Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 18832/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/1988;[OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte d’appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell’inammissibilità deiricorsi;udite le difese dei ricorrenti, che hanno tutte concluso per l’accoglimento deirispettivi ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari haconfermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di partecipazione adassociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 4) e peruna pluralità di fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capi 9, 11, 15, 17, 19, 20), nonché la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il reato continuato di detenzione e porto di armi da guerra, ascritto al capo38, e di [OSCURATO:PERSONA] per ricettazione (capo 35).2.

Sono stati proposti ricorsi dalle difese dei tre citati imputati, fondati suimotivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione(ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).3.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono proposti due motivi.3.1.

Con il primo si deducono violazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione quanto alla ritenuta insussumibilità dei reati di cui ai capi 11, 15, 19e 20, aventi a oggetto marijuana, nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art.74, comma 5, T.U. stup.Evidenziate le ragioni addotte a fondamento del motivo d’appello sul punto,la difesa ritiene incondivisibile la motivazione nella parte in cui avrebbe rigettatola censura facendo riferimento al quantitativo di sostanza («tra i 10 e i 20grammi») e alla circostanza per cui dopo l’arresto di altro sodale (avvenuto il 29marzo 2019) l’attività dell’imputato sarebbe divenuta «importante».

Ciò inquanto i reati di cui ai capi 11 e 15, aventi a oggetto, rispettivamente, 10 g e«26 dosi» di stupefacente, risulterebbero antecedenti al detto arresto e lefattispecie ascritte ai capi 19 e 20, pur successive all’arresto del sodale,avrebbero avuto a oggetto, rispettivamente, «una dose» e 14.5 g.3.2.

Il secondo motivo deduce violazione di legge nonché mancanza dimotivazione e manifesta illogicità della stessa quanto alla riduzione per leritenute circostanze attenuanti generiche, laddove non operata in ragione dellamassima estensione.Sul punto la Corte territoriale avrebbe argomentato dalla condottaprocessuale, caratterizzata dalla rinuncia solo a taluni motivi d’appello, e dallanon totale resipiscenza.

Ciò dimostrerebbe la totale mancanza di motivazione inmerito, anche in considerazione delle esigenze sottese alla pena, in termini direcupero e rieducazione del reo.4.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono proposti due motivi.4.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativodi motivazione quanto alla riduzione per l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1,comma 3, cod. pen., in quanto operata in ragione del minimo (pari a un terzo) inconsiderazione «della distanza della dissociazione dal fatto-reato».Si evidenziano le ragioni sottese alla ritenuta sussistenza dell’attenuante inoggetto, come emergenti dalla sentenza di primo grado sul puntosostanzialmente fatta propria dalla Corte territoriale.

Il riferimento è all’aver nonsolo l’imputato confessato gli addebiti in materia di armi, nella consapevolezzadella finalità agevolatrice del sodalizio, con dichiarazioni postesi a fondamentodella propria condanna, ma anche alla significatività delle dette dichiarazioni perla prova del carattere armato del sodalizio.

Con tale condotta il prevenutoavrebbe contribuito alla disarticolazione del sodalizio e cooperato a rendere piùdifficoltosa la futura commissione di traffici illeciti.Premesso quanto innanzi, la difesa deduce l’illogicità della motivazione,perché fondata sul mero riferimento temporale nonostante l’evidenziatocontributo dichiarativo, e l’apoditticità della stessa, laddove sostanziatasi in unamera clausola di stile, con conseguente violazione del criterio dell’utilità obiettivadella collaborazione che sottenderebbe al riconoscimento dell’attenuante e alladeterminazione dell’entità della relativa riduzione.4.2.

Il secondo motivo si appunta sulla commisurazione giudiziale dellapena, quanto al reato base e agli aumenti per la continuazione, in termini dimanifesta illogicità oltre che di mera apparenza motivazionale.5.

Con il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sideduce il vizio totale di motivazione in merito alla richiesta di continuazione c.d.«esterna» tra il delitto di ricettazione della vettura sub iudice, commesso nel2019, e i reati per i quali lo stesso prevenuto è stato condannato con sentenza n.5656 emessa dalla stessa Corte d’appello di Bari il 27 dicembre 2023, divenutairrevocabile l’8 ottobre 2024.

Il riferimento è ai reati di associazione perdelinquere finalizzata alla commissione di furti di vetture ed estorsioni, operantedal 2019, e di estorsione, commesso (nel 2019) nel detto contesto associativo,oggetto originariamente dell’indagine da cui ha poi preso le mosse anche ilprocedimento per il reato di ricettazione di cui all’attuale capo d’imputazione.Premesso quanto innanzi, la difesa evidenzia che la Corte territoriale non sisarebbe pronunciata in merito, pur trattandosi di istanza oggetto di motivonuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. depositato il 9 maggio 2025, conallegate le sentenze di merito, in vista dell’udienza del successivo 6 giugno ereiterata in sede di rinuncia a taluni motivi d’appello, diversi dall’invocatoriconoscimento della continuazione e dalla richiesta riduzione massima per le6.

Le parti hanno discusso, concludendo nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I soli ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] superano il vaglio diammissibilità, risultando peraltro fondati nei termini di seguito specificati.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due censure,2.1.

Il primo motivo si appunta sulla mancata derubricazione nellafattispecie di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup. in termini estrinsecamenteaspecifici, in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa allasentenza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell’unica funzioneper la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenutoessenziale dell’atto d’impugnazione, anche con riferimento al mancato confrontocon la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez.4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez.4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv.268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevantianche con riferimento al ricorso per cassazione).In tesi difensiva, la Corte territoriale avrebbe immotivatamente rigettato ilrelativo motivo d’appello argomentando non all’esito di una valutazionecomplessiva del fatto bensì focalizzando l’attenzione sui quantitativi dellecessioni, in un caso integrante «una dose», e sulla condotta tenuta dopo l’arrestodi un sodale, laddove diverse fattispecie sarebbero state consumate prima deldetto evento.La censura parcellizza l’apparato argomentativo della sentenza impugnatafinendo con il non confrontarsi con esso che invece si diffonde sul puntovalutando unitariamente tutte le circostanze caratterizzanti le fattispecie.

LaCorte territoriale muove da una valutazione globale delle circostanzecaratterizzanti la condotta, ritenuta inserita in un contesto associativo articolatoe di ampie dimensioni oltre che esplicitamente non sussunto nella fattispecie dicui all’art. 74, comma 6, T.U. stup.

Non vengono valorizzati solo gli aspettiquantitativi delle sostanze cedute ma gli stessi sono oggetto di unaconsiderazione unitaria con il contesto organizzato delle condotte e lareiterazione delle stesse.

Nei termini di cui innanzi è stata esclusa laderubricazione anche con riferimento alle cessioni di quantitativi che,singolarmente considerati e all’esito di una valutazione non globale, avrebberopotuto deporre nel senso della «lieve entità».

Nel parcellizzare il ragionamentodel Giudice il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata.

In essa, sempre in un’ottica di valutazione globale, sono state difatticonsiderate tutte le ipotesi di cessioni accertate a carico del prevenuto, quindianche i capi 9 e 17 aventi a oggetto quantitativi notevolmente più rilevanti, inparte custoditi all’interno di un’abitazione le cui chiavi erano nella disponibilitàdell’imputato.Nei termini di cui innanzi, peraltro, i giudici di merito hanno mostratocorretta applicazione dei principi di diritto governanti la materia quanto allavalutazione unitaria anche della reiterazione delle condotte e dell’organizzazionedell’attività illecita.Trattasi di principi con i quali il ricorrente sostanzialmente non si confrontacon una censura che, quindi, si mostra sul punto anche manifestamenteinfondata.

Come ribadito da Sez. 4, n. 15350 del 27/03/2016, Moldavio, nonmass., la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte in materia distupefacenti, pur non precludendo automaticamente al Giudice di ravvisare ilfatto di «lieve entità», entra in considerazione nella valutazione di tutti iparametri dettati, in proposito, dall’art. 73, comma 5, T.U. stup.

Sicché, èlegittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessionedi una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazioneeffettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere inmodo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo lavalutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato staticodella quantità volta per volta ceduta ma dovendo essere frutto di un giudizio piùampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (explurimis: Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024, Costa, Rv. 285997 – 01;Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269149 – 01; si vedaaltresì la recente Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869 – 01, laquale, ancorché in merito alla più recente formulazione dell’art. 73, comma 5,T.U. stup. non applicabile a quella fattispecie ratione temporis, chiarisce che lanon occasionalità della condotta costituisce, a un tempo, elemento specializzanteintegrante l’aggravante di cui al secondo periodo del citato comma 5, introdottadall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., dallalegge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, aescludere la lieve entità del fatto).2.2.

Parimenti aspecifica per mancato confronto con la ratio decidendi è lacensura mossa all’apparato motivazionale sotteso al quantum di riduzione dellapena per le attenuanti generiche, al netto dell’inammissibile deduzione, quanto almedesimo punto motivazionale, tanto della violazione di legge per difettoassoluto di motivazione, per il ricorrente assolutamente mancante, quanto dellamanifesta infondatezza della motivazione stessa, cioè di quella in tesi difensivaassolutamente mancante (per l’inammissibilità per aspecificità del motivocaratterizzato da irrisolvibile promiscuità, ex plurimis: Sez.

U, 29541 del16707/2020, Filadoro, non mass. sul punto, in particolare pag. 30 e s., oltre chei riferimenti giurisprudenziali in essa contenuti, nonché Sez. 4, n. 1903 del09/01/2026, Andriani, non mass., pag. 5 e s.).La Corte territoriale è lungi dall’aver omesso di motivare in merito allacommisurazione giudiziale della sanzione anche in ordine all’operata riduzioneper le attenuanti generiche.

Con motivazione insindacabile in sede di legittimità,in quanto coerente e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente nonconfronta il suo dire, i giudici d’appello valorizzano la condotta processualecaratterizzata dalla rinuncia a taluni motivi di appello, a eccezione dellesollecitate riqualificazioni, in uno con l’insussistenza di segni di resipiscenza.3.

È fondato il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di GiuseppePappagallo, deducente violazione di legge e vizio cumulativo di motivazionequanto alla riduzione per l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod.pen., con conseguente assorbimento (in questa sede) della decisione in meritoalla seconda censura.3.1.

Deve premettersi che l’attenuante speciale della c.d.

«dissociazione» èdall’art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 che ha trasfuso nelsistema codicistico l’identica attenuante originariamente prevista dall’art. 8 d.l.13 maggio 1991, n. 152 (come modificato dalla legge di conversione 12 luglio1991, n. 203).3.2.

Sicché, con riferimento all’attenuante in oggetto, ora contemplatadall’art. 416-bis.1, cod. pen., deve in questa sede chiarirsi quanto già precisatodalla Suprema Corte con riferimento all’identica previsione di cui al previgenteart. 8 d.l. n. 152 del 1991 (ex plurimis, quanto al previgente art. 8 d.l. n. 152del 1991, Sez. 6, n. 30205 del 19/05/2021, Pulizzi, non mass., Sez. 2, n. 18875del 30/04/2021, Auriemma, Rv. 281287 – 01; Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010,Casano, Rv. 249373 – 01).Trattasi in particolare di circostanza speciale che si fonda sul meropresupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipeall’associazione, non potendo pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta,la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, inconsiderazione di valutazioni diverse dall’utilità obiettiva, tra cui quelle inerentialla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato, ovvero alleragioni che hanno determinato l’imputato alla collaborazione e, deve aggiungersiin questa sede, al mero dato temporale della dissociazione collaborativa.Ne consegue la non corretta applicazione del principio di cui innanzi da partedella Corte territoriale che, nel determinare nel minimo il quantum di riduzionedel trattamento sanzionatorio per l’attenuante in oggetto in ragione del minimo,ha motivato in ragione della mera «distanza della dissociazione dal fatto-reato»senza alcuna considerazione in merito all’utilità obiettiva della dissociazionecollaborativa.3.3.

La motivazione si mostra altresì manifestamente illogica nella parte incui si valuta la (mera) distanza temporale tra dissociazione collaborativa e fatto-reato: ciò, peraltro senza specificazione alcuna in merito alla detta distanza, inun apparato motivazionale che sostanzialmente mutua quello caratterizzante lasentenza di primo grado, ove invece (a pag. 52) si evidenziano le ragioni sottesealla ritenuta sussistenza dell’attenuante in oggetto.

Il riferimento è all’aver nonsolo l’imputato confessato gli addebiti in materia di armi, nella consapevolezzadella finalità agevolatrice del sodalizio, con dichiarazioni poste a fondamentodella propria condanna, ma anche alla significatività delle dette dichiarazioni perla prova del carattere armato del sodalizio.

Con tale condotta il prevenuto, comeevidenziato dal giudice di primo grado, avrebbe peraltro contribuito alladisarticolazione del sodalizio e cooperato a rendere più difficoltosa la futuracommissione di traffici illeciti.4.

Parimenti fondato è il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse diPietro [OSCURATO:PERSONA], denunciante il difetto assoluto di motivazione del giudice d’appelloin merito all’applicazione della continuazione c.d.

«esterna» sollecitata con motivinuovi proposti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., cui è stata allegata larelativa sentenza di condanna irrevocabile, e reiterata in sede di rinuncia aglialtri motivi d’appello.4.1.

In primo luogo, deve evidenziarsi l’ammissibilità del motivo di ricorsostante sul punto l’attualità e concretezza dell’interesse del ricorrente in ragionedi principio di diritto che si intende ribadire.In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso diprovvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione, anche con reatoseparatamente giudicato, formulata con specifico motivo di impugnazione,sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso in cassazione per la mancatapronuncia sul punto, non potendo il giudice d’appello esimersi da tale compito,riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione (ex plurimis, Sez. 2, n. 990del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678 – 01).

Ciò è quanto derivadall’applicazione del principio devolutivo governante l’appello quale mezzo digravame, fonte del dovere del giudice d’appello di pronunciarsi anche quanto allaprospettata continuazione (in merito al rapporto tra principio devolutivo e doveredi pronuncia da parte del giudice, Sez.

U, n. 10 del 22/03/2000, Solfrizzi, Rv.215827 – 01).4.2.

Orbene, come dedotto dal ricorrente, dall’iter logico-giuridico dellasentenza impugnata non emerge alcuna considerazione in merito all’invocataapplicazione della disciplina della continuazione, nonostante l’allegata sentenzapassata in giudicato e la specifica richiesta agli atti (anche reiterata),sostanzialmente deducente le ragioni sottese alle prospettazioni difensive intermini sintetizzati nell’articolazione dell’attuale motivo di ricorso.4.3.

Sul punto peraltro non può ritenersi sussistente una implicita pronuncia,di natura processuale, fondante sulla mancata sollecitazione dell’applicazionedella disciplina della continuazione con i motivi di ricorso, in luogo di quelli nuovi,ovvero sulla mancanza di correlazione con taluni dei capi e dei punti oggettodegli originari motivi di appello.Deve difatti evidenziarsi che la sentenza di condanna per il reato con il qualesi invoca la disciplina della continuazione è divenuta irrevocabile l’8 ottobre2024, quindi successivamente alla proposizione dell’appello (del 12 maggio2024).

Ne consegue che l’applicazione della continuazione esterna (anchereiterata in sede di discussione in appello) non era suscettibile di esseresollecitata con i motivi d’appello ma solo con i motivi nuovi, ex art. 585, comma4, cod. proc. pen.; non operando peraltro, in tale situazione, il limite delladevoluzione correlato ai capi e punti impugnati con il ricorso originario (si vedasul punto, ex plurimis.

Sez. 2, n. 7132 dell’11/1/24, D’Antoni, Rv. 285991 – 01,non rilevando altresì, in questa sede, la diversa questione della possibilità dichiedere l’applicazione della disciplina della continuazione anche solo in sede didiscussione d’appello).5.

In conclusione, la sentenza impugnata è annullata, nei termini innanzispecificati, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente altrattamento sanzionatorio, e di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all’omessapronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione esterna, con rinvioper nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari, chefarà applicazione dei principi di cui ai precedenti paragrafi nn. 3.2., 4.1 e 4.3,senza reiterare i vizi evidenziati ai paragrafi

3.3. e 4.2.Per converso, all’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di TofikJakupi segue la condanna del citato ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, ex art. 616 cod. proc. pen., da ritenersi equa valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso neitermini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al trattamento sanzionatorio, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dellacontinuazione esterna, con rinvio, per nuovo giudizio su questi punti, ad altraSezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso di JakupiTofik che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1988;[OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte d’appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell’inammissibilità deiricorsi;udite le difese dei ricorrenti, che hanno tutte concluso per l’accoglimento deirispettivi ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari haconfermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di partecipazione adassociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 4) e peruna pluralità di fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capi 9, 11, 15, 17, 19, 20), nonché la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il reato continuato di detenzione e porto di armi da guerra, ascritto al capo38, e di [OSCURATO:PERSONA] per ricettazione (capo 35).2. Sono stati proposti ricorsi dalle difese dei tre citati imputati, fondati suimotivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione(ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono proposti due motivi.3.1. Con il primo si deducono violazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione quanto alla ritenuta insussumibilità dei reati di cui ai capi 11, 15, 19e 20, aventi a oggetto marijuana, nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art.74, comma 5, T.U. stup.Evidenziate le ragioni addotte a fondamento del motivo d’appello sul punto,la difesa ritiene incondivisibile la motivazione nella parte in cui avrebbe rigettatola censura facendo riferimento al quantitativo di sostanza («tra i 10 e i 20grammi») e alla circostanza per cui dopo l’arresto di altro sodale (avvenuto il 29marzo 2019) l’attività dell’imputato sarebbe divenuta «importante». Ciò inquanto i reati di cui ai capi 11 e 15, aventi a oggetto, rispettivamente, 10 g e«26 dosi» di stupefacente, risulterebbero antecedenti al detto arresto e lefattispecie ascritte ai capi 19 e 20, pur successive all’arresto del sodale,avrebbero avuto a oggetto, rispettivamente, «una dose» e 14.5 g.3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge nonché mancanza dimotivazione e manifesta illogicità della stessa quanto alla riduzione per leritenute circostanze attenuanti generiche, laddove non operata in ragione dellamassima estensione.Sul punto la Corte territoriale avrebbe argomentato dalla condottaprocessuale, caratterizzata dalla rinuncia solo a taluni motivi d’appello, e dallanon totale resipiscenza. Ciò dimostrerebbe la totale mancanza di motivazione inmerito, anche in considerazione delle esigenze sottese alla pena, in termini direcupero e rieducazione del reo.4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono proposti due motivi.4.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativodi motivazione quanto alla riduzione per l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1,comma 3, cod. pen., in quanto operata in ragione del minimo (pari a un terzo) inconsiderazione «della distanza della dissociazione dal fatto-reato».Si evidenziano le ragioni sottese alla ritenuta sussistenza dell’attenuante inoggetto, come emergenti dalla sentenza di primo grado sul puntosostanzialmente fatta propria dalla Corte territoriale. Il riferimento è all’aver nonsolo l’imputato confessato gli addebiti in materia di armi, nella consapevolezzadella finalità agevolatrice del sodalizio, con dichiarazioni postesi a fondamentodella propria condanna, ma anche alla significatività delle dette dichiarazioni perla prova del carattere armato del sodalizio. Con tale condotta il prevenutoavrebbe contribuito alla disarticolazione del sodalizio e cooperato a rendere piùdifficoltosa la futura commissione di traffici illeciti.Premesso quanto innanzi, la difesa deduce l’illogicità della motivazione,perché fondata sul mero riferimento temporale nonostante l’evidenziatocontributo dichiarativo, e l’apoditticità della stessa, laddove sostanziatasi in unamera clausola di stile, con conseguente violazione del criterio dell’utilità obiettivadella collaborazione che sottenderebbe al riconoscimento dell’attenuante e alladeterminazione dell’entità della relativa riduzione.4.2. Il secondo motivo si appunta sulla commisurazione giudiziale dellapena, quanto al reato base e agli aumenti per la continuazione, in termini dimanifesta illogicità oltre che di mera apparenza motivazionale.5. Con il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sideduce il vizio totale di motivazione in merito alla richiesta di continuazione c.d.«esterna» tra il delitto di ricettazione della vettura sub iudice, commesso nel2019, e i reati per i quali lo stesso prevenuto è stato condannato con sentenza n.5656 emessa dalla stessa Corte d’appello di Bari il 27 dicembre 2023, divenutairrevocabile l’8 ottobre 2024. Il riferimento è ai reati di associazione perdelinquere finalizzata alla commissione di furti di vetture ed estorsioni, operantedal 2019, e di estorsione, commesso (nel 2019) nel detto contesto associativo,oggetto originariamente dell’indagine da cui ha poi preso le mosse anche ilprocedimento per il reato di ricettazione di cui all’attuale capo d’imputazione.Premesso quanto innanzi, la difesa evidenzia che la Corte territoriale non sisarebbe pronunciata in merito, pur trattandosi di istanza oggetto di motivonuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. depositato il 9 maggio 2025, conallegate le sentenze di merito, in vista dell’udienza del successivo 6 giugno ereiterata in sede di rinuncia a taluni motivi d’appello, diversi dall’invocatoriconoscimento della continuazione e dalla richiesta riduzione massima per le6. Le parti hanno discusso, concludendo nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I soli ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] superano il vaglio diammissibilità, risultando peraltro fondati nei termini di seguito specificati.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due censure,2.1. Il primo motivo si appunta sulla mancata derubricazione nellafattispecie di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup. in termini estrinsecamenteaspecifici, in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa allasentenza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell’unica funzioneper la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenutoessenziale dell’atto d’impugnazione, anche con riferimento al mancato confrontocon la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez.4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez.4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv.268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevantianche con riferimento al ricorso per cassazione).In tesi difensiva, la Corte territoriale avrebbe immotivatamente rigettato ilrelativo motivo d’appello argomentando non all’esito di una valutazionecomplessiva del fatto bensì focalizzando l’attenzione sui quantitativi dellecessioni, in un caso integrante «una dose», e sulla condotta tenuta dopo l’arrestodi un sodale, laddove diverse fattispecie sarebbero state consumate prima deldetto evento.La censura parcellizza l’apparato argomentativo della sentenza impugnatafinendo con il non confrontarsi con esso che invece si diffonde sul puntovalutando unitariamente tutte le circostanze caratterizzanti le fattispecie. LaCorte territoriale muove da una valutazione globale delle circostanzecaratterizzanti la condotta, ritenuta inserita in un contesto associativo articolatoe di ampie dimensioni oltre che esplicitamente non sussunto nella fattispecie dicui all’art. 74, comma 6, T.U. stup. Non vengono valorizzati solo gli aspettiquantitativi delle sostanze cedute ma gli stessi sono oggetto di unaconsiderazione unitaria con il contesto organizzato delle condotte e lareiterazione delle stesse. Nei termini di cui innanzi è stata esclusa laderubricazione anche con riferimento alle cessioni di quantitativi che,singolarmente considerati e all’esito di una valutazione non globale, avrebberopotuto deporre nel senso della «lieve entità». Nel parcellizzare il ragionamentodel Giudice il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata. In essa, sempre in un’ottica di valutazione globale, sono state difatticonsiderate tutte le ipotesi di cessioni accertate a carico del prevenuto, quindianche i capi 9 e 17 aventi a oggetto quantitativi notevolmente più rilevanti, inparte custoditi all’interno di un’abitazione le cui chiavi erano nella disponibilitàdell’imputato.Nei termini di cui innanzi, peraltro, i giudici di merito hanno mostratocorretta applicazione dei principi di diritto governanti la materia quanto allavalutazione unitaria anche della reiterazione delle condotte e dell’organizzazionedell’attività illecita.Trattasi di principi con i quali il ricorrente sostanzialmente non si confrontacon una censura che, quindi, si mostra sul punto anche manifestamenteinfondata. Come ribadito da Sez. 4, n. 15350 del 27/03/2016, Moldavio, nonmass., la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte in materia distupefacenti, pur non precludendo automaticamente al Giudice di ravvisare ilfatto di «lieve entità», entra in considerazione nella valutazione di tutti iparametri dettati, in proposito, dall’art. 73, comma 5, T.U. stup. Sicché, èlegittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessionedi una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazioneeffettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere inmodo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo lavalutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato staticodella quantità volta per volta ceduta ma dovendo essere frutto di un giudizio piùampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (explurimis: Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024, Costa, Rv. 285997 – 01;Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269149 – 01; si vedaaltresì la recente Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869 – 01, laquale, ancorché in merito alla più recente formulazione dell’art. 73, comma 5,T.U. stup. non applicabile a quella fattispecie ratione temporis, chiarisce che lanon occasionalità della condotta costituisce, a un tempo, elemento specializzanteintegrante l’aggravante di cui al secondo periodo del citato comma 5, introdottadall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., dallalegge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, aescludere la lieve entità del fatto).2.2. Parimenti aspecifica per mancato confronto con la ratio decidendi è lacensura mossa all’apparato motivazionale sotteso al quantum di riduzione dellapena per le attenuanti generiche, al netto dell’inammissibile deduzione, quanto almedesimo punto motivazionale, tanto della violazione di legge per difettoassoluto di motivazione, per il ricorrente assolutamente mancante, quanto dellamanifesta infondatezza della motivazione stessa, cioè di quella in tesi difensivaassolutamente mancante (per l’inammissibilità per aspecificità del motivocaratterizzato da irrisolvibile promiscuità, ex plurimis: Sez. U, 29541 del16707/2020, Filadoro, non mass. sul punto, in particolare pag. 30 e s., oltre chei riferimenti giurisprudenziali in essa contenuti, nonché Sez. 4, n. 1903 del09/01/2026, Andriani, non mass., pag. 5 e s.).La Corte territoriale è lungi dall’aver omesso di motivare in merito allacommisurazione giudiziale della sanzione anche in ordine all’operata riduzioneper le attenuanti generiche. Con motivazione insindacabile in sede di legittimità,in quanto coerente e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente nonconfronta il suo dire, i giudici d’appello valorizzano la condotta processualecaratterizzata dalla rinuncia a taluni motivi di appello, a eccezione dellesollecitate riqualificazioni, in uno con l’insussistenza di segni di resipiscenza.3. È fondato il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di GiuseppePappagallo, deducente violazione di legge e vizio cumulativo di motivazionequanto alla riduzione per l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod.pen., con conseguente assorbimento (in questa sede) della decisione in meritoalla seconda censura.3.1. Deve premettersi che l’attenuante speciale della c.d. «dissociazione» èdall’art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 che ha trasfuso nelsistema codicistico l’identica attenuante originariamente prevista dall’art. 8 d.l.13 maggio 1991, n. 152 (come modificato dalla legge di conversione 12 luglio1991, n. 203).3.2. Sicché, con riferimento all’attenuante in oggetto, ora contemplatadall’art. 416-bis.1, cod. pen., deve in questa sede chiarirsi quanto già precisatodalla Suprema Corte con riferimento all’identica previsione di cui al previgenteart. 8 d.l. n. 152 del 1991 (ex plurimis, quanto al previgente art. 8 d.l. n. 152del 1991, Sez. 6, n. 30205 del 19/05/2021, Pulizzi, non mass., Sez. 2, n. 18875del 30/04/2021, Auriemma, Rv. 281287 – 01; Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010,Casano, Rv. 249373 – 01).Trattasi in particolare di circostanza speciale che si fonda sul meropresupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipeall’associazione, non potendo pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta,la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, inconsiderazione di valutazioni diverse dall’utilità obiettiva, tra cui quelle inerentialla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato, ovvero alleragioni che hanno determinato l’imputato alla collaborazione e, deve aggiungersiin questa sede, al mero dato temporale della dissociazione collaborativa.Ne consegue la non corretta applicazione del principio di cui innanzi da partedella Corte territoriale che, nel determinare nel minimo il quantum di riduzionedel trattamento sanzionatorio per l’attenuante in oggetto in ragione del minimo,ha motivato in ragione della mera «distanza della dissociazione dal fatto-reato»senza alcuna considerazione in merito all’utilità obiettiva della dissociazionecollaborativa.3.3. La motivazione si mostra altresì manifestamente illogica nella parte incui si valuta la (mera) distanza temporale tra dissociazione collaborativa e fatto-reato: ciò, peraltro senza specificazione alcuna in merito alla detta distanza, inun apparato motivazionale che sostanzialmente mutua quello caratterizzante lasentenza di primo grado, ove invece (a pag. 52) si evidenziano le ragioni sottesealla ritenuta sussistenza dell’attenuante in oggetto. Il riferimento è all’aver nonsolo l’imputato confessato gli addebiti in materia di armi, nella consapevolezzadella finalità agevolatrice del sodalizio, con dichiarazioni poste a fondamentodella propria condanna, ma anche alla significatività delle dette dichiarazioni perla prova del carattere armato del sodalizio. Con tale condotta il prevenuto, comeevidenziato dal giudice di primo grado, avrebbe peraltro contribuito alladisarticolazione del sodalizio e cooperato a rendere più difficoltosa la futuracommissione di traffici illeciti.4. Parimenti fondato è il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse diPietro [OSCURATO:PERSONA], denunciante il difetto assoluto di motivazione del giudice d’appelloin merito all’applicazione della continuazione c.d. «esterna» sollecitata con motivinuovi proposti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., cui è stata allegata larelativa sentenza di condanna irrevocabile, e reiterata in sede di rinuncia aglialtri motivi d’appello.4.1. In primo luogo, deve evidenziarsi l’ammissibilità del motivo di ricorsostante sul punto l’attualità e concretezza dell’interesse del ricorrente in ragionedi principio di diritto che si intende ribadire.In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso diprovvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione, anche con reatoseparatamente giudicato, formulata con specifico motivo di impugnazione,sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso in cassazione per la mancatapronuncia sul punto, non potendo il giudice d’appello esimersi da tale compito,riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione (ex plurimis, Sez. 2, n. 990del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678 – 01). Ciò è quanto derivadall’applicazione del principio devolutivo governante l’appello quale mezzo digravame, fonte del dovere del giudice d’appello di pronunciarsi anche quanto allaprospettata continuazione (in merito al rapporto tra principio devolutivo e doveredi pronuncia da parte del giudice, Sez. U, n. 10 del 22/03/2000, Solfrizzi, Rv.215827 – 01).4.2. Orbene, come dedotto dal ricorrente, dall’iter logico-giuridico dellasentenza impugnata non emerge alcuna considerazione in merito all’invocataapplicazione della disciplina della continuazione, nonostante l’allegata sentenzapassata in giudicato e la specifica richiesta agli atti (anche reiterata),sostanzialmente deducente le ragioni sottese alle prospettazioni difensive intermini sintetizzati nell’articolazione dell’attuale motivo di ricorso.4.3. Sul punto peraltro non può ritenersi sussistente una implicita pronuncia,di natura processuale, fondante sulla mancata sollecitazione dell’applicazionedella disciplina della continuazione con i motivi di ricorso, in luogo di quelli nuovi,ovvero sulla mancanza di correlazione con taluni dei capi e dei punti oggettodegli originari motivi di appello.Deve difatti evidenziarsi che la sentenza di condanna per il reato con il qualesi invoca la disciplina della continuazione è divenuta irrevocabile l’8 ottobre2024, quindi successivamente alla proposizione dell’appello (del 12 maggio2024). Ne consegue che l’applicazione della continuazione esterna (anchereiterata in sede di discussione in appello) non era suscettibile di esseresollecitata con i motivi d’appello ma solo con i motivi nuovi, ex art. 585, comma4, cod. proc. pen.; non operando peraltro, in tale situazione, il limite delladevoluzione correlato ai capi e punti impugnati con il ricorso originario (si vedasul punto, ex plurimis. Sez. 2, n. 7132 dell’11/1/24, D’Antoni, Rv. 285991 – 01,non rilevando altresì, in questa sede, la diversa questione della possibilità dichiedere l’applicazione della disciplina della continuazione anche solo in sede didiscussione d’appello).5. In conclusione, la sentenza impugnata è annullata, nei termini innanzispecificati, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente altrattamento sanzionatorio, e di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all’omessapronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione esterna, con rinvioper nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari, chefarà applicazione dei principi di cui ai precedenti paragrafi nn. 3.2., 4.1 e 4.3,senza reiterare i vizi evidenziati ai paragrafi 3.3. e 4.2.Per converso, all’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di TofikJakupi segue la condanna del citato ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, ex art. 616 cod. proc. pen., da ritenersi equa valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso neitermini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al trattamento sanzionatorio, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dellacontinuazione esterna, con rinvio, per nuovo giudizio su questi punti, ad altraSezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di JakupiTofik che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18832/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris