CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 29013/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 17/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato, con revoca della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalTribunale di Verona in data 4 luglio 2023, o, in subordine, di restituzione nel termine per impugnare. 2. Nel proposto ricorso sono articolati due motivi. 2.1. Con il primo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alle disposizioni in materia di notificazioni all'imputato del decreto di citazione a giudizio di cui al combinato disposto degli artt. 157, 161 e 170 cod. proc. pen. La ricorrente ha avuto notizia del procedimento solo a seguito della notifica dell'ordine per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione emesso in data 11 gennaio 2025. L'imputata ha assolto l'onere di dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo evidenziando: a) l'irregolarità della notifica della citazione a giudizio eseguita presso il difensore di fiducia e non nel domicilio dichiarato, senza una previa verifica della irreperibilità della indagata al detto domicilio e senza il deposito della raccomandata informativa anche presso la Casa comunale; b) l'avvenuta notifica presso un difensore di fiducia che aveva rinunciato al mandato e con il quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più contatti. La difesa evidenzia che, con la riforma Cartabia, il sistema legale di conoscenze presunte è venuto meno, imponendosi al giudice, oltre ad una verifica sulla regolarità della notifica, un controllo concreto su: a) l'effettività della conoscenza del procedimento; b) la volontarietà dell'assenza, in coerenza con quanto stabilito dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, e con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (v. sentenze 18/05/2004 S. c. Italia e 10/11/2004, S. C. Italia). La Corte di appello non ha adempiuto all'onere motivazionale qualificato a suo carico, non avendo dimostrato la ricorrenza di alcuna delle dette condizioni. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto la conoscenza del procedimento in capo all'interessata. Dalla negligenza informativa dell'imputata, per non essersi rapportata al difensore di fiducia rinunciante al mandato, non può farsi discendere l'effettiva sua conoscenza del processo né la sua volontà di non parteciparvi. 3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 22.Va premesso che trova applicazione ratione temporis la disciplina della rescissione del giudicato antecedente alla riforma c.d. Cartabia (d. Igs. n. 150 del 30 ottobre 2022), in forza della regola transitoria contenuta nell'art. 89, 1 comma, stesso d.lgs., avendo il Tribunale disposto procedersi in assenza nei confronti della imputata in data 12 luglio 2022, prima che entrasse in vigore la riforma. Da tanto discende che sarebbe stato onere dell'imputata dare prova che l'assenza era dovuta ad incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo esitato nella sentenza di cui chiede la rescissione, secondo la previgente formulazione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. 3.Ciò premesso, i motivi possono essere trattati congiuntamente. Va ricostruita la sequenza degli atti rilevanti: - subito dopo essere stata identificata, il 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] nominava difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava domicilio presso la propria abitazione in Sommacampagna; - presso il domicilio dichiarato, in data 15 marzo 2021, veniva notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen.; - il decreto di citazione diretta, emesso il 16 luglio 2021, veniva notificato all'allora difensore di fiducia, in proprio e quale domiciliataria ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; -il difensore di fiducia rinunciava al mandato in epoca prossima alla prima udienza avanti al Tribunale di Verona; - veniva nominato difensore di ufficio l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale assisteva la ricorrente sin dalla prima udienza del 12 luglio 2022, in cui ne veniva dichiarata l'assenza. Alla stregua di tali dati fattuali, la Corte di appello ha ritenuto che l'onere, a carico della ricorrente, di dare prova dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non sia stato assolto. È stato valorizzato, al riguardo, il dato della breve distanza temporale tra lo scambio di comunicazioni con il difensore di fiducia rinunciante al mandato e la data di udienza. Il difensore rinunciante, avv. [OSCURATO:PERSONA], dava, invero, atto nella propria comunicazione al Tribunale di Verona del 30 giugno 2022, di avere avvisato della rinuncia la propria assistita con lettera raccomandata e con posta elettronica nella imminenza della data di udienza — fissata per il 12 luglio 2022 — e da tale comunicazione la Corte ha ritenuto, con ragionamento inferenziale non illogico, né contraddittorio, che l'imputata abbia avuto piena conoscenza del giudizio. 34. In tale prospettiva va rimarcato come non venga in rilievo tanto il tema dell'onere informativo gravante sull'imputato quanto la circostanza che alla luce del quadro ricostruttivo fornito il ricorrente, anche a fronte di una notifica se del caso irrituale, era comunque a conoscenza del processo, in ragione di quanto comunicato dal difensore rinunciante, essendo a questo punto qualificabile come colpevole il disinteresse palesato per l'acquisizione di una conoscenza più approfondita, attraverso la tenuta di idonei contatti con l'originario e con il nuovo difensore. A ben guardare la nomina fiduciaria costituiva la base per l'acquisizione di un'idonea conoscenza e la cessazione del vincolo fiduciario non aveva costituito, nel concreto quadro fattuale, ragione decisiva a sostegno dell'assunto della mancata conoscenza del processo. Deve del resto rimarcarsi come il ricorso non si soffermi specificamente sul valore attribuibile alla comunicazione fatta dal difensore rinunciante all'imputato ma formuli censure che assumono in quel quadro fattuale valore puramente astratto. Va comunque ribadita la rilevanza della nomina di un difensore di fiducia in una fase che preluda ad uno sviluppo dibattimentale, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460; in senso conforme, cfr. Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554). Deve del resto rimarcarsi come la mancata tenuta di contatti con il difensore nominato ben possa configurare una situazione di colpa, alla base della mancanza di informazioni in ordine allo sviluppo del processo (in tal senso possono richiamarsi anche i principi desumibili da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, che ha affermato che l'ignoranza del procedimento da parte del condannato in assenza «non deve essere a lui imputabile, né come voluta, diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere»). Correttamente, inoltre, la Corte d'appello ha escluso che possa darsi rilievo a profili di nullità della notifica, che, secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite (cfr. ancora Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01), non potrebbero essere valorizzati ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. e che in tanto potrebbero rilevare ai fini del giudizio di rescissione, in 4quanto abbiano dato luogo alla mancata conoscenza incolpevole del processo, situazione che sulla base di quanto fin qui rilevato, alla luce della valutazione dei giudici di merito, deve ritenersi nel caso di specie non ricorrente. 5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M