Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 1989

Cassazione n. 23295/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1989 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione per il delitto di rapina, non è consentito poiché, oltre ad essere costituto da mere doglianze in punto di fatto, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha ritenuto pienamente provata la responsabilità penale dell'odierno ricorrente in ragione dei plurimi e convergenti elementi emersi nel corso del giudizio, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e del testimone oculare, alle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza, al riconoscimento fotografico effettuato dal Liu (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1989 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione per il delitto di rapina, non è consentito poiché, oltre ad essere costituto da mere doglianze in punto di fatto, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha ritenuto pienamente provata la responsabilità penale dell'odierno ricorrente in ragione dei plurimi e convergenti elementi emersi nel corso del giudizio, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e del testimone oculare, alle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza, al riconoscimento fotografico effettuato dal Liu (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggi
Sentenza Cassazione n. 23295/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris