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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 dicembre 2022

Cassazione n. 45837/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale di questa Corte, P. Gaeta, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale in sede, in data 1° luglio 2022, in relazione al reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., alla pena di mesi sei di arresto.

La Corte territoriale ha reputato l'appello non calibrato rispetto alle motivazioni del primo giudice ma limitato ad affermazioni apodittiche, con riferimento al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

Si valorizza il comportamento collaborativo e lo stato di incensuratezza, argomenti già tenuti in considerazione dal primo [OSCURATO:PERSONA] il quale ha considerato che l'oggetto (coltello a scatto con lama di circa 10 e manico di circa 12 centimetri), nonché l'affermazione dello stesso Ligorio di detenere il coltello per la propria difesa personale fossero elementi tali da escludere la particolare tenuità del fatto.

2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

F. Argento, denunciando violazione degli artt. 581, 591, cod. proc. pen., artt. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

L'ordinanza è stata pronunciata il 22 dicembre 2022, prima dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia.

Sicché la Corte territoriale non ha preso in considerazione la formulazione dell'articolo 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. risultante a seguito della legge n. 103 del 2017 secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta pena di inammissibilità.

Nella discussione difensiva erano state illustrate le ragioni di diritto a sostegno della difesa, tenendo in considerazione l'entità della pena detentiva prevista per il titolo di reato per il quale si procede, non superiore nel massimo a 5 anni; si era, poi, sottolineato il carattere particolarmente tenue dell'offesa, per la ridotta intensità del dolo, l'assenza del danno e l'esiguità del pericolo.

Tanto, in considerazione del comportamento collaborativo verso gli operanti ai quali il coltello veniva esibito spontaneamente, dell'incensuratezza dell'imputato, connotato da invalidità, con inabilità al lavoro per precarie condizioni di salute.

Infine, si è sottolineato che il comportamento dell'imputato non era abituale.

La motivazione della sentenza di primo grado non avrebbe dato conto di aver esaminato i rilievi difensivi e si sarebbe limitata a prendere in considerazione solamente la natura dell'oggetto caduto il sequestro, nonché l'affermazione dell'imputato il quale ha dichiarato di detenere il coltello per difesa personale.

La Corte d'appello, poi, a fronte della mancanza di motivazione rispetto ai rilievi difensivi, avrebbe dovuto valutare le deduzioni della difesa e colmare la lacuna motivazionale, in ossequio ai principi stabiliti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato all'assemblea generale dell'Onu del 16 dicembre 1966.

L'ordinanza di inammissibilità si discosta anche dai principi interpretativi della Corte di legittimità perché si è astenuta dal colmare la mancanza di motivazione della sentenza del Tribunale, come segnalato con i motivi di appello.

La Corte territoriale, poi, ha richiamato la sentenza della sezione Prima penale di questa Corte n. 35387 del 9 luglio 2019 la quale, invero, non ha circoscritto l'applicabilità dell'articolo 131-bis cod. pen. solamente a chi agisca per colpa ma ha disposto l'annullamento senza rinvio di una sentenza che aveva riconosciuto la circostanza attenuante della lieve entità di cui al secondo periodo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 mentre, nella specie, andavano ravvisate le condizioni per l'applicabilità della causa di non punibilità. 3.L'Avvocato generale di questa Corte, P. Gaeta, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La critica prospettata è generica perché si sono richiamati i motivi di appello senza, tuttavia, confutare la decisione, con il proposto ricorso, spiegando le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali detti motivi di gravame, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, non erano aspecifici rispetto alla motivazione del primo [OSCURATO:PERSONA].

L'impugnazione, infatti, non appare specifica rispetto al thema decidendum, quello, cioè, della specificità dei motivi di appello, negata dalla Corte territoriale.

Invero, si osserva che, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare, puntualmente, le ragioni dell'illegittimità della pronunciata di inammissibilità del gravame, sotto il profilo dell'erroneità del suo presupposto: cioè dell'effettiva esistenza ed apprezzabilità, quanto all'impugnazione di merito, di motivi di doglianza specifici e diretti, rispetto al contenuto della pronuncia di primo grado.

Il tema centrale del ricorso, invece, non risulta affrontato dall'impugnante che si limita a reiterare la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., senza illustrare le ragioni di critica idonee a destrutturare l'argomentazione in forza della quale il Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta difensiva (potenzialità lesiva dell'arma in considerazione della lunghezza della lama e del manico, nonché delle giustificazioni addotte dall'imputato) o, quantomeno, a rivelarne errori, diversi dalla mera valutazione, tali da indurre alla riforma in senso favorevole al ricorrente.

Né, nell'odierno ricorso, è chiarito sotto quale profilo i motivi di appello sarebbe stati forniti di quella specificità invece negata dal provvedimento impugnato quindi, devolvendo una censura estranea al tema centrale della questione devoluta.

Mancano del tutto, poi, osservazioni in fatto e in diritto, dirette a dimostrare l'originaria specificità dell'atto di gravame, rispetto al contenuto della sentenza di primo grado e al suo assetto motivazionale.

Manca, infine, come notato anche dall'Avvocato generale nella requisitoria scritta, un confronto critico con i contenuti ampi ed articolati dell'ordinanza della Corte di appello, sicché il ricorso si appalesa inammissibile perché non specifico.

Invero, è principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 2.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M. w a4 P • ,-: c'- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle CI) Cj 3 < ,...G) . ' .z.spese processuali e della .... somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale di questa Corte, P. Gaeta, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale in sede, in data 1° luglio 2022, in relazione al reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., alla pena di mesi sei di arresto. La Corte territoriale ha reputato l'appello non calibrato rispetto alle motivazioni del primo giudice ma limitato ad affermazioni apodittiche, con riferimento al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. Si valorizza il comportamento collaborativo e lo stato di incensuratezza, argomenti già tenuti in considerazione dal primo [OSCURATO:PERSONA] il quale ha considerato che l'oggetto (coltello a scatto con lama di circa 10 e manico di circa 12 centimetri), nonché l'affermazione dello stesso Ligorio di detenere il coltello per la propria difesa personale fossero elementi tali da escludere la particolare tenuità del fatto. 2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, avv. F. Argento, denunciando violazione degli artt. 581, 591, cod. proc. pen., artt. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione. L'ordinanza è stata pronunciata il 22 dicembre 2022, prima dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia. Sicché la Corte territoriale non ha preso in considerazione la formulazione dell'articolo 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. risultante a seguito della legge n. 103 del 2017 secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta pena di inammissibilità. Nella discussione difensiva erano state illustrate le ragioni di diritto a sostegno della difesa, tenendo in considerazione l'entità della pena detentiva prevista per il titolo di reato per il quale si procede, non superiore nel massimo a 5 anni; si era, poi, sottolineato il carattere particolarmente tenue dell'offesa, per la ridotta intensità del dolo, l'assenza del danno e l'esiguità del pericolo. Tanto, in considerazione del comportamento collaborativo verso gli operanti ai quali il coltello veniva esibito spontaneamente, dell'incensuratezza dell'imputato, connotato da invalidità, con inabilità al lavoro per precarie condizioni di salute. Infine, si è sottolineato che il comportamento dell'imputato non era abituale. La motivazione della sentenza di primo grado non avrebbe dato conto di aver esaminato i rilievi difensivi e si sarebbe limitata a prendere in considerazione solamente la natura dell'oggetto caduto il sequestro, nonché l'affermazione dell'imputato il quale ha dichiarato di detenere il coltello per difesa personale. La Corte d'appello, poi, a fronte della mancanza di motivazione rispetto ai rilievi difensivi, avrebbe dovuto valutare le deduzioni della difesa e colmare la lacuna motivazionale, in ossequio ai principi stabiliti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato all'assemblea generale dell'Onu del 16 dicembre 1966. L'ordinanza di inammissibilità si discosta anche dai principi interpretativi della Corte di legittimità perché si è astenuta dal colmare la mancanza di motivazione della sentenza del Tribunale, come segnalato con i motivi di appello. La Corte territoriale, poi, ha richiamato la sentenza della sezione Prima penale di questa Corte n. 35387 del 9 luglio 2019 la quale, invero, non ha circoscritto l'applicabilità dell'articolo 131-bis cod. pen. solamente a chi agisca per colpa ma ha disposto l'annullamento senza rinvio di una sentenza che aveva riconosciuto la circostanza attenuante della lieve entità di cui al secondo periodo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 mentre, nella specie, andavano ravvisate le condizioni per l'applicabilità della causa di non punibilità. 3.L'Avvocato generale di questa Corte, P. Gaeta, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La critica prospettata è generica perché si sono richiamati i motivi di appello senza, tuttavia, confutare la decisione, con il proposto ricorso, spiegando le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali detti motivi di gravame, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, non erano aspecifici rispetto alla motivazione del primo [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnazione, infatti, non appare specifica rispetto al thema decidendum, quello, cioè, della specificità dei motivi di appello, negata dalla Corte territoriale. Invero, si osserva che, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare, puntualmente, le ragioni dell'illegittimità della pronunciata di inammissibilità del gravame, sotto il profilo dell'erroneità del suo presupposto: cioè dell'effettiva esistenza ed apprezzabilità, quanto all'impugnazione di merito, di motivi di doglianza specifici e diretti, rispetto al contenuto della pronuncia di primo grado. Il tema centrale del ricorso, invece, non risulta affrontato dall'impugnante che si limita a reiterare la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., senza illustrare le ragioni di critica idonee a destrutturare l'argomentazione in forza della quale il Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta difensiva (potenzialità lesiva dell'arma in considerazione della lunghezza della lama e del manico, nonché delle giustificazioni addotte dall'imputato) o, quantomeno, a rivelarne errori, diversi dalla mera valutazione, tali da indurre alla riforma in senso favorevole al ricorrente. Né, nell'odierno ricorso, è chiarito sotto quale profilo i motivi di appello sarebbe stati forniti di quella specificità invece negata dal provvedimento impugnato quindi, devolvendo una censura estranea al tema centrale della questione devoluta. Mancano del tutto, poi, osservazioni in fatto e in diritto, dirette a dimostrare l'originaria specificità dell'atto di gravame, rispetto al contenuto della sentenza di primo grado e al suo assetto motivazionale. Manca, infine, come notato anche dall'Avvocato generale nella requisitoria scritta, un confronto critico con i contenuti ampi ed articolati dell'ordinanza della Corte di appello, sicché il ricorso si appalesa inammissibile perché non specifico. Invero, è principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 2.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. w a4 P • ,-: c'- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle CI) Cj 3 < ,...G) . ' .z.spese processuali e della .... somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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