Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:915
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0573_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 –
MG / BEI
(causa T‑573/20) (
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)
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Diniego di concedere gli assegni al genitore non affidatario – Procedura di conciliazione – Termine ragionevole – Responsabilità»
1.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Ricorso diretto contro la decisione che conclude una procedura di conciliazione – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare
(Regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 41)
(v. punti 40‑43)
2.
Funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Retribuzione – Assegni familiari – Presupposti per la concessione – Potere discrezionale dell’amministrazione
(Art. 157, § 2, TFUE; regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 20, comma 1, e allegato I)
(v. punto 100)
3.
Funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Presupposti per la concessione – Mantenimento effettivo – Norme interne della [OSCURATO:PERSONA] che prevedono la concessione degli assegni per figli a carico al solo genitore affidatario – Violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità – Insussistenza
(Regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 20, comma 1, e allegato I)
(v. punti 102, 105‑108)
4.
Funzionari – Imposta sugli stipendi – Riduzione per figlio a carico – Presupposti per la concessione – Versamento effettivo dell’assegno per figli a carico
(Regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 3, §§ 3 e 4, comma 2)
(v. punti 114‑117)
5.
Funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Procedura di conciliazione – Obbligo dell’amministrazione di agire entro un termine ragionevole – Inosservanza – Conseguenze
(Regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 41)
(v. punti 133, 134, 136, 156)
6.
Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario – Limiti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punti 138, 139)
Dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI) è condannata a versare l’importo di EUR 500 a MG a titolo del danno morale subito.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
MG e la BEI sopporteranno ciascuno le proprie spese.
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GU C 371 del 3.11.2020
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