CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12693/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]GIORDO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 514/2020 della Corte d’appello di Perugia,depositata il 23-11-2020,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22-4-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Il Tribunale di Terni ha rigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA].,che in atto di citazione aveva chiesto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GiordoSanti e [OSCURATO:PERSONA] pronuncia ex art. 2932 cod. civ., in relazioneal contratto preliminare di compravendita di immobile concluso il 31-3-2008 e che in sede di precisazione delle conclusioni aveva chiesto laNumero registro generale 14200/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12693/2026Data pubblicazione 05/05/2026risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditorie il risarcimento dei danni. La sentenza, dato atto dell’ammissibilitàdella modifica della domanda ex art. 1453 co. 2 cod. civ., ha ritenutonon sussistente la gravità dell’inadempimento in capo ai promittentivenditori convenuti.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, che la Corte d’appello diPerugia ha integralmente rigettato con sentenza n. 514/2020depositata il 23-11-2020.2.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 22-4-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo di ricorso è intitolato “impugnazione dellasentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 1456 c.c. in combinato disposto con l’art. 116 c.p.c.Impugnazione della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esameda parte della Corte di appello di Perugia di un fatto decisivo ai fini delgiudizio”.La società ricorrente evidenzia come, secondo la giurisprudenza dilegittimità, la clausola risolutiva espressa attribuisca il dirittopotestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimentodella controparte, senza dovere provare l’importanzadell’inadempimento medesimo; che la parte può dichiarare di volerseneavvalere con manifestazione di volontà recettizia resa in ogni modoNumero registro generale 14200/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12693/2026Data pubblicazione 05/05/2026idoneo, anche implicito purché inequivocabile, e anche in attogiudiziale.La ricorrente nega di non essersi avvalsa della clausola nel corsodel giudizio di primo grado perché, al contrario, all’udienza diprecisazione delle conclusioni aveva mutato la sua domanda ex art.2932 cod. civ. in domanda di risoluzione, deducendo la mancatacomparizione dei promittenti venditori di fronte al notaiosuccessivamente all’invio della diffida del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; aggiunge cheanche nell’atto di appello la società si era espressamente eformalmente avvalsa della clausola risolutiva espressa e lamenta chela Corte d’appello abbia omesso di esaminare tale circostanza, mentreavrebbe dovuto prenderne atto e dichiarare la risoluzione di diritto delcontratto.1.1.Il motivo non può essere accolto.In primo luogo, si impone il rilievo in ordine all’inammissibilità delmotivo di ricorso proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. ai sensidell’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente,vertendosi in ipotesi di "doppia conforme". Ne consegue l’intangibilitàin questa sede dell’accertamento in fatto eseguito dalla sentenzaimpugnata, che -per di più- neppure ha omesso la disamina del fattoindicato dalla ricorrente e, nell’eseguire tale disamina, non è incorsa inalcuna violazione o falsa applicazione di legge.La sentenza impugnata (da fine pag. 4) ha specificamenteconsiderato che in primo grado la società aveva chiesto la dichiarazionedi risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. e,nonostante ciò, il giudice di primo grado aveva preso in considerazioneanche la clausola risolutiva espressa, evidenziando come la società nonse ne fosse mai avvalsa e come tale circostanza non consentiva diritenere la mancata comparizione del promittente venditore avanti alNumero registro generale 14200/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12693/2026Data pubblicazione 05/05/2026notaio, in occasione della prima convocazione, integrante graveinadempimento.La sentenza ha affermato che la società non aveva svoltoargomentazioni tali da scardinare il ragionamento seguito dalTribunale, essendosi limitata a richiamare la clausola risolutivaespressa, senza fornire spiegazione sul comportamento tenuto inoccasione della seconda convocazione davanti al notaio in data 9-10-2013, a distanza di tre anni dalla prima convocazione.Ha precisato essere evidente che la società, nonostante lamancata comparizione del promittente venditore in occasione dellaprima convocazione, non aveva inteso avvalersi della clausolarisolutiva espressa e aveva continuato a manifestare il suo interesseper la stipula del contratto definitivo, provvedendo a effettuare laseconda convocazione dopo molto tempo.Avendo la pronuncia impugnata tale contenuto, si esclude che laCorte d’appello non abbia preso in esame il dato della mancatacomparizione dei promittenti venditori alla prima convocazione davantial notaio: la circostanza è stata esaminata ed è stato evidenziato come,a seguito di quella mancata comparizione, non solo la societàpromissaria acquirente non si fosse avvalsa della clausola risolutivaespressa, ma avesse anche proceduto a una nuova convocazione per il9-10-2013.Si deve considerare che la risoluzione di diritto del contratto,prevista dalle parti con autonoma pattuizione, quale conseguenzadell’inadempimento di una determinata obbligazione, non operaautomaticamente per effetto del mero inadempimento di una delleparti, ma produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cuiinteresse la clausola è stata pattuita, comunica all’altro contraentel’intenzione di volersene avvalere (Cass. Sez. 3 8-4-2014 n. 9369,Cass. Sez. 3 5-1-2005 n. 167, Cass. Sez. 3 16-5-2002 n. 7178); quindi,Numero registro generale 14200/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12693/2026Data pubblicazione 05/05/2026poiché la comunicazione di volersi avvalere della clausola non vi erastata allorché si era verificato il fatto che avrebbe consentito alla partedi invocarla, legittimamente la sentenza impugnata ha preso in esamela condotta successiva alla mancata comparizione dei promittentivenditori alla prima convocazione davanti al notaio. Infatti, seppure siera verificato l’inadempimento previsto dalla clausola per la risoluzionedi diritto del contratto, finché le parti non solo non avevano dichiaratodi volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ma neppureavevano formulato la domanda di risoluzione per inadempimento, quelfatto era esclusivamente una condotta inadempiente posta in esserenel corso del rapporto contrattuale, che manteneva la sua vigenza trale parti.Inoltre, poiché la condotta prevista dalla clausola risolutivaespressa era la mancata comparizione davanti al notaio per la stipuladel definitivo a fronte dell’avvenuta convocazione, è evidente che, nelmomento in cui la società promissaria acquirente ha eseguito unanuova convocazione davanti al notaio, non ha tenuto una meracondotta di tolleranza, ma ha rinunciato ad avvalersi di qualsiasi effettorisolutorio già verificatosi; ciò, perché, anziché dichiarare di avvalersidella clausola risolutiva espressa o chiedere l’accertamento della giàavvenuta risoluzione di diritto in forza della clausola risolutivaespressa, ha nuovamente disposto convocazione per la stipula, al cuiinadempimento, secondo le previsioni della clausola, sarebbe dovutaconseguire la risoluzione di diritto.È già stato statuito che costituisce rinuncia all’effetto risolutivodella clausola risolutiva espressa il comportamento del contraente che,dopo essersi avvalso della facoltà di risolvere il contratto, manifesti inmodo inequivocabile l’interesse alla tardiva esecuzione del contratto(Cass. Sez. 2 10-3-2011 n. 2011 n. 5734, Cass. Sez. 1 1-8-2007 n.16993); a maggiore ragione il principio vale nel caso in cui l’interesseNumero registro generale 14200/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12693/2026Data pubblicazione 05/05/2026alla tardiva esecuzione del contratto -quale quello manifestato dallasocietà con la seconda convocazione avanti al notaio – sia manifestatoprima e a prescindere dalla dichiarazione di volersi avvalere dellaclausola risolutiva espressa.2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce “impugnazione dellasentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 1456 c.c. in combinato disposto con l’art. 116 c.p.c. sottoulteriore profilo”; sostiene che la sentenza impugnata, valorizzandoche la società non avesse inteso avvalersi della clausola risolutivaespressa e avesse continuato a manifestare interesse alla stipula, siponga in contrasto con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale la tolleranza del creditore non comporta l’eliminazionedella clausola e non è sufficiente a integrare una tacita rinuncia adavvalersene.2.1.Dalle ragioni svolte per il rigetto del primo motivonecessariamente consegue il rigetto anche del secondo motivo.È acquisito l’insegnamento secondo il quale, in tema di clausolarisolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si puòestrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto incomportamento positivo, quale l’accettazione di pagamento parziale otardivo, non determina l’eliminazione della clausola per modificazionedella disciplina contrattuale e non è sufficiente a integrare una tacitarinuncia ad avvalersene; ciò ove la parte creditrice, contestualmente osuccessivamente all’atto di tolleranza, manifesti l’intenzione diavvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazionedell’inadempimento (Cass. Sez. 2 5-5-2022 n. 14195, Cass. Sez. 2 31-10-2013 n. 24564, Cass. Sez. 3 15-7-2005 n. 15026).Tuttavia, come già esposto, nella fattispecie non è configurabileun comportamento di mera tolleranza, in quanto la condotta si èconcretata in una nuova convocazione alla stipula, in sé incompatibileNumero registro generale 14200/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12693/2026Data pubblicazione 05/05/2026con la volontà di avvalersi della clausola risolutiva prevista per la primamancata presentazione alla stipula; per di più, quel comportamento dinuova convocazione alla stipula non era stato accompagnato o seguitodalla manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutivaespressa, perché la clausola era stata invocata dalla società solo conl’atto di appello.3.Il terzo motivo è intitolato “impugnazione della sentenza ex art.360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., incombinato disposto con l’art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. Impugnazione dellasentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 1453, II comma. c.c. in combinato disposto con l’art. 1455 c.c.e 116 c.p.c. Impugnazione della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c., perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. del c.c.”.Con esso la ricorrente sostiene che erroneamente la sentenzaabbia escluso un grave inadempimento tale da giustificare larisoluzione del contratto sull’assunto che il comportamento delle partinon consentisse di ritenere grave l’inadempimento dei promittentivenditori.Lamenta che, al fine di valutare la gravità dell’inadempimento, lasentenza abbia preso in considerazione il comportamento successivo alverificarsi dell’inadempimento stesso, che era avvenuto nel 2010allorché i promittenti venditori non si erano presentati alla stipulanonostante la convocazione; quindi, sostiene che la sentenza avrebbedovuto fermarsi alla lettura del contratto, nel quale era previsto untermine per la stipula del rogito, e alla lettera con la quale i promittentivenditori erano stati convocati alla stipula; aggiunge che i promittentivenditori non avevano neppure eseguito un’offerta di adempimentoseria e non si erano presentati davanti al notaio non solo per laconvocazione nel 2010, ma neppure per quella del 2013, e perciò perben due volte. Aggiunge che la società ha assolto all’onere probatorioNumero registro generale 14200/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12693/2026Data pubblicazione 05/05/2026su di essa gravante, avendo allegato il contratto che prevedeva iltermine di maggio 2008 entro il quale eseguire il rogito, e la lettera diconvocazione per marzo 2010; quindi, sostiene che la sentenzaavrebbe dovuto limitarsi a considerare tali dati e, in ogni caso, sullabase di tali dati, avrebbe dovuto ritenere sussistente il graveinadempimento della controparte.3.1.Il motivo è infondato.È acquisito che, al fine della valutazione della gravitàdell’inadempimento, il giudice deve procedere alla valutazionesinergica del comportamento dei contraenti, attraverso una indagineglobale e unitaria della loro condotta, anche con riguardo alla duratadel protrarsi degli effetti dell’inadempimento; ciò, perché l’unitarietàdel rapporto obbligatorio a cui ineriscono le prestazioni inadempiutenon tollera una valutazione frammentaria della condotta di ciascuncontraente, ma esige un apprezzamento complessivo (Cass. Sez. 1 16-3-2023 n. 7649, Cass. Sez. 1 9-1-2013 n. 336, Cass. Sez. 1 28-3-1997n. 2799).La sentenza impugnata ha dimostrato di avere eseguito indaginecomplessiva e comparativa della condotta di entrambi i contraenti,perché ha considerato non solo che la società non aveva intesoavvalersi della clausola risolutiva espressa e aveva continuato amanifestare il suo interesse alla stipula, senza dare rilievo ai termini eprovvedendo a eseguire la seconda convocazione nel 2013; haaggiunto che gli stessi promittenti venditori avevano provveduto adiffidare la società alla stipula del contratto definitivo, conraccomandate 11-4-2012 e 27-11-2012, nella seconda delle qualiespressamente prevedendo la risoluzione di diritto del contrattopreliminare in caso di mancato adempimento dopo quindici giorni; haaltresì evidenziato che alla convocazione della società in data 29-3-2013 i promittenti venditori rispondevano che il contratto si era risoltoNumero registro generale 14200/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12693/2026Data pubblicazione 05/05/2026di diritto, ma comunque anche in corso di causa i promittenti venditoriavevano manifestato la volontà ad adempiere.A fronte di questi dati, la sentenza ha escluso in capo ai promittentivenditori inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzionedel contratto per inadempimento; ciò, sottolineando che la primamancata comparizione davanti al notaio non era stata valutata intermini di gravità dalla stessa società, che non si era avvalsa dellaclausola risolutiva espressa e anche successivamente aveva dimostratol’interesse a concludere il contratto, provvedendo alla secondaconvocazione e rimanendo, a sua volta, inadempiente a fronte dellaconvocazione della controparte; nonché sottolineando che la mancatapresentazione dei promittenti venditori alla seconda convocazione perla data del 29-3-2013 era giustificata dalla risoluzione di diritto,verificatasi a seguito della diffida ad adempiere, e comunque valutandoche nel tempo i Santi avevano continuato a manifestare la volontà diadempiere, addirittura in corso di causa.La conclusione raggiunta dalla sentenza all’esito dell’indagine,immune da vizi logici e giuridici, di escludere la gravitàdell’inadempimento in capo ai promittenti di venditori, si sottrae alsindacato di legittimità; ciò in quanto la valutazione della gravitàdell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto a prestazionicorrispettive ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. costituisce questione difatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento delgiudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti delvizio di motivazione (Cass. Sez. 6-2 22-6-2020 n. 12182, Cass. Sez. 330-3-2015 n. 6401, Cass. Sez. 3 28-6-2006 n. 14974).4.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzaNumero registro generale 14200/2021Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12693/2026Data pubblicazione 05/05/2026dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed€ 5.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 22-4-2026Il PresidenteGiuseppe Grasso