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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 38208/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/02/2022 del G.I.P.

TRIBUNALE DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore avv. lido MORELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 22 febbraio 2022, ai sensi degli artt. 127 e 263, comma 5, del codice di rito, il G.i.p. del Tribunale di Firenze rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen., avverso il decreto con il quale il Pubblico Ministero aveva respinto la richiesta di restituzione del cellulare con scheda sim di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e della copia forense dei dati ivi contenuti.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza per violazione di legge.

Riproponendo la doglianza già disattesa dal G.i.p., il ricorrente sostiene che il sequestro è divenuto inefficace perché non seguìto dalla convalida prevista dall'art. 355 cod. proc. pen., necessaria in quanto il decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero del 18 ottobre 2021 indicava che dovessero essere ricercati, tra le altre cose, anche gli "indirizzi o contatti di altri soggetti dediti a medesima attività", termini che "non possono consentire e legittimare, neppure interpretandoli estensivamente, un successivo sequestro di un telefono cellulare, in quanto generici ed inidonei a ricomprendere un sistema informatico così vasto"; la polizia giudiziaria avrebbe ben potuto estrapolare dalla rubrica del telefono gli "indirizzi o contatti" di interesse investigativo.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal combinato disposto degli artt. 247, 253 e 355 del codice di rito si evince che il provvedimento di convalida del sequestro da parte del pubblico ministero non è necessario quando il decreto di perquisizione che lo dispone individui con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo.

In particolare, quando detto decreto si limiti a disporre il sequestro delle "cose pertinenti al reato per il quale si procede" o di "quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine", senza alcuna ulteriore indicazione specifica delle cose da ricercare, il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, attesa l'indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione ad essa alla discrezionalità della individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, deve essere convalidato nei termini previsti dall'art. 355 cod. proc. pen., pena l'inefficacia del vincolo probatorio e il sorgere dell'obbligo di restituzione delle cose sequestrate (cfr., ad es., Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465; Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016, Bisogno, Rv. 266306; Sez. 5, n. 35138 del 09/06/2010, Galli, Rv. 248337; Sez.3, n.12390 del 02/03/2010, C., Rv. 246464; Sez. 5, n. 43282 del 17/10/2008, Vastola, Rv. 241727; Sez. 2, n. 12263 del 27/02/2008, Benini, Rv. 239752).

Nel caso di specie, però, il decreto di perquisizione del Pubblico Ministero conteneva uno specifico riferimento, oltre che a documentazione di vario genere, a "indirizzi o contatti di altri soggetti dediti a medesima attività" (la ricezione e commercializzazione di beni con marchi contraffatti); come ha logicamente osservato il G.i.p., si poteva ben ipotizzare che il cellulare e la scheda telefonica contenessero "informazioni del genere di quelle ricercate con la perquisizione disposta" Non sussiste, pertanto, la denunciata indeterminatezza, che avrebbe comportato la necessità di una successiva convalida da parte del magistrato inquirente.

La doglianza circa le modalità con le quali la polizia giudiziaria avrebbe potuto dare esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro, limitandosi cioè ad estrapolare dalla rubrica del telefono i dati di interesse investigativo, si colloca su un altro piano e non può essere qui valutata, poiché la richiesta respinta nell'ordinanza impugnata era fondata esclusivamente sull'asserita sopravvenuta inefficacia del sequestro in ragione della omessa convalida da parte del Pubblico Ministero, prevista dall'art. 355 del codice di rito.

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/02/2022 del G.I.P. TRIBUNALE DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore avv. lido MORELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 febbraio 2022, ai sensi degli artt. 127 e 263, comma 5, del codice di rito, il G.i.p. del Tribunale di Firenze rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen., avverso il decreto con il quale il Pubblico Ministero aveva respinto la richiesta di restituzione del cellulare con scheda sim di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e della copia forense dei dati ivi contenuti. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza per violazione di legge. Riproponendo la doglianza già disattesa dal G.i.p., il ricorrente sostiene che il sequestro è divenuto inefficace perché non seguìto dalla convalida prevista dall'art. 355 cod. proc. pen., necessaria in quanto il decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero del 18 ottobre 2021 indicava che dovessero essere ricercati, tra le altre cose, anche gli "indirizzi o contatti di altri soggetti dediti a medesima attività", termini che "non possono consentire e legittimare, neppure interpretandoli estensivamente, un successivo sequestro di un telefono cellulare, in quanto generici ed inidonei a ricomprendere un sistema informatico così vasto"; la polizia giudiziaria avrebbe ben potuto estrapolare dalla rubrica del telefono gli "indirizzi o contatti" di interesse investigativo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal combinato disposto degli artt. 247, 253 e 355 del codice di rito si evince che il provvedimento di convalida del sequestro da parte del pubblico ministero non è necessario quando il decreto di perquisizione che lo dispone individui con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo. In particolare, quando detto decreto si limiti a disporre il sequestro delle "cose pertinenti al reato per il quale si procede" o di "quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine", senza alcuna ulteriore indicazione specifica delle cose da ricercare, il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, attesa l'indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione ad essa alla discrezionalità della individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, deve essere convalidato nei termini previsti dall'art. 355 cod. proc. pen., pena l'inefficacia del vincolo probatorio e il sorgere dell'obbligo di restituzione delle cose sequestrate (cfr., ad es., Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465; Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016, Bisogno, Rv. 266306; Sez. 5, n. 35138 del 09/06/2010, Galli, Rv. 248337; Sez.3, n.12390 del 02/03/2010, C., Rv. 246464; Sez. 5, n. 43282 del 17/10/2008, Vastola, Rv. 241727; Sez. 2, n. 12263 del 27/02/2008, Benini, Rv. 239752). Nel caso di specie, però, il decreto di perquisizione del Pubblico Ministero conteneva uno specifico riferimento, oltre che a documentazione di vario genere, a "indirizzi o contatti di altri soggetti dediti a medesima attività" (la ricezione e commercializzazione di beni con marchi contraffatti); come ha logicamente osservato il G.i.p., si poteva ben ipotizzare che il cellulare e la scheda telefonica contenessero "informazioni del genere di quelle ricercate con la perquisizione disposta" Non sussiste, pertanto, la denunciata indeterminatezza, che avrebbe comportato la necessità di una successiva convalida da parte del magistrato inquirente. La doglianza circa le modalità con le quali la polizia giudiziaria avrebbe potuto dare esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro, limitandosi cioè ad estrapolare dalla rubrica del telefono i dati di interesse investigativo, si colloca su un altro piano e non può essere qui valutata, poiché la richiesta respinta nell'ordinanza impugnata era fondata esclusivamente sull'asserita sopravvenuta inefficacia del sequestro in ragione della omessa convalida da parte del Pubblico Ministero, prevista dall'art. 355 del codice di rito. 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell