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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:611
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 28 settembre 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

([OSCURATO:PERSONA]104/05 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Marchio figurativo “[OSCURATO:PERSONA]” — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali “[OSCURATO:PERSONA]” — Somiglianza tra i prodotti»

1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 40)

2. Impugnazione — Motivi — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto sottoposti al Tribunale — Esclusione salvo caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 45) Oggetto Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 13 dicembre 2004, causa T‑8/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], recante rigetto di un ricorso diretto all’annullamento della decisione 3 ottobre 2002 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno ([OSCURATO:PERSONA]), che ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione che ha rifiutato parzialmente l’opposizione proposta contro la domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti delle classi 3, 18, 24 e 25 [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata a sopportare l’80% delle spese.

L’[OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare il 20% delle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 28 settembre 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]104/05 P) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Marchio figurativo “[OSCURATO:PERSONA]” — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali “[OSCURATO:PERSONA]” — Somiglianza tra i prodotti» 1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 40) 2. Impugnazione — Motivi — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto sottoposti al Tribunale — Esclusione salvo caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 45) Oggetto Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 13 dicembre 2004, causa T‑8/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], recante rigetto di un ricorso diretto all’annullamento della decisione 3 ottobre 2002 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno ([OSCURATO:PERSONA]), che ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione che ha rifiutato parzialmente l’opposizione proposta contro la domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti delle classi 3, 18, 24 e 25 [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata a sopportare l’80% delle spese. L’[OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare il 20% delle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris