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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05723/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, con la quale veniva condannato per il reato di cui all'art. 5 del D.vo 74/2000, per non aver presentato, pur essendovi obbligato, quale amministratore unico della società cooperativa a mutualità prevalente Waterproof, la dichiarazione dei redditi relativa alla annualità del 2014 al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto.

1.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, difetto assoluto della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato con riferimento al dolo specifico, posto che erroneamente il giudice desumeva la prova della finalità di evadere le imposte dal fatto che l'amministratore, in una condizione di difficoltà economica, abbia scelto di effettuare alcuni pagamenti degli stipendi e contributi previdenziali dei dipendenti, piuttosto che adempiere all'obbligo di pagare le imposte.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato.

1.3. Con il terzo motivo, deduce illegalità delle pena e erroneità del calcolo, posto che il giudice di merito ha individuato la misura della pena, come minimo edittale, per il reato di cui all'art. 5 del D.vo 74/2000, in un anno e sei mesi di reclusione, sebbene la norma, nel testo vigente al 31.12.2014, prevedesse il minimo edittale di un anno.

Si duole altresì dell'eccessivo ed ingiustificato aumento della pena di mesi 6 ai sensi dell'art.81 cod.pen., per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali giudicato con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Procuratore Generale ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo ,e il secondo motivo non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile* sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il reato per cui si procede non riguarda l'omesso versamento dell'iva ma la mancata presentazione della relativa dichiarazione: adempimento di natura dichiarativa per il cui assolvimento non occorre disporre di risorse economiche.

Pertanto, la corte territoriale ha desunto dalla scelta di pagare le retribuzioni dei dipendenti, la prova che l'omissione fosse sorretta dal fine specifico di evadere le imposte.

Sii osserva,i oltre che il ricorrente si limita a contestare l'assenza del dolo specifico e il vizio Woyekb-) della motivazione, senza mutrzt2I-dedurre.

In proposito, si ricorda che è onere del ricorrente indicare elementi concreti che comproverebbero, nel caso di specie, l'assenza della finalità di evadere le imi)~; onere non asscflb) dal ricorrent, il quale si è limitato a richiamare una condizione di necessità economica della società che l'avrebbe obbligato a scegliere tra pagare le imposte o pagare le retribuzioni dei dipendenti.

2. Merita accoglimento invece la terza doglianza.

Il giudice di primo grado ha manifestato univocamente la volontà di applicare il minimo edittale della pena, tuttavia erroneamente credendo che tale minimo, all'epoca dei fatti, ovvero nel dicembre 2014, fosse di un anno e sei mesi di reclusione.

Alla doglianza eccepita dal ricorrente con i motivi di appello, la Corte territoriale ha risposto affermando che la pena determinata dal Tribunale è comunque adeguata e non eccessiva, in quanto superiore al minimo ma inferiore alla misura intermedia, così ignorando la volontà del Tribunale, espressamente risultante dalla motivazione della sentenza di primo grado, di applicare il minimo edittale.

Tale operazione non è consentita poiché la Corte d'appello ha illegittimamente applicato una pena superiore a quella che il Tribunale aveva inteso irrogare, in mancanza di impugnazione da parte del PM.

3. Si impone pertanto al riguardo un pronunciamento rescindente, ma non occorre rinviare al giudice del merito, poiché, non implicando l'operazione d rideterminazione della pena, alcun apprezzamento discrezionale, essa può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità.

La pena va pertanto applicata nel minimo edittale di anni 1 di reclusione, con conseguente quantificazione dell'aumento dell'art. 81 cod. pen. nella misura di un terzo già determinata dal giudice e cioè, muovendo dalla misura di un anno di reclusione, in mesi

4. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in undici mesi e venti giorni di reclusione.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso in Roma, il 16 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, con la quale veniva condannato per il reato di cui all'art. 5 del D.vo 74/2000, per non aver presentato, pur essendovi obbligato, quale amministratore unico della società cooperativa a mutualità prevalente Waterproof, la dichiarazione dei redditi relativa alla annualità del 2014 al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto. 1.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, difetto assoluto della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato con riferimento al dolo specifico, posto che erroneamente il giudice desumeva la prova della finalità di evadere le imposte dal fatto che l'amministratore, in una condizione di difficoltà economica, abbia scelto di effettuare alcuni pagamenti degli stipendi e contributi previdenziali dei dipendenti, piuttosto che adempiere all'obbligo di pagare le imposte. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato. 1.3. Con il terzo motivo, deduce illegalità delle pena e erroneità del calcolo, posto che il giudice di merito ha individuato la misura della pena, come minimo edittale, per il reato di cui all'art. 5 del D.vo 74/2000, in un anno e sei mesi di reclusione, sebbene la norma, nel testo vigente al 31.12.2014, prevedesse il minimo edittale di un anno. Si duole altresì dell'eccessivo ed ingiustificato aumento della pena di mesi 6 ai sensi dell'art.81 cod.pen., per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali giudicato con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore Generale ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo ,e il secondo motivo non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile* sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il reato per cui si procede non riguarda l'omesso versamento dell'iva ma la mancata presentazione della relativa dichiarazione: adempimento di natura dichiarativa per il cui assolvimento non occorre disporre di risorse economiche. Pertanto, la corte territoriale ha desunto dalla scelta di pagare le retribuzioni dei dipendenti, la prova che l'omissione fosse sorretta dal fine specifico di evadere le imposte. Sii osserva,i oltre che il ricorrente si limita a contestare l'assenza del dolo specifico e il vizio Woyekb-) della motivazione, senza mutrzt2I-dedurre. In proposito, si ricorda che è onere del ricorrente indicare elementi concreti che comproverebbero, nel caso di specie, l'assenza della finalità di evadere le imi)~; onere non asscflb) dal ricorrent, il quale si è limitato a richiamare una condizione di necessità economica della società che l'avrebbe obbligato a scegliere tra pagare le imposte o pagare le retribuzioni dei dipendenti. 2. Merita accoglimento invece la terza doglianza. Il giudice di primo grado ha manifestato univocamente la volontà di applicare il minimo edittale della pena, tuttavia erroneamente credendo che tale minimo, all'epoca dei fatti, ovvero nel dicembre 2014, fosse di un anno e sei mesi di reclusione. Alla doglianza eccepita dal ricorrente con i motivi di appello, la Corte territoriale ha risposto affermando che la pena determinata dal Tribunale è comunque adeguata e non eccessiva, in quanto superiore al minimo ma inferiore alla misura intermedia, così ignorando la volontà del Tribunale, espressamente risultante dalla motivazione della sentenza di primo grado, di applicare il minimo edittale. Tale operazione non è consentita poiché la Corte d'appello ha illegittimamente applicato una pena superiore a quella che il Tribunale aveva inteso irrogare, in mancanza di impugnazione da parte del PM. 3. Si impone pertanto al riguardo un pronunciamento rescindente, ma non occorre rinviare al giudice del merito, poiché, non implicando l'operazione d rideterminazione della pena, alcun apprezzamento discrezionale, essa può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità. La pena va pertanto applicata nel minimo edittale di anni 1 di reclusione, con conseguente quantificazione dell'aumento dell'art. 81 cod. pen. nella misura di un terzo già determinata dal giudice e cioè, muovendo dalla misura di un anno di reclusione, in mesi 4. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in undici mesi e venti giorni di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso in Roma, il 16 g
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