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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:915
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0573_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 –

MG / BEI

(causa T‑573/20) ( 1 ) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Diniego di concedere gli assegni al genitore non affidatario – Procedura di conciliazione – Termine ragionevole – Responsabilità»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Ricorso diretto contro la decisione che conclude una procedura di conciliazione – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare (Regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 40‑43)

2. Funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Retribuzione – Assegni familiari – Presupposti per la concessione – Potere discrezionale dell’amministrazione (Art. 157, § 2, TFUE; regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 20, comma 1, e allegato I) (v. punto 100)

3. Funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Presupposti per la concessione – Mantenimento effettivo – Norme interne della [OSCURATO:PERSONA] che prevedono la concessione degli assegni per figli a carico al solo genitore affidatario – Violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 20, comma 1, e allegato I) (v. punti 102, 105‑108)

4. Funzionari – Imposta sugli stipendi – Riduzione per figlio a carico – Presupposti per la concessione – Versamento effettivo dell’assegno per figli a carico (Regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 3, §§ 3 e 4, comma 2) (v. punti 114‑117)

5. Funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Procedura di conciliazione – Obbligo dell’amministrazione di agire entro un termine ragionevole – Inosservanza – Conseguenze (Regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 133, 134, 136, 156)

6. Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario – Limiti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punti 138, 139) Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI) è condannata a versare l’importo di EUR 500 a MG a titolo del danno morale subito. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) MG e la BEI sopporteranno ciascuno le proprie spese. ( 1 ) GU C 371 del 3.11.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0573_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 – MG / BEI (causa T‑573/20) ( 1 ) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Diniego di concedere gli assegni al genitore non affidatario – Procedura di conciliazione – Termine ragionevole – Responsabilità» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Ricorso diretto contro la decisione che conclude una procedura di conciliazione – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare (Regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 40‑43) 2. Funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Retribuzione – Assegni familiari – Presupposti per la concessione – Potere discrezionale dell’amministrazione (Art. 157, § 2, TFUE; regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 20, comma 1, e allegato I) (v. punto 100) 3. Funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Presupposti per la concessione – Mantenimento effettivo – Norme interne della [OSCURATO:PERSONA] che prevedono la concessione degli assegni per figli a carico al solo genitore affidatario – Violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 20, comma 1, e allegato I) (v. punti 102, 105‑108) 4. Funzionari – Imposta sugli stipendi – Riduzione per figlio a carico – Presupposti per la concessione – Versamento effettivo dell’assegno per figli a carico (Regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 3, §§ 3 e 4, comma 2) (v. punti 114‑117) 5. Funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti – Procedura di conciliazione – Obbligo dell’amministrazione di agire entro un termine ragionevole – Inosservanza – Conseguenze (Regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 133, 134, 136, 156) 6. Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario – Limiti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punti 138, 139) Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI) è condannata a versare l’importo di EUR 500 a MG a titolo del danno morale subito. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) MG e la BEI sopporteranno ciascuno le proprie spese. ( 1 ) GU C 371 del 3.11.2020 .
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