o 116, del dissenso della persona offesa alla consumazione del rapporto sessuale che non viene analizzato in questi termini nella sentenza, la quale, per converso, ritiene sussistente il delitto in considerazione del mancato consenso della persona offesa nel corso degli atti sessuali di cui è stata vittima, facendo così corretta applicazione dei principi di diritto espressi in tema da questa Corte.In punto di sussistenza dell'elemento psicologico del dolo nel delitto di violenza sessuale, questa Corte, con indirizzo costante ed uniforme, afferma infatti che integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa; che il dissenso della vittima costituisce un requisito implicito della fattispecie e, pertanto, il dubbio sulla sua sussistenza investe la configurabilità del fatto - reato e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, P, Rv. 274417-01); che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico. 4. Inammissibile per genericità è il quarto ed ultimo motivo di doglianza, che riprende in parte il primo motivo di censura. 4.1 A questo proposito, deve ricordarsi, in punto di diritto, che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e disattesi nel precedente grado di giudizio - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112); sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. 4.2 Tanto premesso, si assume che la Corte di appello ha condannato l'imputato per il reato di violenza sessuale, su un motivo che non era stato dedotto dal pubblico ministero: per converso, emerge che il pubblico ministero ha impugnato la sentenza di assoluzione anche in relazione al delitto di violenza sessuale, come già affermato nella parte relativa al primo motivo di doglianza e la Corte di appello ha condannato l'imputato perché ha ritenuto, in linea con il pubblico ministero, che la persona offesa fosse credibile. Ne consegue l'inammissibilità anche di questo motivo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate Va inoltre disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, da devolversi a favore dell'Erario in quanto la parte beneficiaria è ammessa al patrocinio statuale, spese la cui liquidazione compete alla Corte di appello di Cagliari. Null'altro va disposto in favore della parte civile, posto che la richiesta così come formulata nelle conclusioni rassegnate non può essere oggetto di vaglio da parte di questa Corte. A norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle stese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di
Sentenza Cassazione n. 45991/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris