CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21650/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 27 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Caltanissetta haconfermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti diAntonino [OSCURATO:PERSONA], emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale diEnna il 5 novembre 2025, in relazione ai reati di cui agli artt. 575, 110-575, 582-585, 4 e 7 l.2 ottobre 1967, n. 895, 23 l. 18 aprile 1975, n. 110, commessi il 1° novembre 2025.In particolare, il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di concorso in omicidio,tentato omicidio e porto di arma clandestina, perché ha accompagnato con l'automobile sulluogo del reato il figlio Giacomo, che, sparando alcuni colpi di pistola semiautomaticaMauser calibro 6.35, arma clandestina per assenza di dati identificativi, verso DomenicoCalandra [OSCURATO:PERSONA], e colpendo, invece, [OSCURATO:PERSONA], nonché, più lievemente, GiuseppeAntonino Fiordaliso, cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA], il ferimento di Fiordaliso, e compiva attiidonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale, in quanto è stata utilizzatacome fonte di prova a carico il verbale delle dichiarazioni della moglie dell'imputato, GraziaSchillirò, che aveva ricevuto l'avvertimento previsto dall'art. 199 cod. proc. pen. ed avevadeciso di rispondere, ma tale avvertimento doveva intendersi riferito soltanto alla posizionedel figlio Giacomo, e non a quella del marito; inoltre, tale verbale è affetto da un'ulterioreinutilizzabilità perché secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata tutti i componenti delnucleo familiare erano al corrente dei piani criminosi di Giacomo, per cui anche la madre erada ritenersi soggetto potenzialmente indagabile.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza, in quanto l’ordinanza attribuisce patente di genuinità alle dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], che è l'autore del pestaggio subito da Giacomo, che ha poi portatoall'episodio oggetto dell'ordinanza, e che, però, è portatore di un interesse ad amplificare leresponsabilità degli altri indagati; queste dichiarazioni sono, poi, in contrasto con quelle diDomenico [OSCURATO:PERSONA], tali dichiarazioni andavano, quindi, valutate con i corretti criteriermeneutici in presenza di palesi interessi personali del dichiarante.Con il terzo motivo (rubricato nel ricorso con un nuovo n. 1) deduce il vizio dimotivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, che sarebbero inesistenti in quanto ilpossesso di armi da fuoco clandestine richiede la libertà di contatti con ambienti criminali, ireati dei capi nn. 6 e 7 sono avvenuti per aberratio, è quindi escluso che possa sussistere unpericolo di reiterazione per essi.Con il quarto motivo (rubricato nel ricorso con il n. 3) deduce violazione di leggeprocessuale in quanto non è stato consentito alla difesa di poter accedere al fascicolo delriesame al fine di verificare la presenza o meno delle riprese delle videocamere; il rifiuto haimpedito la verifica di un elemento fondamentale per la responsabilità dell’indagato, quale laripresa video, che non può essere sostituita dai semplici frame estrapolati dalla poliziagiudiziaria.3. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha censuratoulteriormente le dichiarazioni dei due testimoni di accusa ed insistito per l’accoglimento delricorso.4. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigettodel ricorso.Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. È infondato, anzitutto, il primo motivo.Il ricorso deduce che il giudice della convalida e il Tribunale del riesame avrebberodovuto considerare inutilizzabili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre di due degliindagati e moglie del terzo.Ciò in quanto la stessa aveva ricevuto l’avviso di cui all’art. 199 cod. proc. pen. chedoveva ritenersi circoscritto al solo figlio Giacomo, ma non era stata avvisata che gli altricongiunti erano indagati nel medesimo procedimento; inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] dovevaessere sentita con le garanzie perché vi erano elementi a suo carico quale concorrente delladetenzione dell’arma conservata nella casa familiare e utilizzata per il delitto.Orbene, anche a voler porre in disparte la questione della tardività dell’eccezionerelativa all’omesso avviso di cui all’art. 199 cod. proc. pen., che andava sollevato o in sede diconvalida o al più tardi nel corso del procedimento di riesame (cfr. Sez. 1, n. 23719 del17/05/2024, A., Rv. 286905 – 01: «l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per iprossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che,ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., deve essere eccepita dalla parte che viassiste prima del compimento dell'esame testimoniale, ovvero, se ciò non è possibile,immediatamente dopo, a pena di decadenza»), non può non rilevarsi che il testo dell’art. 199cod. proc. pen. impone di dare avviso al dichiarante del coinvolgimento di un prossimocongiunto, ma non una previa specifica elencazione di tutti i prossimi congiunti indagati oimputati, se ve ne sono più d’uno.E come ricordato da Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019, B., Rv. 277227 – 01, inmotivazione, non è «un istituto posto a tutela e salvaguardia della posizione processualedell'imputato», ma «il precetto è posto, piuttosto, a tutela esclusiva del dichiarante», perchégli permette di eliminare ex ante il rischio di trovarsi nella condizione di rendere una falsadeposizione, scriminabile, al più, ex post nei limiti consentiti dall’art. 384 cod. pen. Comeaggiunge la medesima pronuncia, peraltro, la disposizione è «indifferente alla strettaconnessione tra le posizioni processuali, che renderebbero difficoltosa la scindibilità delledichiarazioni sui concorrenti».D’altronde, non si può non rilevare che nel caso di specie, al momento in cui la donnaera stata sentita, già due dei suoi tre congiunti coinvolti erano stati sottoposti a fermo dipolizia giudiziaria e la donna era in condizione già cogliere con l’avviso dell’art. 199 cod.proc. pen. l’incidenza che le sue dichiarazioni avrebbero potuto avere su tutti e tre i familiarile cui posizioni erano strettamente connesse.Quanto alla prospettata condizione della madre dell’indagato quale indagabile soloperché poteva essere indiziata di concorso nella detenzione di armi, la tesi difensiva deveritenersi del tutto infondata, perché non vi era alcun elemento a suo carico in ordine allapartecipazione al delitto, visto che, al momento in cui veniva sentita, gli investigatori avevanogià acquisito elementi specifici circa il suo dissenso rispetto ai comportamenti tenuti daicongiunti e i suoi concreti, seppur vani, tentativo di impedire loro di metterli in atto.2. Il secondo motivo è inammissibile.Il ricorso deduce, anzitutto, l’ordinanza impugnata non ha effettuato un adeguatogiudizio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che è l'autore delpestaggio subito da Giacomo, che ha poi portato all'episodio oggetto dell'ordinanza, e chesarebbe portatore di un interesse ad amplificare le responsabilità degli indagati.La difesa completa la deduzione con una memoria in cui introduce argomenti nuovi echiede di valutare nel merito atti di indagine, attraverso il confronto tra fonti di prova eapprezzamenti dei loro contenuti, che esulano dai compiti di controllo del giudice dilegittimità.L’argomento proposto in ricorso è inammissibile, in quanto “in tema di valutazione dellaprova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, noncensurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata siaaffetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti inipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, odanche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità” (Sez. 4,n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01; conforme Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025,dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 01), deduzione che manca nel motivo di ricorso che silimita all’affermazione del potenziale conflitto di interessi del dichiarante, ma non indicamanifeste contraddizioni in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata nel valutare ledichiarazioni del testimone.Del tutto generiche sono le deduzioni difensive secondo le quali le dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] sarebbero in contrasto con quelle di [OSCURATO:PERSONA].La difesa non circoscrive specificamente i punti di contrasto ma soprattutto nonevidenzia a quali fratture logiche avrebbe condotto il percorso argomentativo delprovvedimento impugnato, così risolvendo in considerazioni di mero dissenso che nonpossono trovare spazio in sede di legittimità.Il ricorso deduce, inoltre, che il ricorrente non avrebbe avuto il tempo sufficiente perconcordare un piano criminoso con il figlio Giacomo perché, dopo che questi aveva deciso dieffettuare la spedizione punitiva, ha passato con lui esclusivamente 2’ e 40’’ durante i qualinon avrebbe avuto il tempo per concordare un piano criminoso.L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità, perché non si confronta con ilpercorso logico dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ricostruisce il concorso del padrenel fatto del figlio, che è stato desunto innanzitutto da un elemento strettamente oggettivo, ecioè che è stato proprio il padre ad accompagnarlo in auto sul luogo del delitto, fornendo,quindi, in questo modo un contributo causale al delitto; quanto all’elemento soggettivo delreato, ovvero alla consapevolezza del padre dell’intento criminoso del figlio, invece, esso èstato ricavato nella motivazione dell’ordinanza impugnata in modo non manifestamenteillogico dalla non verosimiglianza della spiegazione data dal ricorrente sulle ragioni di taleaccompagnamento in automobile - che, secondo il ricorrente, sarebbe stato determinato dalfatto che il figlio gli avrebbe chiesto di fermarsi a prendere delle birre presso il bar - dallaconsapevolezza che Giacomo fosse armato e che lo stesso avesse poco prima subito unpestaggio, nonché dal comportamento tenuto dopo gli spari quando il padre si è allontanatosenza verificare cosa fosse successo a Giacomo ed ai suoi oppositori, indice nonmanifestamente illogico della consapevolezza degli intendimenti del figlio.3. È infondato anche il terzo motivo.Le esigenze cautelari sono state motivate nell'ordinanza impugnata (pag. 15 e 16) conla pericolosità, di grado particolarmente elevato, che il soggetto ha manifestato, attraverso laperpetrazione dei delitti, evidenziando una tendenza a risolvere i contrasti interpersonali conuso di violenza e finanche con armi, nonché con il riferimento alla personalità negativa edall'indole violenta del ricorrente dimostrata dalla pendenza di un ulteriore procedimento a suocarico per lesioni aggravate, ed anche con l’assenza di resipiscenza, dimostrata dalcomportamento tenuto nel corso dell’interrogatorio. L'ordinanza giunge, pertanto, allaconclusione che la custodia in carcere sia l'unica misura idonea e adeguata, aggiungendoanche che gli arresti domiciliari sarebbero inidonei, in quanto la presenza sui luoghi appareassolutamente sconsigliata in quanto il conflitto con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] è ancora in corso.A fronte di tale apparato motivazionale il ricorso deduce, anzitutto, che il possesso diarmi clandestine richiederebbe il contatto con ambienti criminali che non sarebbe possibile incaso di misure meno afflittive, ma l’argomento è inammissibile perché propone unaconsiderazione non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empiricae, quindi, logicamente scorretta (Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145 –01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01; Sez. 6 n. 31706 del7.3.2003, Abbate, Rv 224801).Il ricorso deduce, ancora, che per alcuni dei reati non vi sarebbe il pericolo direiterazione perché commessi con aberratio, ma l’argomento è infondato, perché il pericolodi reiterazione deve riguardare “gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenzapersonale o (…) della stessa specie di quello per cui si procede” (art. 274, comma 1, lett. c),cod. proc. pen.), non le stesse persone, che possono anche essere state colpite per sbaglio,senza che si possa ricavare da ciò sul piano logico la mancanza, per definizione, delpericolo di recidiva.4. Il quarto motivo è inammissibile.In esso si deduce violazione di legge processuale perché non è stato consentito alladifesa di poter accedere al fascicolo del riesame al fine di verificare la presenza o menodelle riprese delle videocamere; il rifiuto avrebbe impedito la verifica di un elementofondamentale per la responsabilità dell’indagato che non potrebbe essere sostituita daisemplici frame estrapolati dalla polizia giudiziaria.Il motivo è inammissibile, perché dalla stessa lettura dell’istanza di accesso agli attipresentata dal difensore, e del provvedimento di rigetto, si comprende che l’istanza inquestione è stata depositata dal difensore dopo la decisione del Tribunale del riesame eprima del deposito del ricorso (udienza davanti al Tribunale del riesame tenutasi il 27novembre 2025; ordinanza depositata l’11 dicembre 2025; istanza di rilascio copia del 19dicembre 2025; provvedimento di diniego del pubblico ministero dello stesso 19 dicembre2025, in cui si evidenzia che la fase dell’ostensione degli atti davanti al riesame si èconclusa).La mancata ostensione degli atti, quindi, a prescindere dalla legittimità o meno delladecisione, non è in grado di viziare un’ordinanza che è antecedente rispetto ad essa, nécomporta la violazione di alcuna regola processuale della fase svolta davanti al Tribunale delriesame, che in quella data era del tutto esaurita.5. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]