CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 maggio 2016
Cassazione n. 07391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15052-2016proposto da: UNICREDIT S.P.A., rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 195 /20 1 6 del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoil 6/5/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 /1/202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Unicredit s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento della Dimafin s.p.a. aveva ammesso al chirografo, allo stato passivo della procedura, il credito di €. 11.800.000,00, oltre interessi - da essa vantato in forza di un finanziamento, Ric. 2016n. 15052 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 garantito da pegno su titoli, erogato alla società poi fallita in esecuzione di un piano attestato di risanamento dell’intero gruppo Dimafin - previa revoca in via breve della garanzia pignoratizia. 1.2. L’opponente ha preliminarmente eccepito la formazione del giudicato esterno in ordine all’accertamento della piena validità ed efficacia del piano attestato di risanamento, già affermata dal Tribunale di Roma nei numerosi decreti che avevano definito analoghi giudizi ex art. 98 l. fall. vertenti fra le banche finanziatrici e altre società del gruppo; ha quindi rilevato, nel merito, che la garanzia pignoratizia , legittimamente costituita dallegale rappresentante della società poi fallita, con atti per notaio Giannotti del 15/12/2009 e del 17/12/2009, godeva, quale atto di esecuzione del predetto piano, dell’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., in difetto, peraltro, dei presupposti previsti dall’art. 2901 c.c., non essendo configurabili né l’elemento oggettivo dell’eventus damni, né quello soggettivo della scientia damni. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’opposizione deducendo l’invalidità del pegnoe la sua revocabilità. 1.4. Il Tribunale di Roma , con il decreto in epigrafe, ha respinto l’opposizione: ha innanzitutto, ritenuto infondata l ’ eccezione sollevata da Unicredit in via pregiudiziale, sul rilievo che la preclusione da giudicato opera solo nel caso di “giudizi identici” “per identità di soggetti, causa petendi e petitum”, non ricorrente nella specie, “in cui in altri giudizi tra le altre parti sono state svolte differenti valutazioni di fatto”, tanto più che non può ipotizzarsi un giudicato riferibile ad un gruppo di società fallite a fronte dell’autonomia delle posizioni giuridiche Ric. 2016n. 15052 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 soggettive coinvolte nelle diverse procedure; nel merito ha osservato che il piano allegato dall’opponente, redatto dall’advisor il 18/9/09 non era completo, in quanto nella relazione di asseverazione l’attestatore aveva dato atto di una successiva integrazione,del 18/11/09, che la banca non aveva prodotto, ed aveva attestato il piano così come integrato e modificato; ha quindi reputato che, in difetto di produzione dell’integrazione, non potesse ritenersi provata l’esistenza stessa del piano, con conseguente inapplicabilità dell’esenzione da revocatoria invocata dalla banca. 2.1. Unicredit s.p.a., con ricorso notificato (lunedì) 6/6/2016, ha chiesto, per cinque motiv i , la cassazione del decreto, dichiaratamente comunicatoleil 6/5/2016. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e degli artt. 324, 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno. 3.2. Il tribunale, ha osservato la ricorrente, ha omesso di considerare che nel corso del giudizio erano sopravvenuti, in analoghi giudizi vertenti a norma dell’art. 98 l.fall. tra i fallimenti di società del gruppo e le banche finanziatrici, innumerevoli decreti, alcuni dei quali passati in giudicato, con i quali il Tribunale di Roma aveva accertato la validità e l’efficacia del piano attestato, sottolineando, in particolare, la sua piena idoneità a garantire l’effetto protettivo dell’esenzione da revocatoria ordinaria e fallimentare previsto dall’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., e che, di conseguenza, a fronte della preclusione co stituita dal giudicato, non era più possibile Ric. 2016n. 15052 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 mettere in discussione né l’esistenza del piano né il suo valore sostanziale. 3.3. Né, del resto, ha aggiunto la ricorrente, può affermarsi, come ha fatto il tribunale, l’autonomia delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte nelle diverse procedure, poiché si tratta di società appartenenti al medesimo gruppo ed è, pertanto, senz’altro configurabile un’efficacia implicita degli accertamenti di fatto resi in pronunce fra le stesse e le diverse banche. 3.4. In ogni caso, ha concluso la ricorrente, il giudicato formatosi sul piano di risanamento, se non ha efficacia diretta nel presente giudizio, ha comunque un ’ efficacia indiretta e/o riflessa, a fronte dello stretto nesso di interdipendenza tra la posizione dei singoli fallimenti delle società del gruppo, “le quali furono tutte interessate dall’operatività del Piano di risanamento”, e, come tali, pur essendo soggetti distinti, senz’altro titolari di un diritto dipendente o, comunque, subordinato alla situazione già definita con il giudicato che ha accertato l’esistenza, la validità e l’efficacia anche esimente del piano di risanamento invocato. 3.5. Il motivo è inammissibile. 3.6. Nel giudizio di legittimità, infatti, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato ha l’onere (rimasto, nel caso in esame, del tutto inadempiuto), a pena d’inammissibilità del ricorso, di riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (Cass. n. 2617 del 2015; Cass. n. 15737 del 2018; Cass. n. 13988 del 2018).Ric. 2016n. 15052 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 3.7. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. d, l.fall., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nel la parte in cui il tribunale, erroneamente valutando la documentazione allegata alla domanda di ammissione al passivo e la piena prova dalla stessa fornita del finanziamento con garanzia pignoratizia concesso nel contesto del piano di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione finanziaria dell’intero gruppo Dimafin, ha nondimeno affermato che non poteva ritenersi provata l’esistenza di tale piano sul rilievo che l’attestatore, nella relazione di asseverazione, aveva dato atto di una successiva integrazione del piano stesso del 18/11/2009, attestando il piano così come integrato e modificato, senza, tuttavia, che “di tale integrazione al piano” vi fosse “ evidenza documentale alcuna”. 3.8. Così facendo, ha osservato la ricorrente, il tribunale non ha considerato, innanzitutto, che essa aveva comunque documentato l’attestazione del piano così come redatto ed in seguito integrato da parte del soggetto a ciò deputato, e cioè il professionista indipendente, dallo stesso, e, in secondo luogo, che, a fronte della sua esecuzione,l’esistenza del piano attestato non poteva essere messa in dubbio da eventuali ed irrilevanti carenze documentali, inerenti la sua mera integrazione successiva, costituita, peraltro, solo ed esclusivamenteda una nota descrittiva, a sua volta oggetto di un’attestazione integrativa. 3.9. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le pari, in relazione all’art.Ric. 2016n. 15052 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunaleha messo in dubbio l’esistenza del piano attestato, senza, tuttavia, considerare che la stess a era stat a dimostrat a dalla documentazione prodotta in giudizio, come il contratto di finanziamento, la cui premessa faceva espresso riferimento al piano, e dalle innumerevoli pronunce con le quali il tribunale in diversa composizione, a fronte della medesima documentazione, ne avevaaffermato la piena validità. 3.10. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omessa o apparente motivazione, in connessione con gli artt. 156, comma 2°, c.p.c. e111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che non vi fosse la prova dell’esistenza stessa del piano attestato fornendo, sul punto, una motivazione meramente apparente. 4.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motiv o , da trattare congiuntamente, sono fondati, nei limiti che seguono, con conseguente assorbimento del quinto. 4.2. Risulta, invero, evidente, come già rilevato da questa Corte in fattispecie identica alla presente, (Cass. n. 26203 del 2022, in motiv.),il vizio di contraddittorietà insanabile della motivazione del tribunale, il quale, d a un lato , ha riconosciuto che era stato redatto dall’advisor un piano di risanamento, poi parzialmente modificato, che era stato attestato, cosìcome modificato e integrato, dal professionista a ciòabilitato, e, dall ’ altro , ha ritenuto che la sua esistenza non fosse stata provata solo perché́l’opponente lo aveva depositato nella versione originaria, priva delle modifiche. 4.3. D’altra parte, come pure gi à rilevato da Cass.26203/2022 cit., nonché da Cass. n 26226 del 2016, ove il Ric. 2016n. 15052 - Sez. 1 - CC del 25 gennaio 20 2 3 tribunale avesse ritenuto indispensabile l’esame del documento non prodotto, avrebbe dovuto chiedere alle parti ́ chiarimenti necessari, anche a fini integrativi documentali, o indicare le questioni connesse al mancato suo deposito, rilevabili anche d’ufficio, (fra cui quella relativa alla parte su cui ricadeva l’onere di produzione), o disporne l’acquisizione d’ufficio. 5. Il decreto impugnato dev ’ essere, quindi, cassato, con rinvio, per unnuovo esame al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il quinto; cassail decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvi a la causa, per unnuovo esame, al T r