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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08916/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui nulla aggiunge la memoria trasmessa via Pec dalla difesa in data 2.12.2022, deve essere dichiarato inammissibile in relazione ad entrambi i devoluti motivi; rilevato che l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei reati in contestazione in cui si sostanzia il primo motivo è esclusa dalla lettura della sentenza impugnata che, nell'affermare l'erroneità dei conteggi effettuati e nell'escludere che la crisi di settore asseritamente attraversata dall'imputato configurasse uno stato di necessità, ha implicitamente ritenuto la sussistenza del dolo che, in quanto generico, è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti; rilevato che quanto al secondo motivo, con cui si lamenta il diniego dell'art.131 bis cod. pen. invocandosi l'unitarietà del reato che secondo la difesa non consente di tener conto delle singole violazioni mensili di cui si compone l'annualità, la doglianza è manifestamente infondata; rilevato invero che il delitto in esame, successivamente alle modiche legislative apportate dal d.

Igs. 8/2016 che ha introdotto la soglia di punibilità di C 10.000 annui, ha pur sempre struttura di reato a condotta frazionata, onde le singole condotte di cui si eventualmente si compone, ognuna afferente all'omesso versamento riferito alla singola mensilità, seppur prive di rilevanza penale se singolarmente considerate, concorrono nel loro insieme alla configurazione del delitto allorquando superino, nel totale la suddetta soglia di punibilità (Sez. 3, Sentenza n. 13107 del 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093); rilevato che conseguentemente di nessuna censura è passibile il diniego della causa di non punibilità da parte dei giudici del gravame che, declinando correttamente il consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno conferito rilevanza non solo al fatto che l'inadempimento concernesse ben due annualità, già di per sé ostativo all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. stante la preclusione di cui al terzo comma, ma altresì alla pluralità delle mensilità rimaste insolute riferite alle singole annualità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi che consentano di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui nulla aggiunge la memoria trasmessa via Pec dalla difesa in data 2.12.2022, deve essere dichiarato inammissibile in relazione ad entrambi i devoluti motivi; rilevato che l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei reati in contestazione in cui si sostanzia il primo motivo è esclusa dalla lettura della sentenza impugnata che, nell'affermare l'erroneità dei conteggi effettuati e nell'escludere che la crisi di settore asseritamente attraversata dall'imputato configurasse uno stato di necessità, ha implicitamente ritenuto la sussistenza del dolo che, in quanto generico, è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti; rilevato che quanto al secondo motivo, con cui si lamenta il diniego dell'art.131 bis cod. pen. invocandosi l'unitarietà del reato che secondo la difesa non consente di tener conto delle singole violazioni mensili di cui si compone l'annualità, la doglianza è manifestamente infondata; rilevato invero che il delitto in esame, successivamente alle modiche legislative apportate dal d. Igs. 8/2016 che ha introdotto la soglia di punibilità di C 10.000 annui, ha pur sempre struttura di reato a condotta frazionata, onde le singole condotte di cui si eventualmente si compone, ognuna afferente all'omesso versamento riferito alla singola mensilità, seppur prive di rilevanza penale se singolarmente considerate, concorrono nel loro insieme alla configurazione del delitto allorquando superino, nel totale la suddetta soglia di punibilità (Sez. 3, Sentenza n. 13107 del 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093); rilevato che conseguentemente di nessuna censura è passibile il diniego della causa di non punibilità da parte dei giudici del gravame che, declinando correttamente il consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno conferito rilevanza non solo al fatto che l'inadempimento concernesse ben due annualità, già di per sé ostativo all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. stante la preclusione di cui al terzo comma, ma altresì alla pluralità delle mensilità rimaste insolute riferite alle singole annualità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi che consentano di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
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